XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1821
Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza
complementare costituisce, anche per il personale delle Forze
armate, un passaggio indispensabile per mitigare gli
inevitabili effetti riduttivi della riforma introdotta nel
sistema pensionistico obbligatorio di base.
Conditio sine qua non per tale avvio è la
soppressione delle Casse Ufficiali e Sottufficiali e del Fondo
di Previdenza (di seguito denominati Casse) oggi esistenti. Le
motivazioni di tale esigenza sono soprattutto riconducibili ai
seguenti aspetti:
essendo organismi basati sul sistema retributivo e
sull'obbligatorietà dell'adesione, sono in antitesi con i
principi stabiliti dall'attuale ordinamento giuridico in
materia di previdenza complementare;
mancando (o, in alcuni casi esistendo, ma in misura
insufficiente) la capitalizzazione patrimoniale che
caratterizza il sistema contributivo, costituiscono, di fatto,
una forma di risparmio forzoso, la quale porta, come naturale
conseguenza, ad un beneficio finale inaccettabile, in quanto
consistente nella liquidazione di un capitale equivalente alla
sola restituzione dei contributi versati, cioè senza alcun
rendimento.
In realtà, le leggi istitutive delle Casse prevedono un
criterio di liquidazione ben più remunerativo rispetto
all'entità dei contributi versati, per cui, a lungo andare, le
gestioni in argomento sono destinate al fallimento. E'
tuttavia da considerare il fatto che tale remuneratività è pur
sempre inferiore ai rendimenti di mercato, cioè alla
redditività che le somme versate produrrebbero oggi, se
investite con i criteri previsti attualmente per il risparmio
previdenziale.
Non è ipotizzabile, peraltro, istituire i fondi pensione e
contemporaneamente mantenere in vita le Casse, perché ciò
significherebbe caricare i destinatari della previdenza
complementare di doppia contribuzione (e gli Ufficiali
dell'Esercito sono assoggettati alla non indifferente ritenuta
a favore della Cassa del 4 per cento dell'80 per cento dello
stipendio annuo e della tredicesima mensilità).
Per ultimo, va anche ricordato che l'attuale orientamento
è quello di assicurare la previdenza complementare collettiva,
attraverso un'unica fattispecie, il fondo pensione.
Tutto ciò è stato recepito della risoluzione parlamentare
discussa ed approvata, nella XIII legislatura presso la
Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati in data 19 gennaio 2000. In tale sede è stato
espressamente sancito che "si salvaguardino i diritti
acquisiti degli interessati".
Le soluzioni adottate nella presente proposta di legge
sono improntate a tale spirito e poggiano su criteri diretti
a:
mantenere in vita le gestioni tradizionali per un arco
di tempo non eccessivamente lungo, essendo destinate ad
esaurirsi;
tenere presente, su un piano di doverosa equità
generazionale, i diritti degli iscritti alle Casse, lasciando
spazio alla possibilità di opzione, laddove ritenuto
opportuno.
Ciò anche e soprattutto in linea con il "precedente"
richiamato della citata risoluzione. La problematica della
previdenza pregressa, infatti, era fino a poco tempo fa,
comune con i lavoratori degli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, per i quali il Governo, pienamente
consapevole della delicata situazione, ha promosso una
modifica normativa, concretizzatosi poi nell'articolo 64 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha determinato la
liquidazione dei fondi di tali enti con salvaguardia dei
diritti acquisiti dagli interessati.
La proposta di legge tende, pertanto, a rimuovere una
condizione sperequativa per il personale militare, mediante
una soluzione analoga a quella dei dipendenti degli enti di
cui alla citata legge n. 70 del 1975, con una deroga per
quanto riguarda l'istituzione del fondo pensione, lasciata
alle procedure di concertazione, come previsto dalla normativa
in materia.
Coerentemente con quanto indicato è stata predisposta la
stesura del testo, che consta di 7 articoli.
Nell'articolo 1 è stato ritenuto necessario dissociare la
cessazione della contribuzione dalla soppressione delle Casse.
Ciò allo scopo di mantenere in vita gli organi statutari per
il tempo occorrente a gestire il periodo di transizione, sulla
base delle norme regolamentari di cui all'articolo 7.
L'articolo 2 detta la disciplina diretta a definire le
singole posizioni, in ordine ai diritti acquisiti a fronte dei
contributi versati per l'indennità supplementare. Il
personale, in quanto portatore di interessi differenziati, è
stato raggruppato in due fasce:
coloro che aderiranno al fondo pensione, esercitando il
diritto di opzione previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449, (potenziale destinatario di tale diritto è tutto il
personale che non aveva diciotto anni di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
i meno giovani, che sceglieranno di rimanere agganciati
al vecchio sistema.
Per la prima categoria è stato ritenuto più tutelante, in
quanto produttivo di maggior rendimento nel tempo, il
riversamento nella nuova forma di previdenza complementare,
dei contributi versati alle Casse con rivalutazione mutuata
dal trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile, lasciando la possibilità di richiedere
contributi rivalutati ai sensi del medesimo articolo o di
optare per la liquidazione dell'indennità supplementare. E
quest'ultima previsione rappresenta, ovviamente, l'unica
soluzione praticabile per il personale della seconda
categoria, nei confronti del quale è stata prevista, a livello
interforze, la par condicio in ordine al momento della
riscossione.
E' stato adottato un criterio di liquidazione del maturato
che si discosta da quello dell'articolo 64 della legge n. 144
del 1999, incentrato sul calcolo di quanto dovuto alla data di
soppressione del fondo con rivalutazione annua sulla base
dell'indice ISTAT e pagamento del beneficio alla cessazione. E
ciò perché la diversa natura dell'emolumento erogato dalle
Casse, così come individuata dalle norme istitutive, porta a
considerare i diritti acquisiti su un piano sostanzialmente
diverso.
L'indennità supplementare è calcolata, infatti, sulla base
del 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio
percepito in servizio (senza i cosiddetti "benefici alla
vigilia"), compresa la tredicesima mensilità, per il numero di
anni di contribuzione.
Da tale criterio consegue che, interrompendo la
contribuzione anticipatamente con contestuale liquidazione
dell'indennità, ma con rinvio del pagamento alla cessazione
del servizio, il diritto acquisito si sposta nel tempo. Ciò in
quanto alla data di cessazione dal servizio la legge vuole che
tutti gli anni di contribuzione siano calcolati sullo stesso
piano.
Se quanto sopra argomentato dovesse essere ritenuto non
riconducibile a vero e proprio diritto acquisito, come da noi
ipotizzato, bensì ad aspettativa giuridica, andrebbe adottata
la soluzione di cui alla legge n. 144 del 1999 e l'articolo 2,
comma 1, lettera b) della proposta di legge potrebbe
essere riscritto come segue: "Per il calcolo dell'indennità
supplementare è applicata la normativa delle Casse e del
Fondo, con riferimento allo stipendio annuo lordo in godimento
all'atto della soppressione dei suddetti organismi ed al
numero degli anni di contribuzione. L'importo così ottenuto,
rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall'ISTAT, sarà erogato in aggiunta ai trattamenti
pensionistici liquidati all'atto della cessazione dal
servizio".
In alternativa, infine, si potrebbe prevedere il
mantenimento della contribuzione fino al limite di età, su
richiesta dell'interessato, con beneficio finale pressoché
equivalente a quello della soluzione adottata.
E' ovvio che se all'atto della soppressione delle Casse
fosse disponibile l'intera somma occorrente per il pagamento
di tutti i diritti acquisiti, in modo tale da ottenere
l'immediato azzeramento delle gestioni, come in caso di
scioglimento, tutto si esaurirebbe alla cessazione delle
contribuzioni.
Inoltre, è stata rimossa la norma che attualmente esclude
dalla corresponsione dell'indennità supplementare e del premio
di previdenza, il personale cessato dal servizio senza diritto
a pensione, estendendo la cessazione dal servizio a qualsiasi
causa. E ciò per ovvii motivi di equità, tenuto conto che le
Casse sono alimentate esclusivamente dai contributi degli
iscritti.
L'articolo 3 riprende quanto previsto dall'articolo 64,
comma 4, della più volte citata legge n. 144 del 1999, con
onere di gestione attribuito all'INPDAP essendo quest'ultimo
l'organo deputato a gestire l'intera previdenza del pubblico
impiego.
L'articolo 4 mutua il contenuto del suddetto articolo 64,
comma 5, della legge n. 144 del 1999, opportunamente integrato
per effetto delle differenti situazioni patrimoniali delle
singole Casse.
L'articolo 5 disciplina la gestione dell'assegno speciale.
Il mantenimento in vita di tale assegno è stato limitato ai
soli beneficiari, in quanto l'estensione a tutto il personale
in servizio che rimarrà "agganciato" a tale emolumento, nonché
a quello non più in servizio in attesa di maturare il diritto
all'assegno, comporterebbe un arco di tempo gestionale
sull'ordine dei cinquant'anni. Pertanto, nei confronti di
queste ultime due categorie di destinatari, è stata prevista,
mantenendo immutato il valore complessivo del beneficio, la
conversione della rendita in capitale.
Con l'occasione, sono state corrette alcune "anomalie"
dell'assegno sulla base delle istanze di cui si sono rese
portatrici le associazioni d'arma e quelle pensionistiche.
In particolare, è stata congruamente elevata la misura
dell'assegno, ad esclusione dei gradi equivalenti o inferiori
a quello di maggiore, per rendere giustizia alle situazioni di
forte squilibrio tra contribuzioni ed erogazioni oggi
esistenti per effetto:
dell'omogenizzazione stipendiale nei gradi di tenente
colonnello e colonnello;
del maggior numero di anni di servizio e, quindi, di
contribuzione nei tre gradi di generale.
Le attuali misure, infatti, presentano una sequenza troppo
ravvicinata rispetto all'entità dei contributi versati, come
si evince dal seguente prospetto:
Misure annue assegno Contributi versati
speciale
tenente generale 893.000 lire 10.300.000 lire
maggiore generale 862.000 " 7.900.000 "
brigadier generale 812.000 " 6.400.000 "
Colonnello 781.000 " 5.600.000 "
tenente colonnello 731.000 " 5.100.000 "
A fattor comune per tutti i gradi, va anche considerato
che dal 1^ gennaio 1996 la contribuzione a favore della
specifica gestione è raddoppiata (dall'1 per cento al 2 per
cento).
Non è stato necessario, però, ritoccare le misure dei
rimanenti gradi, in quanto quelle attuali sono già congrue
rispetto ai limitati anni di contribuzione.
La posizione di chi aderirà al fondo pensione è stata
disciplinata in analogia e quanto previsto per la gestione
dell'indennità supplementare.
Per la maturazione del diritto all'assegno è stata
stabilita un'unica decorrenza, con ciò innovando radicalmente
rispetto all'attuale sistema che vede la nascita di tale
diritto legata alla cessazione del godimento dell'indennità di
ausiliaria e di riserva. Viene così ad essere eliminata la
sperequazione dovuta alle diverse posizioni contributive.
L'assegno speciale è reso reversibile, in analogia a
quanto avviene per la pensione ordinaria, in linea con i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico nello specifico
settore.
Tenuto conto della natura dell'emolumento, la cui
ratio ispiratrice è simile a quella dell'indennità
supplementare e del fatto che all'alimentazione dello stesso
afferiscono solo esclusivamente le ritenute a carico degli
iscritti, con esclusione di contributo da parte dello Stato,
si sono ravvisate fondate ragioni per equiparare sul piano
tributario il regime dell'assegno speciale a quello
dell'indennità supplementare. Quest'ultima risulta detassata
per effetto del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154, in ossequio al principio stabilito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 178 del 1986.
L'articolo 6 salvaguarda i diritti acquisiti in materia di
protezione sociale, laddove gli investimenti patrimoniali di
talune Casse si erano orientati verso l'acquisizione di
immobili utilizzati per l'attività, appunto, di protezione
sociale in favore degli iscritti alle Casse.
L'articolo 7, infine, prevede l'emanazione di uno o più
regolamenti per l'ulteriore disciplina di attuazione della
legge.