XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1821




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme per la costituzione delle forme
di previdenza complementare).

        1. Alla data di costituzione, nell'ambito delle Forze armate, delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cessa l'obbligo della contribuzione a carico del personale militare iscritto alle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, nonché al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominati, rispettivamente, "Casse" e "Fondo".
        2. Alle operazioni di attuazione della presente legge provvedono gli organi statutari dei suddetti organismi in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, fino al termine dell'esercito finanziario in corso all'atto dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7. A tale scadenza gli organismi stessi sono soppressi.
        3. Le gestioni delle Casse e del Fondo, relative all'indennità supplementare, all'assegno speciale e all'attività creditizia, rimangono in vita ad esaurimento e sono disciplinate dagli articoli seguenti.


Art. 2.

(Indennità supplementare e premio
di previdenza).

        1. I diritti acquisiti dagli iscritti alle Casse ed al Fondo per effetto delle contribuzioni versate alle gestioni dell'indennità supplementare e del premio di previdenza, sono disciplinati come segue:

                a) il personale che esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, acquisisce il diritto al riversamento nel fondo pensione dei contributi versati alla Cassa o al Fondo, rivalutati sulla base di quanto previsto dalle norme in vigore per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. E' fatta salva la possibilità di optare per la liquidazione e il pagamento dell'indennità supplementare e del premio di previdenza alla data della cessazione dal servizio o, in alternativa, di richiedere il rimborso dei contributi versati, rivalutati ai sensi del medesimo articolo 2120. Per il calcolo dell'indennità supplementare e del premio di previdenza è applicata la normativa delle Casse e del Fondo, con riferimento:

                1) all'ultimo stipendio annuo lordo percepito in servizio comprensivo della tredicesima mensilità, con esclusione dei benefìci economici derivanti dalla promozione di cui agli articoli 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, 2, comma 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429, 32, commi 5 e 6, e 43, comma 5 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

                2) al numero degli anni di contribuzione;

                b) nei confronti del rimanente personale trova applicazione quanto previsto nella lettera a), con riferimento all'indennità supplementare ed al premio di previdenza. Il personale già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue il diritto al pagamento dell'indennità supplementare sotto la stessa data.

        2. L'indennità supplementare ed il premio di previdenza sono corrisposti al personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa. Sono comprese le cessazioni pregresse entro il termine di prescrizione del diritto.

Art. 3.

(Passaggio del patrimonio e dell'obbligo di contribuzione
a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica).

        1. Per gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dalla data di cessazione dell'obbligo della contribuzione alle Casse ed al Fondo, gli oneri relativi alle prestazioni di cui all'articolo 2 sono a carico del bilancio dell'Istituto nazionale di previdenza per i diritti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla data di soppressione delle Casse e del Fondo vengono imputati i relativi patrimoni, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 6, nonché il gettito del contributo di cui all'articolo 4.


Art. 4.

(Contributo di solidarietà).

        1. Sulle prestazioni dell'indennità supplementare e del premio di previdenza da corrispondere al personale che cessa dal servizio a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, è applicato un contributo di solidarietà, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, e comunque non superiore al 2 per cento.


Art. 5.

(Gestione dell'assegno speciale).

        1. La gestione dell'assegno speciale spettante agli ufficiali dell'esercito rimane in vita, quale emolumento vitalizio, per il solo personale che ha maturato il diritto all'assegno stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Allo scopo di equiparare il beneficio erogato all'entità dei contributi versati, sono fissate, a decorrere dal 1^ luglio 2000 ed in relazione al grado rivestito alla data di cessazione dal servizio, le seguenti misure contributive annue:

        a) tenente generale: lire 1.400.000;

        b) maggiore generale: " 1.200.000;

        c) brigadier generale: " 1.100.000;

        d) colonnello: " 1.000.000;

        e) tenente colonnello: " 900.000.

        3. Per i rimanenti gradi le misure contributive di cui al comma 2 rimangono quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. I contributi versati dagli iscritti che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, affluiscono al fondo pensione, rivalutati come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge o, in alternativa, possono essere rimborsati.
        5. Nei confronti del rimanente personale, le misure dell'assegno speciale di cui al comma 2 sono convertite in capitale, calcolato su base attuariale alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età e con pagamento sotto la stessa data. Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, conseguono il diritto alla riscossione dell'emolumento di cui al periodo precedente sotto la stessa data, con possibilità di opzione per l'assegno vitalizio, senza decorrenza retroattiva. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i singoli importi di cui al comma 2, rapportati agli anni di servizio permanente effettivo prestati, sono commisurati, per la conversione in capitale, agli anni di contribuzione.
        6. L'assegno speciale è reversibile a favore degli eredi legittimati alla reversibilità della pensione ordinaria, con le stesse modalità e misure percentuali di quest'ultima.
        7. Il capitale erogato in unica soluzione e la rendita vitalizia erogata ad esaurimento soggiacciono al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare.
        8. I benefìci economici contemplati dal presente articolo sono posti a carico del bilancio dell'INPDAP ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Destinazione degli immobili).

        1. Gli immobili di ciascuna Cassa destinati a finalità di protezione sociale vengono acquisiti, senza oneri, al patrimonio dello Stato, alla data di soppressione di tali organismi ed assegnati in uso gratuito alla Forza armata di pregressa appartenenza, tenendo ferma l'originaria destinazione d'uso.


Art. 7.

(Disposizioni regolamentari).

        1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.



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