XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1820
Onorevoli Deputati! - Con il decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, successivamente modificato ed integrato con il
decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), il legislatore si è posto
l'obiettivo di una ridefinizione complessiva della gestione
del comparto agroalimentare, considerato che le integrazioni
al reddito e le erogazioni di aiuti comunitari nazionali
costituiscono una componente rilevante del reddito complessivo
delle aziende agricole italiane (l'importo medio annuale per
lo Stato italiano interessato da meccanismi di spesa
nell'ambito del bilancio comunitario è mediamente di circa
10.000 miliardi di lire).
Il nuovo modello organizzativo, che ha portato
all'istituzione dell'AGEA e degli organismi pagatori
regionali, è centrato sulla regolamentazione comunitaria, in
considerazione del rilevante aumento di complessità,
qualitativo e quantitativo, degli adempimenti ad essa
relativi, in dipendenza degli obblighi fissati per gli Stati
membri dal regolamento (CE) n. 1663/95, della Commissione, del
7 luglio 1995, che disciplina le procedure per la liquidazione
dei conti del Fondo europeo orientamento e garanzia (FEOGA),
relativamente all'erogazione degli aiuti in agricoltura.
In particolare, tale modello organizzativo prevede una
chiara ripartizione di competenze e responsabilità all'interno
di una struttura integrata nella quale gli organi
istituzionali ed i soggetti privati sono complementari l'uno
all'altro. L'AGEA, in qualità di organo centrale del sistema,
svolge fondamentalmente i seguenti compiti istituzionali:
a) costituisce l'interlocutore ufficiale in ordine
ai rapporti con l'Unione europea, nella qualità di organismo
di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95;
b) svolge le funzioni di organismo pagatore, sino
all'istituzione degli appositi servizi od organismi
regionali;
c) promuove e favorisce l'omogeneizzazione dei
comportamenti degli organi decentrati, progettando e
diffondendo regole comuni;
d) mette a disposizione degli enti locali le
infrastrutture, le procedure e gli strumenti per un efficace
svolgimento dei compiti decentrati ed interviene, su loro
richiesta, in via di surroga temporanea;
e) fornisce un supporto tecnico e di consulenza a
tutti i soggetti decentrati nella gestione delle situazioni di
contenzioso.
Le regioni, invece, svolgono sostanzialmente le seguenti
funzioni:
a) organismo pagatore, assorbendo in prospettiva
anche le analoghe funzioni svolte dall'Ente nazionale risi,
che resta comunque quale ente di intervento;
b) controllo delle istanze presentate dai
produttori nell'ambito dei vari settori d'intervento;
c) gestione del rapporto con gli utenti e con le
organizzazioni professionali agricole.
Tuttavia, in sede di applicazione del modello
organizzativo sopra rappresentato, sono emerse diverse
difficoltà soprattutto in merito ai tempi di intervento
dell'erogazione degli aiuti.
Pertanto, con il presente decreto-legge si apportano
alcune modifiche, introdotte con il sistema della "novella",
al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che si rendono
necessarie, urgenti ed indifferibili al fine di rafforzare la
funzionalità dell'AGEA e restituire al Ministero delle
politiche agricole e forestali un ruolo significativo in
materia di monitoraggio delle spese della Sezione "garanzia"
del FEOGA.
Tali modifiche sono finalizzate a dare più efficienza al
sistema gestionale in questione per fare fronte alla maggiore
complessità ed ai ristretti termini temporali degli
adempimenti dovuti, creando procedure più snelle e rigorose ed
un assetto organizzativo più efficace della preposta Agenzia,
per non dare adito a sovrapposizioni di compiti e ad ambiguità
in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti ed
impedire, contemporaneamente, che esse vadano a gravare in
modo eccessivo sugli operatori, nel rispetto di quanto
disposto dall'ordinamento comunitario agli Stati membri.
In particolare, l'urgenza dell'adozione delle norme
sull'assetto organizzativo risiede nella necessità di
accelerare, in toto, il procedimento per la riscossione
degli indennizzi da parte degli utenti (agricoltori,
allevatori, produttori), al fine di eliminare gli attuali
"tempi morti". Del resto, qualora non si provvedesse a
garantire l'immediata operatività e la funzionalità
dell'intero comparto, così come proposto, si manterrebbe
inalterata l'attuale situazione da cui già derivano gravi
danni, soprattutto economici, per gli operatori
interessati.
A tale fine, si sono dovute modificare le disposizioni
sulle funzioni dell'AGEA ed il ruolo del Ministero delle
politiche agricole e forestali nella procedura relativa al
FEOGA, Sezione "garanzia"; viene conferita immediata
esigibilità alle domande di aiuti presentate tramite i centri
di assistenza agricoli, fatti salvi i controlli comunitari;
sono stati modificati gli organi dell'AGEA, con l'introduzione
del Consiglio di rappresentanza; è stata modificata la
struttura dell'AGEA, con la soppressione del comitato di tre
membri preposto all'esercizio delle funzioni di organismo
pagatore e l'istituzione, in sua vece, di un ufficio
monocratico con il compito di assicurare che le funzioni di
organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore
siano attuate mediante gestioni distinte e a contabilità
separate; il potenziamento dell'attività di funzionamento
dell'anagrafe bovina per eliminare i ritardi nella
trasmissione dei dati, nonché per snellire il procedimento di
pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi
previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria
e nazionale.
Inoltre, al capo II dell'accluso provvedimento, si è
ritenuto necessario inserire la norma volta a prorogare di un
anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito
con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive
modificazioni, per la durata di trenta anni, termine già
prorogato di dieci anni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 1991, n. 352 - che in data 7 novembre 2001 cesserà la
propria attività, ove non intervenga un nuovo provvedimento di
proroga.
Passando ad un esame puntuale delle norme, si precisa
quanto segue.
Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del
provvedimento in esame, viene introdotto il comma 1-bis
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 in
materia di funzioni dell'AGEA, con il quale è attribuita al
Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza
della gestione dei rapporti con la Commissione europea
afferenti le attività di monitoraggio dell'evoluzione della
spesa, nonché le fasi successive alla decisione di
liquidazione dei conti; fermo restando che l'AGEA, secondo
quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, agisce, in
qualità di organismo di coordinamento, come unico
rappresentante nei confronti della Commissione europea, viene
riconosciuto al Ministero delle politiche agricole e forestali
un ruolo significativo nella procedura, attraverso la
partecipazione alle riunioni del Comitato FEOGA al fine di
tenere sotto controllo l'evoluzione della spesa e riservata,
altresì, la fase del contenzioso. Per consentire lo
svolgimento di tale attribuzione, è previsto che l'AGEA
assicuri il necessario supporto tecnico, fornendo gli atti dei
procedimenti, ivi compresi quelli degli organismi pagatori
regionali di cui ha il coordinamento.
Con la lettera b), invece, all'articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 165 del 1999, viene aggiunto, dopo
il comma 4, il comma 4-bis, che autorizza gli organismi
pagatori a conferire immediata esigibilità alle domande di
aiuti presentate tramite i centri di assistenza agricoli
(CAA), fatti salvi i controlli comunitari e quanto previsto
dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e i CAA
stessi, introducendo un efficace contributo alla
semplificazione degli adempimenti dichiarativi ed alla
velocizzazione degli iter di pagamento degli aiuti,
dando piena attuazione agli orientamenti dettati dal
legislatore (decreto legislativo n. 173 del 1998, decreto
legislativo n. 165 del 1999, decreto legislativo n. 188 del
2000, decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).
In ultima analisi, quindi, ci si pone l'obiettivo di
conseguire una consistente "anticipazione" dei tempi di
pagamento, nel rispetto dei termini fissati dalla
regolamentazione comunitaria.
Con la lettera c), si sostituisce il comma 4
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999,
sostituendo il riferimento all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione con quello della nuova
struttura subentrata nel governo del settore, ossia il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al fine di
consentire l'indispensabile e non dilazionabile operatività
del sistema, sul piano del coordinamento informatico, nonché
aggiornando il riferimento alla rete unitaria per la pubblica
amministrazione alla infrastruttura che ne sostituisce
l'evoluzione, sulla base dell'accordo definito in sede di
Conferenza unificata del 18 gennaio 2001.
Con le lettere d) ed e), si modifica
l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999,
sostituendo il comma 1, ed aggiungendo, dopo il comma 3, i
commi 3-bis e 3-ter, riguardanti gli organi
dell'AGEA, tra i quali viene previsto il Consiglio di
rappresentanza, con il compito di valutare la rispondenza dei
risultati dell'attività dell'Agenzia stessa agli indirizzi
impartiti, di esprimere pareri e formulare proposte da
sottoporre al Consiglio di amministrazione. La disposizione
intende assicurare la partecipazione delle parti sociali alla
definizione degli obiettivi e delle linee di indirizzo
programmate, nell'ottica della concertazione.
Con la lettera f), si sostituiscono gli ultimi due
periodi del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo
n. 165 del 1999 e si sopprime il Comitato, composto da tre
membri, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo
pagatore, considerate le difficoltà operative che ne hanno
determinato il mancato funzionamento. In sua vece, è istituito
un ufficio monocratico, preposto all'esercizio delle medesime
funzioni, ribadendo la necessità di assicurare che le funzioni
di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore
siano svolte mediante gestioni distinte e contabilità
separate. E' fissato il termine di sessanta giorni per
l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti di
amministrazione e contabilità e del personale alle
disposizioni introdotte.
In conseguenza di ciò, con l'articolo 2 del provvedimento
si abrogano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo", concernenti il Comitato preposto all'esercizio
delle funzioni di organismo pagatore, soppresso con la
disposizione sopra descritta. La norma da abrogare prevede che
il Comitato in parola sia l'organo di gestione per l'esercizio
delle funzioni attribuite e che operi in regime di autonomia
gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con
proprie dotazioni finanziarie e di personale sulla base di
direttive del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Con l'articolo 3, si dispone che entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del decreto, il Ministro
delle politiche agricole e forestali ed il Ministro
dell'economia e delle finanze rinnovano gli organi previsti
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999.
Inoltre, si definisce un ulteriore criterio per la
designazione del presidente del collegio dei revisori che
verrà scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni
dirigenziali generali.
Con l'articolo 4, si provvede a disciplinare le modalità
operative per l'ottimale funzionamento della banca
informatizzata degli animali della specie bovina (anagrafe
bovina), da ultimo regolamentata con il decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, al fine di eliminare
i ritardi nella trasmissione dei dati relativi al pagamento
dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il
settore zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale. A
tale fine è previsto che, con decreto del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, vengano disciplinate le modalità
operative per l'ottimale funzionamento del sistema.
Con l'articolo 5, viene prorogata di un anno l'attività
dell'Ente irriguo umbro-toscano che in data 7 novembre 2001
cesserà la propria attività, qualora non intervenga un nuovo
provvedimento di proroga. L'attività istituzionale dell'Ente,
a seguito del trasferimento di alcune competenze alle regioni
avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977, si è sviluppata essenzialmente nel campo della
progettazione e della realizzazione di grandi opere idrauliche
di accumulo e adduzione delle risorse idriche e nella gestione
delle opere stesse per scopi irrigui e civili, in base alle
concessioni di derivazioni di cui è titolare, assentite per un
arco temporale che terminerà nel 2041. Tali attività,
localizzate nelle regioni Umbria e Toscana, sono rivolte,
principalmente, ad enti territoriali, quali province e comuni,
a consorzi di bonifica, ad aziende operanti nell'ambito dei
servizi idrici nonché ad imprenditori agricoli singoli o
associati. A fronte di tale poderoso impegno operativo e
finanziario, l'unica entrata certa a disposizione dell'Ente è
ancora oggi costituita dal contributo ordinario di lire 450
milioni, concesso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 aprile
1976, n. 386, importo già previsto anche nel bilancio di
previsione 2002 del Ministero (tabella 13, capitolo 8119).
Risulta evidente che l'interruzione delle suddette attività
provocherebbe gravi conseguenze di natura economica e sociale.
E' sufficiente pensare agli effetti economici negativi per lo
Stato derivanti dalla tardiva corresponsione degli stati
d'avanzamento alle imprese esecutrici delle opere appaltate e
all'inevitabile contenzioso che si verrebbe a instaurare.
Inoltre, non meno rilevante e problematica risulterebbe
l'inevitabile messa fuori esercizio delle dighe di ritenuta e
la conseguente dismissione degli impianti da esse alimentati
che, invece, necessitano di essere ultimati al più presto per
assicurare un completo utilizzo della risorsa idrica in un
vasto territorio dell'Italia centrale dove lo Stato ha operato
nel corso degli anni con ingenti investimenti. E' superfluo
sottolineare ulteriormente la gravità della situazione che si
verrebbe a determinare ove non si provvedesse a garantire
l'indispensabile continuità operativa dell'Ente evidenziando,
altresì, l'ingente danno economico che si produrrebbe in una
vasta area ad alto sviluppo agricolo che ricomprende al
proprio interno distretti ove la pratica irrigua è consolidata
da lungo tempo con risultati economici di notevole
rilevanza.
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato e pertanto non si redige la relazione
tecnica.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il provvedimento reca disposizioni correttive al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione
dell'AIMA ed istituzione dell'AGEA, come modificato dal
decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che si rendono
necessarie per rafforzare la funzionalità dell'AGEA e
riconoscere un ruolo significativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, in sede comunitaria, nella
procedura relativa al FEOGA, Sezione "garanzia", con riguardo
al monitoraggio dell'evoluzione della spesa ed alle fasi
successive la liquidazione dei conti, riguardanti la gestione
del contenzioso.
Le disposizioni delle quali si propone la modifica,
attengono alle funzioni dell'AGEA nella procedura di che
trattasi, agli organi dell'Agenzia, alla struttura della
medesima, in relazione alle funzioni di organismo di
coordinamento e di organismo pagatore.
Si dispone pertanto:
a) l'attribuzione al Ministero delle politiche
agricole e forestali della gestione dei rapporti con la
Commissione europea afferenti le attività di monitoraggio
dell'evoluzione della spesa, nonché le fasi successive alla
decisione di liquidazione dei conti, concernenti il
contenzioso, prevedendo che l'AGEA assicuri, a tale fine, il
necessario supporto tecnico;
b) lo snellimento dell'iter di pagamento
degli aiuti, autorizzando gli organismi pagatori a conferire
immediata esigibilità alle domande presentate tramite i centri
di assistenza agricoli, fatti salvi i controlli comunitari;
c) la sostituzione del riferimento all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione con il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché
l'aggiornamento del riferimento alla rete unitaria per la
pubblica amministrazione alla infrastruttura che ne
costituisce l'evoluzione;
d) l'inserimento, tra gli organi dell'AGEA, del
Consiglio di rappresentanza, con compiti di valutazione della
rispondenza dei risultati agli indirizzi fissati, assicurando
la partecipazione delle parti sociali all'attività dell'AGEA,
nonché munito di compiti di proposta al Consiglio di
amministrazione dei provvedimenti necessari per assicurarne
l'efficienza e l'efficacia;
e) la soppressione del Comitato preposto
all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e
l'istituzione, in sua vece, di un ufficio monocratico,
assicurando che le funzioni di organismo di coordinamento e di
organismo pagatore siano svolte mediante gestioni distinte e
contabilità separate;
f) l'abrogazione, consequenziale, delle
disposizioni riguardanti tale Comitato, contenute nel decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo";
g) il potenziamento dell'attività di
funzionamento dell'anagrafe bovina, regolamentata da ultimo
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del
2000, per eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati,
nonché per snellire il procedimento di pagamento dei premi,
degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore
zootecnico dalla normativa comunitaria e nazionale.
Inoltre, si ritiene necessario prorogare di un anno
l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano - istituito con
legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modificazioni,
per la durata di trenta anni, termine già prorogato di dieci
anni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 - che
in data 7 novembre 2001 cesserà la propria attività, qualora
non intervenga un nuovo provvedimento di proroga.
Aspetti tecnico-normativi.
Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità
con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Valutazione dell'impatto amministrativo.
L'attuazione delle disposizioni contenute nel
provvedimento è oggetto di competenze incardinate negli uffici
dell'Amministrazione, già provvisti delle necessarie
dotazioni.
Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori.
Drafting e linguaggio normativo.
Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative
e la sua impostazione si ispira a quella ormai consolidata,
dei precedenti interventi al riguardo.
Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni
aperte incidenti sull'oggetto del provvedimento di legge.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
1. - Ambito dell'intervento.
Le disposizioni proposte con il provvedimento in oggetto
hanno come principali destinatari i beneficiari degli aiuti
comunitari in agricoltura, gli operatori di imprese di
trasformazione, le organizzazioni professionali dei produttori
agricoli e le rappresentanze del movimento cooperativo
agricolo.
2. - Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi
perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni
alternative.
I motivi dell'intervento normativo risultano illustrati
diffusamente nell'allegata relazione di rito.
Da qui la necessità ed urgenza del provvedimento e quindi
non vi sono altre opzioni oltre quella del decreto-legge da
emanare sulla base degli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
Art. 5. (Gestione degli interventi e aiuti
comunitari). (omissis). 4. Per l'esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi
compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante
telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria,
l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in
liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di
apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto
disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di
criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. (omissis).
Art. 9. (Organi). 1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente,
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori. (omissis).
Art. 10. (Statuto e regolamento di amministrazione e
contabilità). (omissis). 4. La struttura dell'Agenzia e la
modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti
dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo
restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di
organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70
del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della
Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
Commissione del 20 maggio 1997, e successive modificazioni ed
integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia
definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le
strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo
di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un
apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto
all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto
dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare
che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di
organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a
contabilità separate. (omissis).
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
Art. 33. (Disposizioni per gli organismi pagatori).
(omissis). 3. Il Comitato preposto all'esercizio delle
funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito
dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n.
188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle
funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale,
negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni
finanziarie e di personale, sulla base di direttive del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono
attuate dal presidente dell'AGEA.
4. Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai
Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello
statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e
del regolamento del personale che si rendono necessarie per
l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le
idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento
delle funzioni ad esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore
dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione
del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro
delle politiche agricole e forestali.