XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1825




        Onorevoli Colleghi! - Lo sport da sempre rappresenta una componente fondamentale per la formazione e l'arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita, nonché un ottimo deterrente contro le devianze giovanili. Ciò è confermato dal fatto che in Italia, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, il numero degli italiani che pratica attività sportive si attesta tra gli 11 e 12 milioni. Gran parte di questa popolazione sportiva confluisce in società dilettantistiche, che nel nostro Paese sono circa 800 mila e nelle quali operano 450 mila dirigenti e 150 mila tecnici, tutti volontari.
        Il fattore costituente ed originale del sistema sportivo italiano è, dunque, rappresentato dalla società sportiva basata sul volontariato. La gestione dello sport in tal senso è una delle più significative, e storicamente già consolidate, esperienze di intervento del settore del no profit nell'organizzazione di servizi di pubblica utilità.
        Non a caso le associazioni sportive dilettantistiche sono state riconosciute, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, che introduce l'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede, però, che per la perdita della qualifica di "ente non commerciale" è sufficiente non rispettare uno solo dei parametri descritti dal comma 2 dello stesso articolo 111-bis. Dunque, una società dilettantistica che riceva introiti, attraverso sponsorizzazioni, prevalenti rispetto alle quote associative dei singoli atleti, rischia di perdere la qualifica di "ente non commerciale" e conseguentemente di non poter più usufruire delle agevolazioni che ne derivano. La presente proposta di legge si prefigge, quindi, lo scopo di prevedere la perdita di tale qualifica solo nel caso in cui non siano rispettati contestualmente tutti i parametri fissati dal comma 2 dell'articolo 111-bis del citato testo unico, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997.




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