XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1821




        Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza complementare costituisce, anche per il personale delle Forze armate, un passaggio indispensabile per mitigare gli inevitabili effetti riduttivi della riforma introdotta nel sistema pensionistico obbligatorio di base.
        Conditio sine qua non per tale avvio è la soppressione delle Casse Ufficiali e Sottufficiali e del Fondo di Previdenza (di seguito denominati Casse) oggi esistenti. Le motivazioni di tale esigenza sono soprattutto riconducibili ai seguenti aspetti:

            essendo organismi basati sul sistema retributivo e sull'obbligatorietà dell'adesione, sono in antitesi con i principi stabiliti dall'attuale ordinamento giuridico in materia di previdenza complementare;

            mancando (o, in alcuni casi esistendo, ma in misura insufficiente) la capitalizzazione patrimoniale che caratterizza il sistema contributivo, costituiscono, di fatto, una forma di risparmio forzoso, la quale porta, come naturale conseguenza, ad un beneficio finale inaccettabile, in quanto consistente nella liquidazione di un capitale equivalente alla sola restituzione dei contributi versati, cioè senza alcun rendimento.
        In realtà, le leggi istitutive delle Casse prevedono un criterio di liquidazione ben più remunerativo rispetto all'entità dei contributi versati, per cui, a lungo andare, le gestioni in argomento sono destinate al fallimento. E' tuttavia da considerare il fatto che tale remuneratività è pur sempre inferiore ai rendimenti di mercato, cioè alla redditività che le somme versate produrrebbero oggi, se investite con i criteri previsti attualmente per il risparmio previdenziale.
        Non è ipotizzabile, peraltro, istituire i fondi pensione e contemporaneamente mantenere in vita le Casse, perché ciò significherebbe caricare i destinatari della previdenza complementare di doppia contribuzione (e gli Ufficiali dell'Esercito sono assoggettati alla non indifferente ritenuta a favore della Cassa del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità).
        Per ultimo, va anche ricordato che l'attuale orientamento è quello di assicurare la previdenza complementare collettiva, attraverso un'unica fattispecie, il fondo pensione.
        Tutto ciò è stato recepito della risoluzione parlamentare discussa ed approvata, nella XIII legislatura presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati in data 19 gennaio 2000. In tale sede è stato espressamente sancito che "si salvaguardino i diritti acquisiti degli interessati".
        Le soluzioni adottate nella presente proposta di legge sono improntate a tale spirito e poggiano su criteri diretti a:

            mantenere in vita le gestioni tradizionali per un arco di tempo non eccessivamente lungo, essendo destinate ad esaurirsi;

            tenere presente, su un piano di doverosa equità generazionale, i diritti degli iscritti alle Casse, lasciando spazio alla possibilità di opzione, laddove ritenuto opportuno.

        Ciò anche e soprattutto in linea con il "precedente" richiamato della citata risoluzione. La problematica della previdenza pregressa, infatti, era fino a poco tempo fa, comune con i lavoratori degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali il Governo, pienamente consapevole della delicata situazione, ha promosso una modifica normativa, concretizzatosi poi nell'articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha determinato la liquidazione dei fondi di tali enti con salvaguardia dei diritti acquisiti dagli interessati.
        La proposta di legge tende, pertanto, a rimuovere una condizione sperequativa per il personale militare, mediante una soluzione analoga a quella dei dipendenti degli enti di cui alla citata legge n. 70 del 1975, con una deroga per quanto riguarda l'istituzione del fondo pensione, lasciata alle procedure di concertazione, come previsto dalla normativa in materia.
        Coerentemente con quanto indicato è stata predisposta la stesura del testo, che consta di 7 articoli.
        Nell'articolo 1 è stato ritenuto necessario dissociare la cessazione della contribuzione dalla soppressione delle Casse. Ciò allo scopo di mantenere in vita gli organi statutari per il tempo occorrente a gestire il periodo di transizione, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 7.
        L'articolo 2 detta la disciplina diretta a definire le singole posizioni, in ordine ai diritti acquisiti a fronte dei contributi versati per l'indennità supplementare. Il personale, in quanto portatore di interessi differenziati, è stato raggruppato in due fasce:

            coloro che aderiranno al fondo pensione, esercitando il diritto di opzione previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, (potenziale destinatario di tale diritto è tutto il personale che non aveva diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);

            i meno giovani, che sceglieranno di rimanere agganciati al vecchio sistema.

        Per la prima categoria è stato ritenuto più tutelante, in quanto produttivo di maggior rendimento nel tempo, il riversamento nella nuova forma di previdenza complementare, dei contributi versati alle Casse con rivalutazione mutuata dal trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, lasciando la possibilità di richiedere contributi rivalutati ai sensi del medesimo articolo o di optare per la liquidazione dell'indennità supplementare. E quest'ultima previsione rappresenta, ovviamente, l'unica soluzione praticabile per il personale della seconda categoria, nei confronti del quale è stata prevista, a livello interforze, la par condicio in ordine al momento della riscossione.
        E' stato adottato un criterio di liquidazione del maturato che si discosta da quello dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, incentrato sul calcolo di quanto dovuto alla data di soppressione del fondo con rivalutazione annua sulla base dell'indice ISTAT e pagamento del beneficio alla cessazione. E ciò perché la diversa natura dell'emolumento erogato dalle Casse, così come individuata dalle norme istitutive, porta a considerare i diritti acquisiti su un piano sostanzialmente diverso.
        L'indennità supplementare è calcolata, infatti, sulla base del 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio percepito in servizio (senza i cosiddetti "benefici alla vigilia"), compresa la tredicesima mensilità, per il numero di anni di contribuzione.
        Da tale criterio consegue che, interrompendo la contribuzione anticipatamente con contestuale liquidazione dell'indennità, ma con rinvio del pagamento alla cessazione del servizio, il diritto acquisito si sposta nel tempo. Ciò in quanto alla data di cessazione dal servizio la legge vuole che tutti gli anni di contribuzione siano calcolati sullo stesso piano.
        Se quanto sopra argomentato dovesse essere ritenuto non riconducibile a vero e proprio diritto acquisito, come da noi ipotizzato, bensì ad aspettativa giuridica, andrebbe adottata la soluzione di cui alla legge n. 144 del 1999 e l'articolo 2, comma 1, lettera b) della proposta di legge potrebbe essere riscritto come segue: "Per il calcolo dell'indennità supplementare è applicata la normativa delle Casse e del Fondo, con riferimento allo stipendio annuo lordo in godimento all'atto della soppressione dei suddetti organismi ed al numero degli anni di contribuzione. L'importo così ottenuto, rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, sarà erogato in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati all'atto della cessazione dal servizio".
        In alternativa, infine, si potrebbe prevedere il mantenimento della contribuzione fino al limite di età, su richiesta dell'interessato, con beneficio finale pressoché equivalente a quello della soluzione adottata.
        E' ovvio che se all'atto della soppressione delle Casse fosse disponibile l'intera somma occorrente per il pagamento di tutti i diritti acquisiti, in modo tale da ottenere l'immediato azzeramento delle gestioni, come in caso di scioglimento, tutto si esaurirebbe alla cessazione delle contribuzioni.
        Inoltre, è stata rimossa la norma che attualmente esclude dalla corresponsione dell'indennità supplementare e del premio di previdenza, il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione, estendendo la cessazione dal servizio a qualsiasi causa. E ciò per ovvii motivi di equità, tenuto conto che le Casse sono alimentate esclusivamente dai contributi degli iscritti.
        L'articolo 3 riprende quanto previsto dall'articolo 64, comma 4, della più volte citata legge n. 144 del 1999, con onere di gestione attribuito all'INPDAP essendo quest'ultimo l'organo deputato a gestire l'intera previdenza del pubblico impiego.
        L'articolo 4 mutua il contenuto del suddetto articolo 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, opportunamente integrato per effetto delle differenti situazioni patrimoniali delle singole Casse.
        L'articolo 5 disciplina la gestione dell'assegno speciale. Il mantenimento in vita di tale assegno è stato limitato ai soli beneficiari, in quanto l'estensione a tutto il personale in servizio che rimarrà "agganciato" a tale emolumento, nonché a quello non più in servizio in attesa di maturare il diritto all'assegno, comporterebbe un arco di tempo gestionale sull'ordine dei cinquant'anni. Pertanto, nei confronti di queste ultime due categorie di destinatari, è stata prevista, mantenendo immutato il valore complessivo del beneficio, la conversione della rendita in capitale.
        Con l'occasione, sono state corrette alcune "anomalie" dell'assegno sulla base delle istanze di cui si sono rese portatrici le associazioni d'arma e quelle pensionistiche.
        In particolare, è stata congruamente elevata la misura dell'assegno, ad esclusione dei gradi equivalenti o inferiori a quello di maggiore, per rendere giustizia alle situazioni di forte squilibrio tra contribuzioni ed erogazioni oggi esistenti per effetto:

            dell'omogenizzazione stipendiale nei gradi di tenente colonnello e colonnello;

            del maggior numero di anni di servizio e, quindi, di contribuzione nei tre gradi di generale.

        Le attuali misure, infatti, presentano una sequenza troppo ravvicinata rispetto all'entità dei contributi versati, come si evince dal seguente prospetto:


                Misure annue assegno Contributi versati
                speciale
tenente generale 893.000 lire 10.300.000 lire
maggiore generale 862.000 " 7.900.000 "
brigadier generale 812.000 " 6.400.000 "
Colonnello 781.000 " 5.600.000 "
tenente colonnello 731.000 " 5.100.000 "


        A fattor comune per tutti i gradi, va anche considerato che dal 1^ gennaio 1996 la contribuzione a favore della specifica gestione è raddoppiata (dall'1 per cento al 2 per cento).
        Non è stato necessario, però, ritoccare le misure dei rimanenti gradi, in quanto quelle attuali sono già congrue rispetto ai limitati anni di contribuzione.
        La posizione di chi aderirà al fondo pensione è stata disciplinata in analogia e quanto previsto per la gestione dell'indennità supplementare.
        Per la maturazione del diritto all'assegno è stata stabilita un'unica decorrenza, con ciò innovando radicalmente rispetto all'attuale sistema che vede la nascita di tale diritto legata alla cessazione del godimento dell'indennità di ausiliaria e di riserva. Viene così ad essere eliminata la sperequazione dovuta alle diverse posizioni contributive.
        L'assegno speciale è reso reversibile, in analogia a quanto avviene per la pensione ordinaria, in linea con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nello specifico settore.
        Tenuto conto della natura dell'emolumento, la cui ratio ispiratrice è simile a quella dell'indennità supplementare e del fatto che all'alimentazione dello stesso afferiscono solo esclusivamente le ritenute a carico degli iscritti, con esclusione di contributo da parte dello Stato, si sono ravvisate fondate ragioni per equiparare sul piano tributario il regime dell'assegno speciale a quello dell'indennità supplementare. Quest'ultima risulta detassata per effetto del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, in ossequio al principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 1986.
        L'articolo 6 salvaguarda i diritti acquisiti in materia di protezione sociale, laddove gli investimenti patrimoniali di talune Casse si erano orientati verso l'acquisizione di immobili utilizzati per l'attività, appunto, di protezione sociale in favore degli iscritti alle Casse.
        L'articolo 7, infine, prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per l'ulteriore disciplina di attuazione della legge.




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