XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1827
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".