XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1820




        Onorevoli Deputati! - Con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il legislatore si è posto l'obiettivo di una ridefinizione complessiva della gestione del comparto agroalimentare, considerato che le integrazioni al reddito e le erogazioni di aiuti comunitari nazionali costituiscono una componente rilevante del reddito complessivo delle aziende agricole italiane (l'importo medio annuale per lo Stato italiano interessato da meccanismi di spesa nell'ambito del bilancio comunitario è mediamente di circa 10.000 miliardi di lire).
        Il nuovo modello organizzativo, che ha portato all'istituzione dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali, è centrato sulla regolamentazione comunitaria, in considerazione del rilevante aumento di complessità, qualitativo e quantitativo, degli adempimenti ad essa relativi, in dipendenza degli obblighi fissati per gli Stati membri dal regolamento (CE) n. 1663/95, della Commissione, del 7 luglio 1995, che disciplina le procedure per la liquidazione dei conti del Fondo europeo orientamento e garanzia (FEOGA), relativamente all'erogazione degli aiuti in agricoltura.
        In particolare, tale modello organizzativo prevede una chiara ripartizione di competenze e responsabilità all'interno di una struttura integrata nella quale gli organi istituzionali ed i soggetti privati sono complementari l'uno all'altro. L'AGEA, in qualità di organo centrale del sistema, svolge fondamentalmente i seguenti compiti istituzionali:

            a) costituisce l'interlocutore ufficiale in ordine ai rapporti con l'Unione europea, nella qualità di organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95;

            b) svolge le funzioni di organismo pagatore, sino all'istituzione degli appositi servizi od organismi regionali;

            c) promuove e favorisce l'omogeneizzazione dei comportamenti degli organi decentrati, progettando e diffondendo regole comuni;

            d) mette a disposizione degli enti locali le infrastrutture, le procedure e gli strumenti per un efficace svolgimento dei compiti decentrati ed interviene, su loro richiesta, in via di surroga temporanea;

            e) fornisce un supporto tecnico e di consulenza a tutti i soggetti decentrati nella gestione delle situazioni di contenzioso.

        Le regioni, invece, svolgono sostanzialmente le seguenti funzioni:

            a) organismo pagatore, assorbendo in prospettiva anche le analoghe funzioni svolte dall'Ente nazionale risi, che resta comunque quale ente di intervento;

            b) controllo delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei vari settori d'intervento;

            c) gestione del rapporto con gli utenti e con le organizzazioni professionali agricole.

        Tuttavia, in sede di applicazione del modello organizzativo sopra rappresentato, sono emerse diverse difficoltà soprattutto in merito ai tempi di intervento dell'erogazione degli aiuti.
        Pertanto, con il presente decreto-legge si apportano alcune modifiche, introdotte con il sistema della "novella", al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che si rendono necessarie, urgenti ed indifferibili al fine di rafforzare la funzionalità dell'AGEA e restituire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo significativo in materia di monitoraggio delle spese della Sezione "garanzia" del FEOGA.
        Tali modifiche sono finalizzate a dare più efficienza al sistema gestionale in questione per fare fronte alla maggiore complessità ed ai ristretti termini temporali degli adempimenti dovuti, creando procedure più snelle e rigorose ed un assetto organizzativo più efficace della preposta Agenzia, per non dare adito a sovrapposizioni di compiti e ad ambiguità in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti ed impedire, contemporaneamente, che esse vadano a gravare in modo eccessivo sugli operatori, nel rispetto di quanto disposto dall'ordinamento comunitario agli Stati membri.
        In particolare, l'urgenza dell'adozione delle norme sull'assetto organizzativo risiede nella necessità di accelerare, in toto, il procedimento per la riscossione degli indennizzi da parte degli utenti (agricoltori, allevatori, produttori), al fine di eliminare gli attuali "tempi morti". Del resto, qualora non si provvedesse a garantire l'immediata operatività e la funzionalità dell'intero comparto, così come proposto, si manterrebbe inalterata l'attuale situazione da cui già derivano gravi danni, soprattutto economici, per gli operatori interessati.
        A tale fine, si sono dovute modificare le disposizioni sulle funzioni dell'AGEA ed il ruolo del Ministero delle politiche agricole e forestali nella procedura relativa al FEOGA, Sezione "garanzia"; viene conferita immediata esigibilità alle domande di aiuti presentate tramite i centri di assistenza agricoli, fatti salvi i controlli comunitari; sono stati modificati gli organi dell'AGEA, con l'introduzione del Consiglio di rappresentanza; è stata modificata la struttura dell'AGEA, con la soppressione del comitato di tre membri preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e l'istituzione, in sua vece, di un ufficio monocratico con il compito di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e a contabilità separate; il potenziamento dell'attività di funzionamento dell'anagrafe bovina per eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati, nonché per snellire il procedimento di pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale.
        Inoltre, al capo II dell'accluso provvedimento, si è ritenuto necessario inserire la norma volta a prorogare di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modificazioni, per la durata di trenta anni, termine già prorogato di dieci anni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 - che in data 7 novembre 2001 cesserà la propria attività, ove non intervenga un nuovo provvedimento di proroga.
        Passando ad un esame puntuale delle norme, si precisa quanto segue.
        Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, viene introdotto il comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 in materia di funzioni dell'AGEA, con il quale è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti le attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, nonché le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti; fermo restando che l'AGEA, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, agisce, in qualità di organismo di coordinamento, come unico rappresentante nei confronti della Commissione europea, viene riconosciuto al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo significativo nella procedura, attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato FEOGA al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione della spesa e riservata, altresì, la fase del contenzioso. Per consentire lo svolgimento di tale attribuzione, è previsto che l'AGEA assicuri il necessario supporto tecnico, fornendo gli atti dei procedimenti, ivi compresi quelli degli organismi pagatori regionali di cui ha il coordinamento.
        Con la lettera b), invece, all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, viene aggiunto, dopo il comma 4, il comma 4-bis, che autorizza gli organismi pagatori a conferire immediata esigibilità alle domande di aiuti presentate tramite i centri di assistenza agricoli (CAA), fatti salvi i controlli comunitari e quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e i CAA stessi, introducendo un efficace contributo alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi ed alla velocizzazione degli iter di pagamento degli aiuti, dando piena attuazione agli orientamenti dettati dal legislatore (decreto legislativo n. 173 del 1998, decreto legislativo n. 165 del 1999, decreto legislativo n. 188 del 2000, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).
        In ultima analisi, quindi, ci si pone l'obiettivo di conseguire una consistente "anticipazione" dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini fissati dalla regolamentazione comunitaria.
        Con la lettera c), si sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, sostituendo il riferimento all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quello della nuova struttura subentrata nel governo del settore, ossia il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al fine di consentire l'indispensabile e non dilazionabile operatività del sistema, sul piano del coordinamento informatico, nonché aggiornando il riferimento alla rete unitaria per la pubblica amministrazione alla infrastruttura che ne sostituisce l'evoluzione, sulla base dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001.
        Con le lettere d) ed e), si modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999, sostituendo il comma 1, ed aggiungendo, dopo il comma 3, i commi 3-bis e 3-ter, riguardanti gli organi dell'AGEA, tra i quali viene previsto il Consiglio di rappresentanza, con il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia stessa agli indirizzi impartiti, di esprimere pareri e formulare proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione. La disposizione intende assicurare la partecipazione delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle linee di indirizzo programmate, nell'ottica della concertazione.
        Con la lettera f), si sostituiscono gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e si sopprime il Comitato, composto da tre membri, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, considerate le difficoltà operative che ne hanno determinato il mancato funzionamento. In sua vece, è istituito un ufficio monocratico, preposto all'esercizio delle medesime funzioni, ribadendo la necessità di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano svolte mediante gestioni distinte e contabilità separate. E' fissato il termine di sessanta giorni per l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni introdotte.
        In conseguenza di ciò, con l'articolo 2 del provvedimento si abrogano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", concernenti il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, soppresso con la disposizione sopra descritta. La norma da abrogare prevede che il Comitato in parola sia l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni attribuite e che operi in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        Con l'articolo 3, si dispone che entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze rinnovano gli organi previsti all'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999. Inoltre, si definisce un ulteriore criterio per la designazione del presidente del collegio dei revisori che verrà scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali.
        Con l'articolo 4, si provvede a disciplinare le modalità operative per l'ottimale funzionamento della banca informatizzata degli animali della specie bovina (anagrafe bovina), da ultimo regolamentata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati relativi al pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale. A tale fine è previsto che, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengano disciplinate le modalità operative per l'ottimale funzionamento del sistema.
        Con l'articolo 5, viene prorogata di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano che in data 7 novembre 2001 cesserà la propria attività, qualora non intervenga un nuovo provvedimento di proroga. L'attività istituzionale dell'Ente, a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si è sviluppata essenzialmente nel campo della progettazione e della realizzazione di grandi opere idrauliche di accumulo e adduzione delle risorse idriche e nella gestione delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle concessioni di derivazioni di cui è titolare, assentite per un arco temporale che terminerà nel 2041. Tali attività, localizzate nelle regioni Umbria e Toscana, sono rivolte, principalmente, ad enti territoriali, quali province e comuni, a consorzi di bonifica, ad aziende operanti nell'ambito dei servizi idrici nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. A fronte di tale poderoso impegno operativo e finanziario, l'unica entrata certa a disposizione dell'Ente è ancora oggi costituita dal contributo ordinario di lire 450 milioni, concesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, importo già previsto anche nel bilancio di previsione 2002 del Ministero (tabella 13, capitolo 8119). Risulta evidente che l'interruzione delle suddette attività provocherebbe gravi conseguenze di natura economica e sociale. E' sufficiente pensare agli effetti economici negativi per lo Stato derivanti dalla tardiva corresponsione degli stati d'avanzamento alle imprese esecutrici delle opere appaltate e all'inevitabile contenzioso che si verrebbe a instaurare. Inoltre, non meno rilevante e problematica risulterebbe l'inevitabile messa fuori esercizio delle dighe di ritenuta e la conseguente dismissione degli impianti da esse alimentati che, invece, necessitano di essere ultimati al più presto per assicurare un completo utilizzo della risorsa idrica in un vasto territorio dell'Italia centrale dove lo Stato ha operato nel corso degli anni con ingenti investimenti. E' superfluo sottolineare ulteriormente la gravità della situazione che si verrebbe a determinare ove non si provvedesse a garantire l'indispensabile continuità operativa dell'Ente evidenziando, altresì, l'ingente danno economico che si produrrebbe in una vasta area ad alto sviluppo agricolo che ricomprende al proprio interno distretti ove la pratica irrigua è consolidata da lungo tempo con risultati economici di notevole rilevanza.
        Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si redige la relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          Il provvedimento reca disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'AGEA, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che si rendono necessarie per rafforzare la funzionalità dell'AGEA e riconoscere un ruolo significativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, in sede comunitaria, nella procedura relativa al FEOGA, Sezione "garanzia", con riguardo al monitoraggio dell'evoluzione della spesa ed alle fasi successive la liquidazione dei conti, riguardanti la gestione del contenzioso.
          Le disposizioni delle quali si propone la modifica, attengono alle funzioni dell'AGEA nella procedura di che trattasi, agli organi dell'Agenzia, alla struttura della medesima, in relazione alle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
          Si dispone pertanto:

                a) l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti le attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, nonché le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti, concernenti il contenzioso, prevedendo che l'AGEA assicuri, a tale fine, il necessario supporto tecnico;

                b) lo snellimento dell'iter di pagamento degli aiuti, autorizzando gli organismi pagatori a conferire immediata esigibilità alle domande presentate tramite i centri di assistenza agricoli, fatti salvi i controlli comunitari;

                c) la sostituzione del riferimento all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché l'aggiornamento del riferimento alla rete unitaria per la pubblica amministrazione alla infrastruttura che ne costituisce l'evoluzione;

                d) l'inserimento, tra gli organi dell'AGEA, del Consiglio di rappresentanza, con compiti di valutazione della rispondenza dei risultati agli indirizzi fissati, assicurando la partecipazione delle parti sociali all'attività dell'AGEA, nonché munito di compiti di proposta al Consiglio di amministrazione dei provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia;

                e) la soppressione del Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e l'istituzione, in sua vece, di un ufficio monocratico, assicurando che le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore siano svolte mediante gestioni distinte e contabilità separate;
                f) l'abrogazione, consequenziale, delle disposizioni riguardanti tale Comitato, contenute nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";

                g) il potenziamento dell'attività di funzionamento dell'anagrafe bovina, regolamentata da ultimo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, per eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati, nonché per snellire il procedimento di pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale.

          Inoltre, si ritiene necessario prorogare di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modificazioni, per la durata di trenta anni, termine già prorogato di dieci anni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 - che in data 7 novembre 2001 cesserà la propria attività, qualora non intervenga un nuovo provvedimento di proroga.

Aspetti tecnico-normativi.

          Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Valutazione dell'impatto amministrativo.

          L'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di competenze incardinate negli uffici dell'Amministrazione, già provvisti delle necessarie dotazioni.
          Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori.

Drafting e linguaggio normativo.

          Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative e la sua impostazione si ispira a quella ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

          Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte incidenti sull'oggetto del provvedimento di legge.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. - Ambito dell'intervento.

          Le disposizioni proposte con il provvedimento in oggetto hanno come principali destinatari i beneficiari degli aiuti comunitari in agricoltura, gli operatori di imprese di trasformazione, le organizzazioni professionali dei produttori agricoli e le rappresentanze del movimento cooperativo agricolo.
2. - Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative.

          I motivi dell'intervento normativo risultano illustrati diffusamente nell'allegata relazione di rito.
          Da qui la necessità ed urgenza del provvedimento e quindi non vi sono altre opzioni oltre quella del decreto-legge da emanare sulla base degli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165:

          Art. 5. (Gestione degli interventi e aiuti comunitari). (omissis). 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (omissis).

          Art. 9. (Organi). 1. Sono organi dell'Agenzia:

                a) il presidente,

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori. (omissis).

          Art. 10. (Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità). (omissis). 4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate. (omissis).


Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

          Art. 33. (Disposizioni per gli organismi pagatori). (omissis). 3. Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.
          4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
          5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.




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