XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1821
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme per la costituzione delle forme
di previdenza complementare).
1. Alla data di costituzione, nell'ambito delle Forze
armate, delle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed all'articolo
26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cessa
l'obbligo della contribuzione a carico del personale militare
iscritto alle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, alle Casse sottufficiali della Marina e
dell'Aeronautica, nonché al fondo di previdenza sottufficiali
dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominati,
rispettivamente, "Casse" e "Fondo".
2. Alle operazioni di attuazione della presente legge
provvedono gli organi statutari dei suddetti organismi in
carica alla data di entrata in vigore della medesima legge,
fino al termine dell'esercito finanziario in corso all'atto
dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 7. A tale scadenza gli organismi stessi sono
soppressi.
3. Le gestioni delle Casse e del Fondo, relative
all'indennità supplementare, all'assegno speciale e
all'attività creditizia, rimangono in vita ad esaurimento e
sono disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 2.
(Indennità supplementare e premio
di previdenza).
1. I diritti acquisiti dagli iscritti alle Casse ed al
Fondo per effetto delle contribuzioni versate alle gestioni
dell'indennità supplementare e del premio di previdenza, sono
disciplinati come segue:
a) il personale che esercita il diritto di opzione
di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, acquisisce il diritto al riversamento nel fondo
pensione dei contributi versati alla Cassa o al Fondo,
rivalutati sulla base di quanto previsto dalle norme in vigore
per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile. E' fatta salva la possibilità di optare per
la liquidazione e il pagamento dell'indennità supplementare e
del premio di previdenza alla data della cessazione dal
servizio o, in alternativa, di richiedere il rimborso dei
contributi versati, rivalutati ai sensi del medesimo articolo
2120. Per il calcolo dell'indennità supplementare e del premio
di previdenza è applicata la normativa delle Casse e del
Fondo, con riferimento:
1) all'ultimo stipendio annuo lordo percepito in
servizio comprensivo della tredicesima mensilità, con
esclusione dei benefìci economici derivanti dalla promozione
di cui agli articoli 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, 2,
comma 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429, 32, commi 5 e 6, e
43, comma 5 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
2) al numero degli anni di contribuzione;
b) nei confronti del rimanente personale trova
applicazione quanto previsto nella lettera a), con
riferimento all'indennità supplementare ed al premio di
previdenza. Il personale già cessato dal servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge consegue il diritto al
pagamento dell'indennità supplementare sotto la stessa
data.
2. L'indennità supplementare ed il premio di previdenza
sono corrisposti al personale che cessa dal servizio per
qualsiasi causa. Sono comprese le cessazioni pregresse entro
il termine di prescrizione del diritto.
Art. 3.
(Passaggio del patrimonio e dell'obbligo di contribuzione
a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica).
1. Per gli effetti conseguenti all'applicazione delle
disposizioni della presente legge, a decorrere dalla data di
cessazione dell'obbligo della contribuzione alle Casse ed al
Fondo, gli oneri relativi alle prestazioni di cui all'articolo
2 sono a carico del bilancio dell'Istituto nazionale di
previdenza per i diritti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza
contabile. Alla data di soppressione delle Casse e del Fondo
vengono imputati i relativi patrimoni, ad eccezione di quanto
previsto nell'articolo 6, nonché il gettito del contributo di
cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Contributo di solidarietà).
1. Sulle prestazioni dell'indennità supplementare e del
premio di previdenza da corrispondere al personale che cessa
dal servizio a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, è
applicato un contributo di solidarietà, nella misura stabilita
dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, e
comunque non superiore al 2 per cento.
Art. 5.
(Gestione dell'assegno speciale).
1. La gestione dell'assegno speciale spettante agli
ufficiali dell'esercito rimane in vita, quale emolumento
vitalizio, per il solo personale che ha maturato il diritto
all'assegno stesso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Allo scopo di equiparare il beneficio erogato
all'entità dei contributi versati, sono fissate, a decorrere
dal 1^ luglio 2000 ed in relazione al grado rivestito alla
data di cessazione dal servizio, le seguenti misure
contributive annue:
a) tenente generale: lire 1.400.000;
b) maggiore generale: " 1.200.000;
c) brigadier generale: " 1.100.000;
d) colonnello: " 1.000.000;
e) tenente colonnello: " 900.000.
3. Per i rimanenti gradi le misure contributive di cui al
comma 2 rimangono quelle vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. I contributi versati dagli iscritti che esercitano il
diritto di opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, affluiscono al fondo pensione,
rivalutati come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della presente legge o, in alternativa, possono
essere rimborsati.
5. Nei confronti del rimanente personale, le misure
dell'assegno speciale di cui al comma 2 sono convertite in
capitale, calcolato su base attuariale alla data di compimento
del sessantacinquesimo anno di età e con pagamento sotto la
stessa data. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno superato il sessantacinquesimo anno
di età, conseguono il diritto alla riscossione dell'emolumento
di cui al periodo precedente sotto la stessa data, con
possibilità di opzione per l'assegno vitalizio, senza
decorrenza retroattiva. Per il personale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, i singoli importi
di cui al comma 2, rapportati agli anni di servizio permanente
effettivo prestati, sono commisurati, per la conversione in
capitale, agli anni di contribuzione.
6. L'assegno speciale è reversibile a favore degli eredi
legittimati alla reversibilità della pensione ordinaria, con
le stesse modalità e misure percentuali di quest'ultima.
7. Il capitale erogato in unica soluzione e la rendita
vitalizia erogata ad esaurimento soggiacciono al regime
fiscale previsto per l'indennità supplementare.
8. I benefìci economici contemplati dal presente articolo
sono posti a carico del bilancio dell'INPDAP ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 3.
Art. 6.
(Destinazione degli immobili).
1. Gli immobili di ciascuna Cassa destinati a finalità di
protezione sociale vengono acquisiti, senza oneri, al
patrimonio dello Stato, alla data di soppressione di tali
organismi ed assegnati in uso gratuito alla Forza armata di
pregressa appartenenza, tenendo ferma l'originaria
destinazione d'uso.
Art. 7.
(Disposizioni regolamentari).
1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione della presente legge entro quattro mesi dalla
data della sua entrata in vigore.