XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1827




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".



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