XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1820
Decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001.
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente
irriguo umbro-toscano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999,
n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto
organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) al fine di garantire maggiore tempestività di
intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e
premi derivanti dalla politica agricola comune, anche
attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe
bovina, nonché di prorogare l'operatività dell'Ente irriguo
umbro-toscano per assicurare continuità ai relativi rapporti
giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma
funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli
affari regionali, per le politiche comunitarie e per
l'innovazione e le tecnologie;
emana
il seguente decreto-legge:
CAPO I
Articolo 1.
1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e
forestali è attribuita la competenza della gestione dei
rapporti con la Commissioneeuropea afferenti, in seno al
comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio
dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n.
1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
finanziamento della politica agricola comune, nonché alle
fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1287/95 del
Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei
procedimenti";
b) all'articolo 3-bis dopo il comma 4 è
aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle
convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire
immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i
centri di assistenza agricola";
c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal
seguente:
"4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi
integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla
normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi
pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite
convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di
norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati
ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica
nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2001";
d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal
seguente:
"1. Sono organi dell' Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di rappresentanza;
d) il Collegio dei revisori";
e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il
compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività
dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al
Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per
assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e
formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo.
Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il
Consiglio di rappresentanza sorveglia la regolarità e
l'efficienza delle procedure adottate dall'Agenzia medesima.
Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di
amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica
relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3-ter. Il Consiglio è composto da sette membri, di
cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni
professionali agricole, due in rappresentanza del movimento
cooperativo ed uno in rappresentanza delle industrie di
trasformazione, ed è nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni
dei predetti organismi. I membri del consiglio eleggono, tra
loro, il Presidente. Il Consiglio di rappresentanza adotta,
successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e
funzionamento.";
f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due
periodi sono sostituiti dal seguente: "E' istituito,
nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto
all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di
assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e
quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni
distinte e contabilità separate".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio
di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i
regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale
alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le
procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Articolo 2.
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, i commi 3 , 4 e 5 sono abrogati.
Articolo 3.
1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal presente
decreto e dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, rispettivamente, rinnovano gli organi della
AGEA.
2. Il presidente del collegio dei revisori designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti
incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato
fuori ruolo.
CAPO II
Articolo 4.
1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione
amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo
snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei
relativi premi ed indennità di carattere comunitario e
nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il
Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, determinano le modalità e le procedure
operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati
nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica
dei dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati,
altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei
relativi procedimenti.
Articolo 5.
1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è
prorogato di un anno.
Articolo 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Castelli, Ministro della giustizia.
Sirchia, Ministro della salute.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.