XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1825
Onorevoli Colleghi! - Lo sport da sempre rappresenta
una componente fondamentale per la formazione e
l'arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di
promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento
di miglioramento della qualità della vita, nonché un ottimo
deterrente contro le devianze giovanili. Ciò è confermato dal
fatto che in Italia, secondo i dati forniti dall'Istituto
nazionale di statistica, il numero degli italiani che pratica
attività sportive si attesta tra gli 11 e 12 milioni. Gran
parte di questa popolazione sportiva confluisce in società
dilettantistiche, che nel nostro Paese sono circa 800 mila e
nelle quali operano 450 mila dirigenti e 150 mila tecnici,
tutti volontari.
Il fattore costituente ed originale del sistema sportivo
italiano è, dunque, rappresentato dalla società sportiva
basata sul volontariato. La gestione dello sport in tal senso
è una delle più significative, e storicamente già consolidate,
esperienze di intervento del settore del no profit
nell'organizzazione di servizi di pubblica utilità.
Non a caso le associazioni sportive dilettantistiche sono
state riconosciute, con il decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, che introduce
l'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, prevede, però, che per la perdita della
qualifica di "ente non commerciale" è sufficiente non
rispettare uno solo dei parametri descritti dal comma 2 dello
stesso articolo 111-bis. Dunque, una società
dilettantistica che riceva introiti, attraverso
sponsorizzazioni, prevalenti rispetto alle quote associative
dei singoli atleti, rischia di perdere la qualifica di "ente
non commerciale" e conseguentemente di non poter più usufruire
delle agevolazioni che ne derivano. La presente proposta di
legge si prefigge, quindi, lo scopo di prevedere la perdita di
tale qualifica solo nel caso in cui non siano rispettati
contestualmente tutti i parametri fissati dal comma 2
dell'articolo 111-bis del citato testo unico, introdotto
dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997.