XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1825




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e concernente la perdita della qualifica di ente non commerciale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche la perdita della qualifica di ente non commerciale è subordinata al superamento contestuale di tutti i parametri di cui al comma 2".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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