XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1827




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende fare luce su una delle, peraltro non rare, incongruenze e gravi anomalie che contraddistinguono il sistema tributario italiano. Il vituperato, ma mai abbandonato definitivamente - checché sancisca lo statuto dei diritti del contribuente - ricorso alle abrogazioni tacite in materia fiscale ha ingenerato pesanti dubbi e difficoltà presso una particolare categoria di contribuenti. Ci stiamo riferendo ai piccoli imprenditori commerciali che operano nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani a cui la legge 31 gennaio 1994, n. 97, fa riferimento nell'ambito di una serie di norme per le zone montane.
        In particolare, come è noto, l'articolo 16 della citata legge n. 97 del 1994 dispone che gli operatori commerciali a cui si è fatto riferimento possano accedere a concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il giro d'affari assoggettato ad imposta sul valore aggiunto sia inferiore a 60 milioni di lire; in tale caso, gli imprenditori ammessi a concordato sono esonerati dall'obbligo di tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione contabile. Ad evidenza, la norma in argomento è agevolativa dal punto di vista finanziario e risulta semplificativa degli adempimenti amministrativi in capo ai contribuenti, al punto che, dato l'esiguo volume di affari, a ragione, i citati operatori commerciali sono alleggeriti di ingiustificati - per sproporzione - gravami burocratici.
        Il Ministro delle finanze ha reso noto in data 16 febbraio 1999, tramite risposta ad una interrogazione parlamentare, che la norma de quo è ormai priva di efficacia in quanto l'ampliamento di applicazione dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, assorbe la disciplina specifica dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994, la quale, pertanto, risulta implicitamente abrogata. Va tuttavia sottolineato che ricorre abrogazione tacita quando sussiste incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ovvero quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione. In tale senso non si ravvisano gli estremi per ricomprendere l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 nel dettato abrogativo di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 1997, poiché la norma contenuta nell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 è di specificazione - e non già di contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione - della disciplina sul concordato stabilita, in generale, dal decreto legislativo n. 218 del 1997. Tanto più che l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 non si limita alla previsione del concordato tra l'Amministrazione finanziaria e i piccoli imprenditori commerciali, ma a questi ultimi concede non trascurabili semplificazioni organizzativo-burocratiche, quali, come già detto, l'esonero dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Sicuramente, però, il punto importante, che evidenzia l'assoluta compatibilità tra le due norme deriva dal fatto che l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 determina un concordato preventivo, mentre il disposto del decreto legislativo n. 218 del 1997 prevede una formulazione di concordato tra le parti a posteriori, ovvero, dopo che sia iniziata la fase di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si rilevano inoltre la pesante forzatura politica e la fastidiosa disattesa della volontà del legislatore allorché si trovi abrogata, per giunta tacitamente, una norma di legge da un decreto legislativo; volontà del legislatore rintracciabile con chiarezza e ribadita con forza in più occasioni sia prima che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 1997. Si faccia infatti riferimento alla circostanza in cui la Commissione Finanze della Camera dei deputati, in data 28 settembre 1998, riprendendo la risoluzione Ballaman n. 7-00008 del 2 agosto 1996, ha rinnovato l'impegno al Governo ad assumere, sulla base della legge n. 97 del 1994, le necessarie iniziative, al fine di assicurare, non solo l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16 della medesima legge, ma anche l'estensione delle stesse alle isole minori.
        Per evitare futuri ulteriori disagi ai contribuenti riteniamo opportuno modificare l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, stabilendo in modo incontrovertibile che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.




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