XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1815
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 della Costituzione
prevede, al terzo comma, che: "Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e
dei motivi dell'accusa elevata a suo carico".
E' appena il caso di precisare che l'espressione "la
persona accusata di un reato" non è da intendere come la
persona nei cui confronti sia stata esercitata l'azione
penale, posto che, se fosse così interpretata, la norma
costituzionale sarebbe priva di senso: infatti, con
l'esercizio dell'azione penale l'indagato è di necessità
informato, visto che l'azione penale è esercitata dal pubblico
ministero con la citazione davanti al giudice. Del resto, il
riferimento al "più breve tempo possibile" non può che
riguardare, come dies a quo, l'inizio delle indagini.
Perciò, con l'espressione "persona accusata" deve intendersi
ogni persona nei cui confronti sia mossa un'accusa, da cui
discende per il pubblico ministero l'obbligo di verifica sulla
fondatezza della stessa e per l'indagato il diritto a
ricercare a sua volta gli elementi a discarico.
Consegue a tale norma, dunque, che l'accusato, e cioè
colui che è sottoposto ad indagini, deve essere informato
della pendenza del procedimento nei suoi confronti, con queste
modalità: 1) l'informazione deve essere data nel più breve
tempo possibile; 2) l'informazione deve essere riservata; 3)
l'informazione deve contenere la natura ed i motivi
dell'accusa.
Risulta, in particolare, che l'informazione possa anche
non essere contestuale all'inizio delle indagini, anche se i
tempi dell'invio della comunicazione devono essere brevi. Ciò
consente di garantire anche le esigenze di segretezza dei
primissimi atti di indagine.
In considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno
introdurre nuove norme in materia di comunicazione dell'inizio
delle indagini nel codice di procedura penale. A tale fine è
stata redatta la presente proposta di legge che introduce
l'articolo 329-bis del citato codice.