XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1817




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si ispira al principio generalissimo che le attività di cooperazione costituiscono, per la Repubblica nel suo complesso, oggetto di un dovere internazionale di solidarietà, reso oggi più che mai attuale dall'approfondirsi dei rapporti tra i popoli e tra gli Stati e dalla crescita delle disparità nei livelli e nelle condizioni di vita, ripetutamente evidenziata dai rapporti delle organizzazioni internazionali.
        L'effettuazione di politiche di cooperazione allo sviluppo da parte dei Paesi economicamente più avanzati, tra i quali indubbiamente si colloca il nostro, non può costituire un optional, ma costituisce l'adempimento di un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848.
        La realizzazione di tali politiche, d'altronde, obbedisce a un imperativo di buon senso, data la sempre maggiore e più approfondita dipendenza tra le varie economie e società. La stessa presenza ed immagine del nostro Paese sulla scena internazionale appaiono meglio garantite, a nostro avviso, da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente, che da altri mezzi.
        E' dunque nostro compito dotarci di strumenti normativi e organizzativi adeguati al perseguimento di tali scopi. L'esperienza compiuta in questo settore negli ultimi anni, pur non priva di episodi e fatti positivi, ha dimostrato, a nostro parere, l'esigenza di una radicale riforma, che si sostanzi in profonde e importanti modifiche dei meccanismi preposti alla decisione, all'attuazione e al controllo della cooperazione allo sviluppo. Questo non solo per evitare il ripetersi di episodi criminosi, che pure ci sono stati, ma più in generale per far sì che il perseguimento delle grandi finalità di alto valore morale e civile internazionale che deve proporsi l'intervento di cooperazione non sia ostacolato e soffocato dal prevalere di logiche con esse contraddittorie. Va, inoltre, oggi decisamente invertita la tendenza alla costante diminuzione degli impegni finanziari, che non riguarda solo il nostro Paese, ma l'insieme dei Paesi dell'occidente, anche se da noi tale fenomeno ha assunto un'ampiezza tale da farci precipitare agli ultimi posti della classifica dei Paesi donatori e ciò rappresenta un ingiustificabile passo indietro che mina a fondo la credibilità del nostro Paese in tutte le sedi internazionali.
        Per tutti questi motivi, si rivela oggi necessaria ed urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo. Le politiche fin qui perseguite, infatti, oltre che dar luogo a taluni scandali sui quali la magistratura appare ancora lungi dall'aver fatto una luce piena e soddisfacente, hanno mostrato limiti e carenze evidenti. Su tutto ciò vi è oramai una ricca e concorde pubblicistica. Bisogna d'altronde tornare a sottolineare il lavoro compiuto dalla Commissione bicamerale di inchiesta nel corso della XII legislatura, conclusosi con una relazione cui il nostro gruppo ha voluto aggiungere, per irrinunciabili esigenze di chiarezza, una propria relazione integrativa.
        La presente proposta di legge rappresenta, a nostro avviso, un tentativo organico e completo di riformare e razionalizzare la cooperazione allo sviluppo, superando le gravi carenze che hanno portato negli anni scorsi, oltre che al proliferare di gravi scandali, a numerosi episodi di inefficienza, compromettendo la credibilità della relativa politica sia nei confronti dei Paesi partner che nei confronti dell'opinione pubblica.
        Essa costituisce, al tempo stesso, un contributo ad un dibattito che ci auguriamo si arricchisca di nuovi contributi, al fine di pervenire a una riforma effettiva in tempi brevi. La presente proposta di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati.
        Abbiamo in primo luogo ritenuto che andassero distinti fra loro, per elementari esigenze di buona amministrazione, tre momenti fondamentali: indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; programmazione ed attuazione degli interventi; controllo degli effetti degli interventi.
        E' nostra opinione, fondata su anni di esperienza, che il primo compito debba spettare al Parlamento e al Governo nel suo complesso. Se infatti insostituibile resta, come è ovvio, il ruolo del Ministero degli affari esteri, è altresì evidente che la politica di cooperazione, per le sue implicazioni, non può essere delegata ad un settore, per quanto importante, dell'amministrazione statale, quale il Ministero degli affari esteri. In questo senso, l'identificazione di un Ministro senza portafoglio per la cooperazione allo sviluppo sembra garantire meglio le esigenze della politica di cooperazione, che sono al tempo stesso di collegamento e rapporto costante con un insieme complesso e ramificato di altre politiche verso i Paesi terzi, e di autonomia e rilevanza specifica degli obiettivi perseguiti e degli interessi da soddisfare. La programmazione ed attuazione degli interventi vanno, d'altro canto, affidate ad un unico centro, dotato dei necessari livelli di autonomia e professionalità. Proponiamo a tale fine l'istituzione di un ente apposito, l'Ente per la cooperazione allo sviluppo, nella cui direzione e gestione possano armonicamente ricomporsi le differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile.
        Il controllo, infine, va delegato ad organi diversi da quelli chiamati a programmare ed attuare la politica, in particolare istituendo, in conformità ad una proposta emersa, con consenso pressoché unanime, in seno alla citata Commissione parlamentare di inchiesta, una Commissione parlamentare permanente e prevedendo la massima trasparenza delle scelte e degli atti.
        In secondo luogo, la politica di cooperazione, per la sua importanza strategica e le sue motivazioni peculiari, rappresenta un proprium che non può essere confuso con altre politiche, come quella di promozione del commercio estero. La politica di cooperazione deve essere svolta in modo efficiente, tenendo presenti le sue finalità specifiche ed esclusive. Ciò vale anche nei confronti delle politiche di aiuto umanitario d'emergenza, le quali vanno distinte da quelle di cooperazione allo sviluppo. Ecco perché la presente proposta di legge non prende in specifica considerazione gli aiuti d'emergenza, cui potrà essere dedicata una apposita disciplina.
        Va comunque prestata estrema attenzione nell'evitare il ripetersi degli errori del passato con la moltiplicazione dei centri e delle procedure di spesa, con i conseguenti effetti in termini di irrazionalità, ingestibilità e incontrollabilità dell'insieme delle politiche prestate nei confronti dei Paesi "delle periferie del Pianeta".
        Va attribuita, infine, la massima attenzione e possibilità di agire ai diversi settori sociali, incentivando la cooperazione decentrata svolta dalle autonomie territoriali, eliminando l'idoneità per le organizzazioni non governative intesa come requisito di casta, e sostituendola con un criterio di ammissibilità dei programmi, così come avviene attualmente in sede di Unione europea, dando una voce in capitolo anche alle popolazioni dei Paesi partner, esaltando il ruolo degli immigrati, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza, nonché dando spazio a fenomeni nuovi e di grande interesse come il commercio equo e solidale.
        Dopo le parole: "come il commercio equo e solidale" aggiungere: "In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la stessa Commissione delle Comunità europee al Consiglio del 29 novembre 1999 affronta le problematiche relative a questo settore e all'intreccio con i suoi aspetti finanziari, normativi e commerciali nell'ambito dell'Unione europea".
        La presente proposta di legge consta di sei capi e di 29 articoli.
        Il capo I, denominato "Princìpi fondamentali e norme generali" ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo.
        Quindi, all'articolo 2, la proposta di legge si sofferma su quelli che, a nostro parere, devono essere e rimanere gli ambiti, rigorosamente definiti, della cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per il quale il nostro ordinamento giuridico predispone strumenti specifici.
        In questo senso, l'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una "triangolazione" fra Governo, Parlamento ed un ente di nuova istituzione, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi.
        L'attribuzione al Governo dei poteri di definizione degli indirizzi della politica di cooperazione, lungi dal comportare una svalutazione del rilievo di politica estera degli interventi in questione, ne sottolinea al contrario l'esaltazione, tanto più che si coniuga con l'attribuzione al Parlamento, mediante una apposita Commissione parlamentare bicamerale permanente, di importanti poteri di controllo e di indirizzo (articolo 4). Ne consegue, altresì, la necessità dell'individuazione di una sede ministeriale apposita, strettamente coordinata con le altre amministrazioni titolari di poteri in materie affini, prima fra tutte il Ministero degli affari esteri e, ovviamente, con la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Abbiamo voluto, in tal modo, sancire il principio secondo il quale la cooperazione è parte della politica estera italiana e non certo suo strumento, come da qualche parte si prospetta con un'evidente regressione rispetto alla stessa esperienza della legge n. 49 del 1987. La cooperazione, infatti, costituisce a ben vedere una delle basi fondamentali della politica estera del nostro Paese nei confronti dei Paesi "delle periferie del Pianeta", ispirata al fondamentale principio pacifista ed internazionalista di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione. Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione a regioni ed enti locali di poteri di iniziative e di attuazione nel campo della cooperazione cosiddetta "decentrata", da condurre, ovviamente, nel rispetto delle finalità della legge e degli indirizzi generali di politica estera approvati dal Parlamento e dal Governo (articoli 3 e 23), con la previsione di un'apposita commissione paritetica destinata a garantire una gestione per quanto possibile coordinata e concordata degli interventi. Analogo intento chiarificatore perseguono gli articoli 5 e 6, dedicati, rispettivamente, ai partner e agli esecutori della cooperazione, mentre gli articoli 7 e 8 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità della politica di cooperazione. Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i "piani-Paese", nei quali inserire organicamente gli interventi. Una scommessa che finora gli organismi preposti alle attività di cooperazione sono riusciti a vincere troppo raramente.
        Il capo II è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Ente per la cooperazione allo sviluppo (articoli 9-15), mentre il capo III (articoli 16-19) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un fondo unico, nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora sparsi in vari capitoli e tabelle del bilancio statale. Il fondo viene gestito da un apposito istituto di credito allo sviluppo.
        Il necessario concorso della società civile alla progettazione e attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 20, 21 e 22), che è dedicato alle entità senza fini di lucro che operano nel settore e allo status dei cooperanti.
        Il capo V (articoli 23, 24 e 25) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione decentrata, la partecipazione degli immigrati provenienti dalle periferie del mondo, il commercio equo e solidale. Quest'ultimo, in particolare, si presenta come elemento di costruzione di nuovi rapporti tra Paesi del nord e sud del mondo o, meglio, tra centri e periferie del sistema economico mondiale, in quanto relazione di lunga durata tra organizzazioni senza fini di lucro dei Paesi sviluppati e gruppi di produttori dei Paesi partner con l'obiettivo di sostenere i processi di autosviluppo di queste realtà produttive.
        La proposta di legge si conclude con un capo VI (articoli 26-29), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.




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