XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1825
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
concernente la perdita della qualifica di ente non
commerciale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente alle associazioni sportive
dilettantistiche la perdita della qualifica di ente non
commerciale è subordinata al superamento contestuale di tutti
i parametri di cui al comma 2".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.