XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1827
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende fare luce su una delle, peraltro non rare,
incongruenze e gravi anomalie che contraddistinguono il
sistema tributario italiano. Il vituperato, ma mai abbandonato
definitivamente - checché sancisca lo statuto dei diritti del
contribuente - ricorso alle abrogazioni tacite in materia
fiscale ha ingenerato pesanti dubbi e difficoltà presso una
particolare categoria di contribuenti. Ci stiamo riferendo ai
piccoli imprenditori commerciali che operano nei comuni
montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con
meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani a
cui la legge 31 gennaio 1994, n. 97, fa riferimento
nell'ambito di una serie di norme per le zone montane.
In particolare, come è noto, l'articolo 16 della citata
legge n. 97 del 1994 dispone che gli operatori commerciali a
cui si è fatto riferimento possano accedere a concordato con
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per la
determinazione del reddito d'impresa, qualora il giro d'affari
assoggettato ad imposta sul valore aggiunto sia inferiore a 60
milioni di lire; in tale caso, gli imprenditori ammessi a
concordato sono esonerati dall'obbligo di tenuta di ogni
documentazione contabile e di ogni certificazione contabile.
Ad evidenza, la norma in argomento è agevolativa dal punto di
vista finanziario e risulta semplificativa degli adempimenti
amministrativi in capo ai contribuenti, al punto che, dato
l'esiguo volume di affari, a ragione, i citati operatori
commerciali sono alleggeriti di ingiustificati - per
sproporzione - gravami burocratici.
Il Ministro delle finanze ha reso noto in data 16 febbraio
1999, tramite risposta ad una interrogazione parlamentare, che
la norma de quo è ormai priva di efficacia in quanto
l'ampliamento di applicazione dell'accertamento con adesione e
della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, assorbe la disciplina specifica
dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994, la
quale, pertanto, risulta implicitamente abrogata. Va tuttavia
sottolineato che ricorre abrogazione tacita quando sussiste
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti,
ovvero quando tra le leggi considerate vi sia una
contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea
applicazione. In tale senso non si ravvisano gli estremi per
ricomprendere l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 nel
dettato abrogativo di cui al comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 218 del 1997, poiché la norma contenuta
nell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 è di
specificazione - e non già di contraddizione tale da renderne
impossibile la contemporanea applicazione - della disciplina
sul concordato stabilita, in generale, dal decreto legislativo
n. 218 del 1997. Tanto più che l'articolo 16 della legge n. 97
del 1994 non si limita alla previsione del concordato tra
l'Amministrazione finanziaria e i piccoli imprenditori
commerciali, ma a questi ultimi concede non trascurabili
semplificazioni organizzativo-burocratiche, quali, come già
detto, l'esonero dalla tenuta di ogni documentazione contabile
e di ogni certificazione fiscale. Sicuramente, però, il punto
importante, che evidenzia l'assoluta compatibilità tra le due
norme deriva dal fatto che l'articolo 16 della legge n. 97 del
1994 determina un concordato preventivo, mentre il disposto
del decreto legislativo n. 218 del 1997 prevede una
formulazione di concordato tra le parti a posteriori,
ovvero, dopo che sia iniziata la fase di accertamento da
parte dell'Amministrazione finanziaria. Si rilevano inoltre la
pesante forzatura politica e la fastidiosa disattesa della
volontà del legislatore allorché si trovi abrogata, per giunta
tacitamente, una norma di legge da un decreto legislativo;
volontà del legislatore rintracciabile con chiarezza e
ribadita con forza in più occasioni sia prima che dopo
l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Si faccia infatti riferimento alla circostanza in cui la
Commissione Finanze della Camera dei deputati, in data 28
settembre 1998, riprendendo la risoluzione Ballaman n. 7-00008
del 2 agosto 1996, ha rinnovato l'impegno al Governo ad
assumere, sulla base della legge n. 97 del 1994, le necessarie
iniziative, al fine di assicurare, non solo l'applicazione
delle agevolazioni di cui all'articolo 16 della medesima
legge, ma anche l'estensione delle stesse alle isole
minori.
Per evitare futuri ulteriori disagi ai contribuenti
riteniamo opportuno modificare l'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo n. 218 del 1997, stabilendo in modo
incontrovertibile che continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio
1994, n. 97.