XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1817




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI


Art. 1.

(Finalità della politica
di cooperazione allo sviluppo).

        1. E' compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo la quale si ispiri alle seguenti finalità:

                a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione repubblicana ed alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

                b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

                c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

                d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

                e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

                f) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, la valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e la partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro del 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

                g) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale.

        2. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, utilizzando l'apporto professionale degli immigrati provenienti dai Paesi delle periferie del mondo ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
        3. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile tra i Paesi sviluppati con i Paesi in via di sviluppo e si impegna a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2

(Ambito di applicazione).

        1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3.
        3. Sono da considerare interventi militari o di polizia, quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.
        4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero.


Art. 3.

(Organizzazione e governo
della cooperazione allo sviluppo).

        1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro senza portafoglio per la cooperazione allo sviluppo, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, gli indirizzi e le finalità di tale politica, assicurando anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.
        2. E' istituito l'Ente per la cooperazione allo sviluppo (ECS), ente pubblico cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, coordinare e controllare gli interventi svolti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro e dalle società cooperative di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 23.
        3. Gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo sono stabiliti ed aggiornati ogni anno dal Consiglio dei ministri, e approvati dal Parlamento, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, che si avvale della collaborazione dell'ECS. Nello stabilire tali indirizzi il Consiglio dei ministri tiene conto, in particolare, della valenza di politica estera degli interventi di cooperazione.
        4. L'ECS elabora ogni anno una relazione previsionale e programmatica, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 3.
        5. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ECS predispone il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente, che è trasmesso dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo al Parlamento per l'approvazione, unitamente a una dettagliata relazione illustrativa di tutte le attività realizzate e di tutti i finanziamenti accordati.
        6. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, promuovendo nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 23, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi. Le regioni stabiliscono normative quadro in materia di cooperazione allo sviluppo che, nel rispetto degli articoli 1 e 2, nonché dell'autonomia degli enti territoriali infraregionali, tendono al massimo coinvolgimento dei soggetti politici, sociali ed economici presenti nel territorio regionale.


Art. 4.

(Controllo della cooperazione allo sviluppo e istituzione
di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione
allo sviluppo).

        1. Le attività di cooperazione allo sviluppo e i relativi regolamenti e atti di indirizzo sono soggetti al controllo e alla verifica di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Commissione", composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati, proporzionalmente ai gruppi presenti in Parlamento, dai Presidenti delle due Camere assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo.
        2. La Commissione si avvale di una struttura costituita da un congruo numero di esperti cui viene attribuito il compito di vigilare sull'ECS, al fine di garantire il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, nonché delle norme amministrative, contabili e di buona amministrazione. A tale fine gli esperti possono accedere alla documentazione in possesso dell'ECS e redigere in ogni momento, anche a titolo individuale, relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e sui singoli interventi.
        3. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni ed i pareri di cui al comma 2 ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla relativa trasmissione.
        4. Per valutare gli effetti degli interventi e delle politiche di cooperazione la Commissione può avvalersi anche dell'ausilio di soggetti specializzati esistenti a livello nazionale ed internazionale.
        5. I fondi necessari al funzionamento della Commissione e della struttura di esperti gravano per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.


Art. 5.

(Soggetti beneficiari della
cooperazione allo sviluppo).

        1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate dalla Commissione.
        2. Non possono essere destinatari degli interventi previsti dalla presente legge e decadono da ogni beneficio da essa previsto, i Governi che, a giudizio della Commissione:

            a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;

            b) non garantiscono la libertà di associazione e di sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;

            c) non contrastano con ogni mezzo lo sfruttamento del lavoro minorile e la riduzione in schiavitù;

            d) destinano alla spesa militare o di polizia un finanziamento che, sempre a giudizio della Commissione, risulta eccessivo rispetto a quello sostenuto per soddisfare i bisogni sociali della popolazione.

        3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo è tuttavia possibile attuare, mediante i soggetti di cui all'articolo 20, interventi che abbiano come dirette destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi e negoziati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.


Art. 6.

(Organismi esecutori di progetti
di cooperazione allo sviluppo).

        1. Possono richiedere contributi all'ECS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici.
        2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ECS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.
        3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti in loco o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ECS.
        4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare il lavoro dei propri dipendenti, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.


Art. 7.

(Oggetto dell'attività di cooperazione).

        1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, tra l'altro, nell'attività di cooperazione:

                a) la realizzazione di progetti di sviluppo integrato e l'attuazione delle iniziative atte a perseguire, nei Paesi partner, le finalità di cui all'articolo 1;

                b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

                c) la formazione di base e la formazione professionale di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

                d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali e sportivi fra l'Italia ed i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

                e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 25;

                f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

                g) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;

                h) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, comuni, province, altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 20 ed omologhi soggetti dei Paesi partner;

                i) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

        2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo legati né associabili a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
        3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'accesso ai crediti di aiuto.
        4. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi partner a più basso reddito e maggiormente indebitati, già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, possono essere annullati nei limiti e nei modi previsti dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.


Art. 8.

(Modalità delle attività di cooperazione).

        1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione, l'ECS redige un piano-Paese, da aggiornare periodicamente. Qualora lo ritenga opportuno, l'ECS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati o nel medesimo Stato.
        2. Il piano-Paese di cui al comma 1 deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese e, salvo che nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.
        3. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere discusso con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefìci. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate.
        4. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento di compatibilità ambientale, ai sensi della direttiva 337/85/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, resa esecutiva con legge 8 luglio 1986, n. 349. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al lungo e medio periodo. Particolare attenzione è dedicata, nella verifica di tale impatto, alle tecnologie utilizzate che devono essere appropriate alla situazione socio-economica del Paese in cui si svolge l'intervento e sostenibili dal punto di vista dei loro effetti, anche di lungo e lunghissimo termine, in base alle reali possibilità di futura gestione autonoma con l'impiego delle risorse locali.
        5. Ogni intervento di cooperazione deve, altresì, essere sottoposto a valutazione di impatto di genere secondo i criteri contenuti nella dichiarazione e nel programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, ed ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997.
        6. Gli interventi devono, altresì, essere sottoposti a valutazione di impatto sull'infanzia, secondo i criteri contenuti nelle Convenzioni citate all'articolo 1, comma 1, lettera d).


Capo II

COMPITI E STRUTTURA
DELL'ECS


Art. 9.

(Compiti dell'ECS).

        1. L'ECS promuove, finanzia, coordina ed esegue gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, tenendo presente il quadro più generale delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte a vari livelli dagli Stati membri dell'Unione europea, dagli organismi e istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.
        2. L'ECS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.


Art. 10.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale dell'ECS è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo. La nomina è approvata dalla Commissione. Il direttore generale dura in carica cinque anni.
        2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ECS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
        3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ECS.


Art. 11.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione dell'ECS è composto dal direttore generale e da dieci membri, così ripartiti: un membro nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro nominato dal Ministro degli affari esteri, tre membri nominati dalla Commissione, un membro nominato dal personale dell'ECS addetto alla valutazione, attuazione e sorveglianza dei progetti, un membro nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un membro nominato dall'Unione delle province d'Italia e un membro nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano di diritto quattro membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.
        2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica cinque anni e che non è rieleggibile.
        3. I membri del consiglio di amministrazione vigilano, sotto la loro personale responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
        4. Il consiglio di amministrazione approva annualmente la relazione previsionale e programmatica e la relazione dettagliata sull'attività di cooperazione allo sviluppo.
        5. Il consiglio di amministrazione delibera in modo specifico l'approvazione dei progetti sottoposti all'ECS e può rifiutare, con propria decisione motivata, l'approvazione di tutti i progetti sottoposti all'ECS. E' escluso il ricorso alla trattativa privata per gli interventi, affidati ad imprese private, di importo superiore a 1.549.380 euro.
        6. Il consiglio di amministrazione approva i piani-Paese di cui all'articolo 8 e delibera l'istituzione delle unità locali di cooperazione nei Paesi partner, di cui all'articolo 15, nonché delle rappresentanze dell'ECS presso le organizzazioni internazionali.
        7. Il consiglio di amministrazione delibera le procedure relative al funzionamento dell'ECS, entro sei mesi dal suo insediamento, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti. Tali procedure sono adottate, previo parere favorevole della Commissione, entro tre mesi dalla loro presentazione.
        8. Gli atti del consiglio di amministrazione sono pubblici. Di essi viene data notizia attraverso il bollettino dell'ECS, nonché per via telematica e televisiva e Televideo.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Presso l'ECS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti, e composto da cinque membri ripartiti con le seguenti modalità: tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ECS, su proposta del direttore generale.
        2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ECS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1, ed approva il consuntivo di cui all'articolo 3, comma 5.


Art. 13.

(Organizzazione dell'ECS).

        1. L'ECS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale e una divisione del personale.
        2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla valutazione, gestione e coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale. Da esse dipendono le unità locali di cooperazione di cui all'articolo 15.
        3. La divisione multilaterale è costituita da tre uffici: sistema delle Nazioni Unite, fondi e banche di sviluppo, Unione europea. Essa è preposta ai seguenti compiti: gestione dei rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite; gestione dei rapporti con l'Unione europea, per tutte le tematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo; formulazione della proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali: tale proposta, approvata dal consiglio di amministrazione dell'ECS, è sottoposta all'approvazione della Commissione; gestione dei contributi volontari; valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento dei programmi e dei progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica. La definizione della tipologia degli interventi finanziabili sui canali multilaterale e multibilaterale è stabilita dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ECS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
        5. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ECS.
        6. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.


Art. 14.

(Personale dell'ECS).

        1. Il personale dell'ECS è inquadrato in appositi ruoli stabiliti sulla base di un negoziato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni sindacali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla definizione della nuova normativa si applicano le disposizioni contrattuali attualmente in vigore per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ministero degli affari esteri.
        2. Lo status del personale dipendente dell'ECS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 15.

(Unità locali di cooperazione).

        1. L'ECS provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner.
        2. I compiti delle ULC consistono:

                a) nella conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

                b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;

                c) nella predisposizione e nell'invio all'ECS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, valutazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

                d) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

                e) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ECS;

                f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione.


Capo III

FINANZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


Art. 16.

(Autonomia finanziaria dell'ECS).

        1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
        2. L'ECS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al fondo di cui all'articolo 17.
        3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili l'ECS è soggetto al controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12.


Art. 17.

(Fondo unico).

        1. Il fondo unico per la cooperazione allo sviluppo destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, di seguito denominato "fondo", è costituito:

                a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del fondo;

                b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

                c) dai fondi a ciò destinati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

                d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 20;

                e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

                f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

                g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

                h) da donazioni, lasciti, legati o liberalità;

                i) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ECS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

        2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.


Art. 18.

(Istituto di credito per lo sviluppo).

        1. Ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo, è costituito l'Istituto di credito per lo sviluppo (ICS).
        2. Il direttore dell'ICS è nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'ecomonia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dalla Commissione.
        3. Il consiglio di amministrazione dell'ICS è composto da sette membri nominati con le seguenti modalità: uno dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Commissione, uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano a pieno diritto due membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.
        4. Presso l'ICS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti, e composto da cinque membri, ripartiti con le seguenti modalità: tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICS, su proposta del direttore generale.
        5. L'ICS è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, la quale lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.
        6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero sono trasferite all'ICS.


Art. 19.

(Esenzioni fiscali e
versamento della quota IRPEF).

        1. I singoli contribuenti possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al fondo e ai soggetti di cui all'articolo 20, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.
        2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 20, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.
        3. Il Ministro per la cooperazione allo sviluppo ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di intesa fra loro, le norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.


Capo IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO, SOCIETA' COOPERATIVE E STATUS DEI
COOPERANTI


Art. 20.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Possono presentare all'ECS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

                a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

                b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

                c) non perseguire fini di lucro;

                d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

                e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

                f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ECS.
        2. Possono, altresì, presentare all'ECS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

                a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

                b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

                c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

                d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

                e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

                f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

        3. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ECS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
        4. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete all'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
        5. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative norme sono dettate dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 21.

(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo).

        1. E' istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Consulta", di cui fanno parte le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20 che ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.
        2. La Consulta è convocata, la prima volta, dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
        3. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione, da parte del Ministro per la cooperazione allo sviluppo.
        4. Il comitato direttivo nomina quattro rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di amministrazione dell'ECS, nonché due rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di amministrazione dell'ICS.
        5. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.
        6. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
        7. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
        8. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e dell'ICS, come su singoli interventi.
        9. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui al comma 8, ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla loro presentazione.


Art. 22.

(Status dei cooperanti).

        1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica e, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.
        2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma nel quale si inserisce l'attività di cooperazione e il relativo trattamento economico.
        3. I contenuti del contratto di cui al comma 2 sono definiti dal consiglio di amministrazione dell'ECS tenendo conto delle valutazioni e delle proposte del comitato direttivo della Consulta.
        4. Coloro ai quali è riconosciuta, con apposita registrazione, la qualifica di cooperanti hanno diritto:

                a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente è in servizio di cooperazione come cooperante;

                b) al riconoscimento del servizio prestato: a tale fine l'ECS rilascia, al termine del servizio, un apposito attestato che costituisce titolo nei concorsi pubblici;

                c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive modificazioni, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge;

                d) nelle more della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, al rinvio e alla definitiva esenzione dal servizio militare di leva.

        5. Alle imprese private e agli enti pubblici che concedono ai cooperanti da essi dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
        6. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile lavorando come cooperanti nell'ambito dei progetti di cooperazione. Sono considerate attività di cooperazione le missioni di carattere umanitario o di mantenimento della pace effettuate esclusivamente da organizzazioni civili.
        7. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva previste dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Qualora un cooperante in servizio civile, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero, non raggiunga il compimento di un anno di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per rimpatrio disposto dal Ministro degli affari esteri o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso nel Paese di destinazione è computato ai fini del servizio civile.
        9. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, l'anzianità e la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, comma 3, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
        10. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 9, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, sono posti integralmente a carico del fondo. L'ECS provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I cooperanti e i loro familiari a carico sono, altresì, assicurati contro i rischi di infortuni, sequestro, morte e malattia, con polizza a loro favore. L'ECS provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo della Consulta.


Capo V

COOPERAZIONE DECENTRATA,
PARTECIPAZIONE DEGLI IMMIGRATI, COMMERCIO EQUO E SOLIDALE


Art. 23.

(Cooperazione decentrata).

        1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali, possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo. L'ECS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto od in parte, ai progetti presentati dai soggetti di cui al presente comma, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
        2. E' istituita una commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ECS o un suo delegato.
        3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del fondo da destinare annualmente a tali attività.
        4. Le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui agli articoli 20 e 24 possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.


Art. 24.

(Partecipazione degli immigrati provenienti dai Paesi
delle periferie del mondo).

        1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ECS, alle regioni e alle altre autonomie territoriali, in conformità all'articolo 20 o alle normative regionali di settore.

Art. 25.

(Commercio equo e solidale).

        1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
        2. I soggetti di cui all'articolo 20 che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.
        3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

                a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

                b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

                c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

                d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

                e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

                f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

        4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.


Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 26.

(Personale dell'ECS).

        1. Nei ruoli dell'ECS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal consiglio di amministrazione ed approvate dalla Commissione, coloro che hanno prestato o prestano fino alla data di entrata in vigore della presente legge la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.


Art. 27.

(Indirizzi programmatici).

        1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
        2. L'ECS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.


Art. 28.

(Finanziamento del fondo).

        1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1989, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel fondo, all'atto della sua istituzione.

Art. 29.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle
ambasciate).

        1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
        2. Alle dirette dipendenze del segretario generale del Ministero degli affari esteri è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

                a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

                b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ECS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi partner, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

        3. Il segretario generale del Ministero degli affari esteri provvede ogni anno a presentare al Ministro degli affari esteri una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, che il Ministro stesso sottopone annualmente all'esame della Commissione, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del citato comma 2.



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