XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1817
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità della politica
di cooperazione allo sviluppo).
1. E' compito della Repubblica promuovere, organizzare
ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo la quale
si ispiri alle seguenti finalità:
a) la promozione di relazioni pacifiche,
collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli
Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità
alla Costituzione repubblicana ed alla Carta delle Nazioni
Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa
esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) il soddisfacimento dei diritti umani
fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai
diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati
a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi
esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare,
la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei
bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione
della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la
promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e
politici, in particolare delle categorie più deboli e
svantaggiate;
c) la salvaguardia e la promozione dei diritti
della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni
ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale,
economica e politica;
d) la salvaguardia e la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti
dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
e) la promozione delle istituzioni democratiche,
realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e
garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
f) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla
tutela dell'ambiente inteso come bene globale, la
valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e la
partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come
previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro
del 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica 16
marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1994;
g) la lotta all'analfabetismo, la promozione
dell'educazione di base e la formazione professionale.
2. La Repubblica considera con particolare favore le
iniziative volte a promuovere una società multiculturale,
utilizzando l'apporto professionale degli immigrati
provenienti dai Paesi delle periferie del mondo ai progetti di
cooperazione allo sviluppo.
3. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE
del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e
solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte
integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente
sostenibile tra i Paesi sviluppati con i Paesi in via di
sviluppo e si impegna a sostenere le iniziative degli
organismi che svolgono tale attività.
Art. 2
(Ambito di applicazione).
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente
legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge gli interventi che hanno carattere militare o
di polizia, come definiti ai sensi del comma 3.
3. Sono da considerare interventi militari o di polizia,
quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze
armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine
pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate
nel quadro di organizzazioni internazionali.
4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione
della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la
promozione del commercio o degli investimenti italiani
all'estero.
Art. 3.
(Organizzazione e governo
della cooperazione allo sviluppo).
1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo
sovraintende il Ministro senza portafoglio per la cooperazione
allo sviluppo, che propone al Consiglio dei ministri, per
l'approvazione, gli indirizzi e le finalità di tale politica,
assicurando anche il coordinamento fra le attività bilaterali,
multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione
europea, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni
internazionali.
2. E' istituito l'Ente per la cooperazione allo sviluppo
(ECS), ente pubblico cui è attribuito il compito di
programmare, promuovere, finanziare, attuare, coordinare e
controllare gli interventi svolti per il raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte
autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
società cooperative di cui al capo IV, nonché quelle di
cooperazione decentrata di cui all'articolo 23.
3. Gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo
sono stabiliti ed aggiornati ogni anno dal Consiglio dei
ministri, e approvati dal Parlamento, su proposta del Ministro
per la cooperazione allo sviluppo, che si avvale della
collaborazione dell'ECS. Nello stabilire tali indirizzi il
Consiglio dei ministri tiene conto, in particolare, della
valenza di politica estera degli interventi di
cooperazione.
4. L'ECS elabora ogni anno una relazione previsionale e
programmatica, sulla base degli indirizzi generali di cui al
comma 3.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ECS predispone
il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente, che
è trasmesso dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo al
Parlamento per l'approvazione, unitamente a una dettagliata
relazione illustrativa di tutte le attività realizzate e di
tutti i finanziamenti accordati.
6. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane
possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione
allo sviluppo, promuovendo nei loro rispettivi ambiti
territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione
organizzata della società civile. La commissione paritetica
per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 23, detta
apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento
e la razionalizzazione di tali interventi. Le regioni
stabiliscono normative quadro in materia di cooperazione allo
sviluppo che, nel rispetto degli articoli 1 e 2, nonché
dell'autonomia degli enti territoriali infraregionali, tendono
al massimo coinvolgimento dei soggetti politici, sociali ed
economici presenti nel territorio regionale.
Art. 4.
(Controllo della cooperazione allo sviluppo e istituzione
di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione
allo sviluppo).
1. Le attività di cooperazione allo sviluppo e i
relativi regolamenti e atti di indirizzo sono soggetti al
controllo e alla verifica di una Commissione parlamentare
permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito
denominata "Commissione", composta da dieci deputati e dieci
senatori, nominati, proporzionalmente ai gruppi presenti in
Parlamento, dai Presidenti delle due Camere assicurando la
presenza di un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione si avvale di una struttura costituita da
un congruo numero di esperti cui viene attribuito il compito
di vigilare sull'ECS, al fine di garantire il rispetto delle
finalità di cui all'articolo 1, nonché delle norme
amministrative, contabili e di buona amministrazione. A tale
fine gli esperti possono accedere alla documentazione in
possesso dell'ECS e redigere in ogni momento, anche a titolo
individuale, relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto
dell'attività dell'ECS e sui singoli interventi.
3. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le
osservazioni ed i pareri di cui al comma 2 ed a pronunciarsi
in merito entro tre mesi dalla relativa trasmissione.
4. Per valutare gli effetti degli interventi e delle
politiche di cooperazione la Commissione può avvalersi anche
dell'ausilio di soggetti specializzati esistenti a livello
nazionale ed internazionale.
5. I fondi necessari al funzionamento della Commissione e
della struttura di esperti gravano per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica.
Art. 5.
(Soggetti beneficiari della
cooperazione allo sviluppo).
1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla
presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei
Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità
destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione
in ambito internazionale o comunque individuate dalla
Commissione.
2. Non possono essere destinatari degli interventi
previsti dalla presente legge e decadono da ogni beneficio da
essa previsto, i Governi che, a giudizio della Commissione:
a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei
diritti umani;
b) non garantiscono la libertà di associazione e
di sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) non contrastano con ogni mezzo lo sfruttamento
del lavoro minorile e la riduzione in schiavitù;
d) destinano alla spesa militare o di polizia un
finanziamento che, sempre a giudizio della Commissione,
risulta eccessivo rispetto a quello sostenuto per soddisfare i
bisogni sociali della popolazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo è
tuttavia possibile attuare, mediante i soggetti di cui
all'articolo 20, interventi che abbiano come dirette
destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi e
negoziati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.
Art. 6.
(Organismi esecutori di progetti
di cooperazione allo sviluppo).
1. Possono richiedere contributi all'ECS, per le
attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro
e le società cooperative di cui all'articolo 20, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane o loro consorzi, le
università e gli altri enti pubblici.
2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione
l'ECS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui
al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.
3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve
essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai
Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le
capacità, anche organizzative, presenti in loco o in
aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso
deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti
associati che prevedono la partecipazione delle comunità e
delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve
essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto
e le relative condizioni e modifiche devono essere
specificatamente approvate dall'ECS.
4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono
immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le
imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme
destinate a tutelare il lavoro dei propri dipendenti,
l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità
amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono
comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di
lavoro.
Art. 7.
(Oggetto dell'attività di cooperazione).
1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio
tra i popoli rientrano, tra l'altro, nell'attività di
cooperazione:
a) la realizzazione di progetti di sviluppo
integrato e l'attuazione delle iniziative atte a perseguire,
nei Paesi partner, le finalità di cui all'articolo 1;
b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la
costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e
servizi;
c) la formazione di base e la formazione
professionale di cittadini dei Paesi partner e del
personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo
sviluppo;
d) la realizzazione in Italia di programmi
educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo
sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere
gli scambi sociali, culturali e sportivi fra l'Italia ed i
Paesi partner, nel quadro della promozione di una
cultura e di una educazione multietnica e di una mutua
solidarietà tra comunità locali;
e) la realizzazione di iniziative volte a
promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia
e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 25;
f) la realizzazione di interventi nei Paesi
partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di
un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con
specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di
mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico
contesto locale ed ambientale;
g) il sostegno, anche attraverso programmi di
informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano
una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità
ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei
Paesi partner;
h) le iniziative di cooperazione decentrata ed
orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni,
comuni, province, altri enti locali o soggetti italiani di cui
all'articolo 20 ed omologhi soggetti dei Paesi
partner;
i) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la
gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di
cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di
personale qualificato per tali compiti.
2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono
finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni
particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non
possono essere in nessun modo legati né associabili a
strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Il ricorso ai
crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi
complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a
dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in
loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei
finanziamenti a credito.
3. Gli interventi miranti a promuovere attività
produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in
ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la
capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma
non superiori ai limiti stabiliti dall'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'accesso ai
crediti di aiuto.
4. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi
partner a più basso reddito e maggiormente indebitati,
già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle
leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3
gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, possono essere annullati nei limiti e nei modi
previsti dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.
Art. 8.
(Modalità delle attività di cooperazione).
1. Per ogni Stato destinatario di interventi di
cooperazione, l'ECS redige un piano-Paese, da aggiornare
periodicamente. Qualora lo ritenga opportuno, l'ECS redige
inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più
Stati o nel medesimo Stato.
2. Il piano-Paese di cui al comma 1 deve essere discusso
con i soggetti governativi e non governativi della
cooperazione italiana presenti nel Paese e, salvo che nei casi
di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere negoziato con i
rappresentanti del Governo del Paese partner. Il
piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano
generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in
particolare il coordinamento con le decisioni e le attività
degli operatori internazionali.
3. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve
essere discusso con i rappresentanti, eletti o designati con
metodo democratico, della popolazione o della comunità
direttamente destinataria dei relativi benefìci. In ogni caso,
nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza
alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle
popolazioni interessate.
4. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve
essere sottoposto ad accertamento di compatibilità ambientale,
ai sensi della direttiva 337/85/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, resa esecutiva con legge 8 luglio 1986, n. 349.
Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al lungo e medio
periodo. Particolare attenzione è dedicata, nella verifica di
tale impatto, alle tecnologie utilizzate che devono essere
appropriate alla situazione socio-economica del Paese in cui
si svolge l'intervento e sostenibili dal punto di vista dei
loro effetti, anche di lungo e lunghissimo termine, in base
alle reali possibilità di futura gestione autonoma con
l'impiego delle risorse locali.
5. Ogni intervento di cooperazione deve, altresì, essere
sottoposto a valutazione di impatto di genere secondo i
criteri contenuti nella dichiarazione e nel programma di
azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne,
svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, ed ai sensi
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 21 maggio 1997.
6. Gli interventi devono, altresì, essere sottoposti a
valutazione di impatto sull'infanzia, secondo i criteri
contenuti nelle Convenzioni citate all'articolo 1, comma 1,
lettera d).
Capo II
COMPITI E STRUTTURA
DELL'ECS
Art. 9.
(Compiti dell'ECS).
1. L'ECS promuove, finanzia, coordina ed esegue gli
interventi di cui all'articolo 7, comma 1, tenendo presente il
quadro più generale delle attività di cooperazione allo
sviluppo svolte a vari livelli dagli Stati membri dell'Unione
europea, dagli organismi e istituti afferenti al sistema delle
Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.
2. L'ECS svolge un ruolo di orientamento e di informazione
degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e
cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione
allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza
dell'attività amministrativa.
Art. 10.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'ECS è nominato dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
cooperazione allo sviluppo. La nomina è approvata dalla
Commissione. Il direttore generale dura in carica cinque
anni.
2. Il direttore generale sovraintende alle attività
dell'ECS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul
costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e
sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla
presente legge.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di
rappresentanza interna ed esterna, anche processuale,
dell'ECS.
Art. 11.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'ECS è composto
dal direttore generale e da dieci membri, così ripartiti: un
membro nominato dal Ministro per la cooperazione allo
sviluppo, un membro nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, un membro nominato dal Ministro degli affari
esteri, tre membri nominati dalla Commissione, un membro
nominato dal personale dell'ECS addetto alla valutazione,
attuazione e sorveglianza dei progetti, un membro nominato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, un membro nominato
dall'Unione delle province d'Italia e un membro nominato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Alle riunioni
del consiglio di amministrazione partecipano di diritto
quattro membri nominati dal comitato direttivo della Consulta
per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21,
senza diritto di voto.
2. I membri del consiglio di amministrazione durano in
carica cinque anni e non sono rieleggibili. Il consiglio
elegge nel suo seno il presidente che dura in carica cinque
anni e che non è rieleggibile.
3. I membri del consiglio di amministrazione vigilano,
sotto la loro personale responsabilità, sul costante
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul
rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente
legge.
4. Il consiglio di amministrazione approva annualmente la
relazione previsionale e programmatica e la relazione
dettagliata sull'attività di cooperazione allo sviluppo.
5. Il consiglio di amministrazione delibera in modo
specifico l'approvazione dei progetti sottoposti all'ECS e può
rifiutare, con propria decisione motivata, l'approvazione di
tutti i progetti sottoposti all'ECS. E' escluso il ricorso
alla trattativa privata per gli interventi, affidati ad
imprese private, di importo superiore a 1.549.380 euro.
6. Il consiglio di amministrazione approva i piani-Paese
di cui all'articolo 8 e delibera l'istituzione delle unità
locali di cooperazione nei Paesi partner, di cui
all'articolo 15, nonché delle rappresentanze dell'ECS presso
le organizzazioni internazionali.
7. Il consiglio di amministrazione delibera le procedure
relative al funzionamento dell'ECS, entro sei mesi dal suo
insediamento, ivi comprese quelle di reclutamento del
personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di
valutazione dei progetti. Tali procedure sono adottate, previo
parere favorevole della Commissione, entro tre mesi dalla loro
presentazione.
8. Gli atti del consiglio di amministrazione sono
pubblici. Di essi viene data notizia attraverso il bollettino
dell'ECS, nonché per via telematica e televisiva e
Televideo.
Art. 12.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Presso l'ECS è istituito un collegio dei revisori
dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
e composto da cinque membri ripartiti con le seguenti
modalità: tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal
consiglio di amministrazione dell'ECS, su proposta del
direttore generale.
2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon
andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ECS,
tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1, ed approva
il consuntivo di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 13.
(Organizzazione dell'ECS).
1. L'ECS è strutturato in divisioni geografiche, una
divisione multilaterale e una divisione del personale.
2. Le divisioni geografiche sono preposte alla
conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle
proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla
valutazione, gestione e coordinamento dei progetti e alla
supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
Da esse dipendono le unità locali di cooperazione di cui
all'articolo 15.
3. La divisione multilaterale è costituita da tre uffici:
sistema delle Nazioni Unite, fondi e banche di sviluppo,
Unione europea. Essa è preposta ai seguenti compiti: gestione
dei rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite; gestione
dei rapporti con l'Unione europea, per tutte le tematiche
attinenti alla cooperazione allo sviluppo; formulazione della
proposta annuale per la concessione dei contributi volontari
agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle
Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali: tale
proposta, approvata dal consiglio di amministrazione dell'ECS,
è sottoposta all'approvazione della Commissione; gestione dei
contributi volontari; valutazione, gestione, monitoraggio e
coordinamento dei programmi e dei progetti multibilaterali,
non attribuibili ad una specifica area geografica. La
definizione della tipologia degli interventi finanziabili sui
canali multilaterale e multibilaterale è stabilita dal
regolamento di attuazione della presente legge, adottato con
decreto del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. La divisione del personale è preposta alla gestione del
personale dell'ECS, con particolare riguardo al reclutamento,
alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
5. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi
di informazione interna e al pubblico, documentazione e banca
dati, nonché della redazione del bollettino dell'ECS.
6. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi
di formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Art. 14.
(Personale dell'ECS).
1. Il personale dell'ECS è inquadrato in appositi ruoli
stabiliti sulla base di un negoziato tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministro per la cooperazione allo
sviluppo e le organizzazioni sindacali entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
definizione della nuova normativa si applicano le disposizioni
contrattuali attualmente in vigore per il personale della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo -
Ministero degli affari esteri.
2. Lo status del personale dipendente dell'ECS deve
tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne
l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.
Art. 15.
(Unità locali di cooperazione).
1. L'ECS provvede all'istituzione di unità locali di
cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi
partner.
2. I compiti delle ULC consistono:
a) nella conduzione dei negoziati con le autorità
centrali e locali del Paese partner relativamente alla
definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei
progetti di cooperazione;
b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle
iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali
del Paese partner con la popolazione locale, nonché con
gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione
in loco;
c) nella predisposizione e nell'invio all'ECS di
ogni elemento di informazione utile alla gestione, valutazione
e coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese,
nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli
progetti;
d) nella supervisione e nel controllo tecnico
delle iniziative di cooperazione in atto;
e) nello sdoganamento, controllo, custodia e
consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ECS;
f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione.
Capo III
FINANZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 16.
(Autonomia finanziaria dell'ECS).
1. Alla gestione delle attività dirette alla
realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede
in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato.
2. L'ECS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo
al fondo di cui all'articolo 17.
3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e
contabili l'ECS è soggetto al controllo del collegio dei
revisori dei conti di cui all'articolo 12.
Art. 17.
(Fondo unico).
1. Il fondo unico per la cooperazione allo sviluppo
destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla
presente legge, di seguito denominato "fondo", è
costituito:
a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti
nell'apposita rubrica del fondo;
b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi
valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od
organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) dai fondi a ciò destinati da regioni, province,
comuni ed altri enti locali;
d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali
e multibilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti
quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli
per le iniziative promosse dalle associazioni e società
cooperative di cui all'articolo 20;
e) dai mezzi finanziari destinati alla
costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle
iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi
rientri;
f) dai fondi derivanti dalle operazioni di
conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209,
da gestire secondo le modalità previste dagli accordi
bilaterali con i Paesi interessati;
g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei
limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e
volontari, alle organizzazioni internazionali, alla
partecipazione italiana al capitale di banche e fondi
internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo
sviluppo svolta dall'Unione europea;
h) da donazioni, lasciti, legati o liberalità;
i) da qualsiasi altro provento derivante
dall'esercizio delle attività dell'ECS, comprese le eventuali
restituzioni comunitarie.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle
attività di cooperazione sono determinati in sede di legge
finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio
successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di
garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione
delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente,
durata pluriennale. Per il finanziamento di tali iniziative
non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. I residui non utilizzati sono riportati
all'esercizio successivo.
Art. 18.
(Istituto di credito per lo sviluppo).
1. Ai fini della gestione finanziaria e contabile del
fondo, è costituito l'Istituto di credito per lo sviluppo
(ICS).
2. Il direttore dell'ICS è nominato dal Ministro per la
cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro
dell'ecomonia e delle finanze. La nomina deve essere approvata
dalla Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione dell'ICS è composto da
sette membri nominati con le seguenti modalità: uno dal
Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, due dalla Commissione, uno
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle
province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
partecipano a pieno diritto due membri nominati dal comitato
direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di
cui all'articolo 21, senza diritto di voto.
4. Presso l'ICS è istituito un collegio dei revisori dei
conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti, e
composto da cinque membri, ripartiti con le seguenti modalità:
tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di
amministrazione dell'ICS, su proposta del direttore
generale.
5. L'ICS è altresì soggetto al controllo della Banca
d'Italia, la quale lo esercita tenendo conto della necessità
del rispetto delle finalità della presente legge.
6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, relative all'erogazione di
crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto
per i servizi assicurativi del commercio estero sono
trasferite all'ICS.
Art. 19.
(Esenzioni fiscali e
versamento della quota IRPEF).
1. I singoli contribuenti possono, mediante apposita
dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi,
devolvere al fondo e ai soggetti di cui all'articolo 20, una
quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Le relative modalità sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.
2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti di cui
all'articolo 20, sono deducibili dal reddito imponibile netto
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo
testo unico nella misura massima del 2 per cento di tale
reddito.
3. Il Ministro per la cooperazione allo sviluppo ed il
Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono,
di intesa fra loro, le norme necessarie a garantire ulteriori
sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo
sviluppo disciplinate dalla presente legge.
Capo IV
ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO, SOCIETA' COOPERATIVE E STATUS DEI
COOPERANTI
Art. 20.
(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Possono presentare all'ECS progetti volti a perseguire
le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di
associazioni che presentano i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi
del codice civile;
b) avere tra i propri fini statutari la
prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di
solidarietà internazionale;
c) non perseguire fini di lucro;
d) non risultare collegate in alcun modo con
soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
e) poter dimostrare di avere svolto attività di
cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
f) svolgere le attività di rendicontazione e
presentare i rapporti di attività richiesti dall'ECS.
2. Possono, altresì, presentare all'ECS progetti di
cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui
all'articolo 1, le società cooperative che presentano i
seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari la
realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
b) non risultare in alcun modo collegate con
soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
c) poter dimostrare di avere svolto attività di
cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
d) svolgere attività di rendicontazione e
presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente
legge;
e) non avere al loro interno la presenza di soci
sovventori;
f) documentare che la presenza dei lavoratori non
soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le
cooperative di consumo.
3. La capacità di intervento dei soggetti di cui al
presente articolo è valutata dall'ECS in relazione alle
specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
4. Le operazioni effettuate nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle
società cooperative di cui al presente articolo, che
provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al
trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché
all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie,
ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete
all'esportazione di beni destinati alle medesime finalità,
nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero
nel quadro di progetti di cooperazione.
5. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che
comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte
dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel
quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o
l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali,
attività di natura non commerciale. Le relative norme sono
dettate dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 21.
(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo).
1. E' istituita la Consulta per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata "Consulta", di cui fanno parte
le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative
di cui all'articolo 20 che ne facciano richiesta e che
presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.
2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro
per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. I componenti della
Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici
membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del
comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre
mandati.
3. Il comitato direttivo propone un regolamento di
funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente
approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa,
entro tre mesi dalla sua prima convocazione, da parte del
Ministro per la cooperazione allo sviluppo.
4. Il comitato direttivo nomina quattro rappresentanti,
senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio
di amministrazione dell'ECS, nonché due rappresentanti, senza
diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di
amministrazione dell'ICS.
5. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni
espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione allo
sviluppo si riunisce con il comitato direttivo della Consulta
almeno due volte l'anno.
6. Al fine di una valutazione generale sulle attività e
sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo
convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla
cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui
partecipano le associazioni, le società cooperative, le
regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono
attività di cooperazione allo sviluppo.
7. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli
strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla
presente legge.
8. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo
membro, anche a titolo individuale, possono presentare alla
Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto
dell'attività dell'ECS e dell'ICS, come su singoli
interventi.
9. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le
osservazioni e i pareri di cui al comma 8, ed a pronunciarsi
in merito entro tre mesi dalla loro presentazione.
Art. 22.
(Status dei cooperanti).
1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non
che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità
personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica e,
prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della
solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un
contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di
lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente
legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione
europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni
internazionali.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma nel quale si inserisce l'attività di cooperazione e
il relativo trattamento economico.
3. I contenuti del contratto di cui al comma 2 sono
definiti dal consiglio di amministrazione dell'ECS tenendo
conto delle valutazioni e delle proposte del comitato
direttivo della Consulta.
4. Coloro ai quali è riconosciuta, con apposita
registrazione, la qualifica di cooperanti hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni,
se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni
statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in
aspettativa è computato per intero ai fini della progressione
della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta
anche al dipendente il cui coniuge o convivente è in servizio
di cooperazione come cooperante;
b) al riconoscimento del servizio prestato: a tale
fine l'ECS rilascia, al termine del servizio, un apposito
attestato che costituisce titolo nei concorsi pubblici;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro,
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e
successive modificazioni, relative ai lavoratori chiamati alle
armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio
del servizio militare ai sensi della presente legge;
d) nelle more della graduale trasformazione dello
strumento militare in professionale, ai sensi della legge 14
novembre 2000, n. 331, al rinvio e alla definitiva esenzione
dal servizio militare di leva.
5. Alle imprese private e agli enti pubblici che concedono
ai cooperanti da essi dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere
personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
6. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il
proprio servizio civile lavorando come cooperanti nell'ambito
dei progetti di cooperazione. Sono considerate attività di
cooperazione le missioni di carattere umanitario o di
mantenimento della pace effettuate esclusivamente da
organizzazioni civili.
7. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva previste dal presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Qualora un cooperante in servizio civile, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero, non raggiunga
il compimento di un anno di servizio, decade dal beneficio
della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per
rimpatrio disposto dal Ministro degli affari esteri o per
documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo
trascorso nel Paese di destinazione è computato ai fini del
servizio civile.
9. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per
l'invalidità, l'anzianità e la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le
malattie. I termini e le modalità del versamento dei
contributi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 13, comma 3, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia.
10. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al
comma 9, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi
convenzionali determinati con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la cooperazione allo sviluppo, sono posti integralmente a
carico del fondo. L'ECS provvede direttamente all'accredito
dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. I cooperanti e i loro familiari a carico sono,
altresì, assicurati contro i rischi di infortuni, sequestro,
morte e malattia, con polizza a loro favore. L'ECS provvede al
pagamento dei premi per massimali che sono determinati con
delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del
comitato direttivo della Consulta.
Capo V
COOPERAZIONE DECENTRATA,
PARTECIPAZIONE DEGLI IMMIGRATI, COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 23.
(Cooperazione decentrata).
1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane
e gli altri enti locali, possono attuare in piena autonomia
interventi di cooperazione allo sviluppo. L'ECS favorisce la
cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi
partner, contribuendo finanziariamente, in tutto od in
parte, ai progetti presentati dai soggetti di cui al presente
comma, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle
finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e
servizi, direttamente o mediante organismi esecutori
esterni.
2. E' istituita una commissione paritetica per la
cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui
cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle
province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani. La commissione è presieduta dal Ministro per
la cooperazione allo sviluppo o da un suo delegato, e alle sue
riunioni partecipa il direttore generale dell'ECS o un suo
delegato.
3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da
parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al
comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di
cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, che assicurino il
coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro
autonomia, stabilendo, altresì, la quota del fondo da
destinare annualmente a tali attività.
4. Le associazioni senza fini di lucro e le società
cooperative di cui agli articoli 20 e 24 possono presentare
richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti
territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.
Art. 24.
(Partecipazione degli immigrati provenienti dai Paesi
delle periferie del mondo).
1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati
possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti
italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ECS, alle
regioni e alle altre autonomie territoriali, in conformità
all'articolo 20 o alle normative regionali di settore.
Art. 25.
(Commercio equo e solidale).
1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e
solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare
scambi commerciali con i produttori dei Paesi partner,
che tendono a valorizzare le produzioni, tradizioni e
culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni
biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano
all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
2. I soggetti di cui all'articolo 20 che praticano gli
scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti,
su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a
livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni
fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per la cooperazione allo
sviluppo.
3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le
associazioni e le società cooperative che:
a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del
codice civile;
b) hanno come fine statutario lo svolgimento
dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi
di solidarietà internazionale e di cooperazione allo
sviluppo;
c) non risultano in alcun modo collegate con
soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
d) possono dimostrare di avere svolto attività di
commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
e) non hanno al loro interno la presenza di soci
sovventori;
f) documentano che la presenza dei lavoratori non
soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con
particolare attenzione le iniziative che, oltre ad
incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei
Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei
lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26.
(Personale dell'ECS).
1. Nei ruoli dell'ECS sono inquadrati in via prioritaria,
a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento
appositamente decise dal consiglio di amministrazione ed
approvate dalla Commissione, coloro che hanno prestato o
prestano fino alla data di entrata in vigore della presente
legge la loro opera alle dipendenze della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri.
Art. 27.
(Indirizzi programmatici).
1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo
sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della
presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. L'ECS procede alla redazione della relazione
previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione
degli indirizzi di cui al comma 1.
Art. 28.
(Finanziamento del fondo).
1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo
sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6
della legge 26 febbraio 1989, n. 49, e successive
modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel fondo,
all'atto della sua istituzione.
Art. 29.
(Gestione delle attività pregresse e direttive alle
ambasciate).
1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita
dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Alle dirette dipendenze del segretario generale del
Ministero degli affari esteri è istituito l'Ufficio di
coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo,
con i seguenti compiti:
a) assicurare il completamento delle iniziative di
cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle
attività operative e degli eventuali contenziosi. Per
sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è
previsto il ricorso al personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;
b) impartire, su richiesta ed in accordo con
l'ECS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi
partner, le direttive per la definizione o la revisione
degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità
delle attività di cooperazione allo sviluppo.
3. Il segretario generale del Ministero degli affari
esteri provvede ogni anno a presentare al Ministro degli
affari esteri una relazione in merito allo svolgimento delle
attività di cui al comma 2, che il Ministro stesso sottopone
annualmente all'esame della Commissione, fino al completo
adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del
citato comma 2.