XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1830
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Decorrenza della
concessione dell'assegno vitalizio).
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano
stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano
prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra
mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed
al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica
ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di
guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o
gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno
vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della
previdenza sociale".
2. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefìci
previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di
tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione
del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
Art. 2.
(Ricorso amministrativo e giurisdizionale).
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656, e successive modificazioni è sostituito dal
seguente:
"2. Contro le deliberazioni della Commissione di cui
all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di
diniego dei benefìci previsti dalla legge medesima, è ammesso
senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell'economia e
delle finanze".
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656, è sostituito dal seguente:
"4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione
dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero
dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi
amministrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla
sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente
competente con le procedure e le modalità, in quanto
applicabili, previste dall'articolo 116 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni. In pendenza del ricorso
giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al
Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente ha
facoltà di chiedere la revisione amministrativa del
provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in
quanto applicabili, previste dall'articolo 79 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, e successive modificazioni".
Art. 3.
(Reversibilità e concessione
agli eredi dell'assegno vitalizio).
1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui
all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è
reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui
abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati
riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio
compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo
in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti
sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1
della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto
fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o
successivamente, anche dopo il rientro in Patria e prima della
data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del
1980".