XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1815
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 329-bis. - (Comunicazione dell'inizio delle
indagini) - 1. L'indagato ha diritto di essere avvertito
sin dal primo atto in cui sia formulata un'accusa a suo
carico, del procedimento che lo riguarda.
2. L'informazione di cui al comma 1 è inviata con
lettera raccomandata, in busta chiusa, e senza alcuna
indicazione del mittente. E' fatto obbligo di precisare il
fatto contestato, la qualificazione giuridica e una sommaria
indicazione degli elementi di prova.
3. Per gravi esigenze di natura istruttoria il
pubblico ministero può chiedere al giudice delle indagini
preliminari di ritardare l'invio della comunicazione alla
persona indagata. Se il giudice ravvisa la fondatezza delle
ragioni addotte dal pubblico ministero concede un termine
entro il quale siano compiute le necessarie indagini e alla
scadenza del quale sia inviata la comunicazione
all'interessato. Il termine non può superare i tre mesi.
4. La nullità derivante dall'omesso invio della
comunicazione deve essere fatta valere dall'indagato entro
cinque giorni dalla notificazione della richiesta di citazione
a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero,
nell'ipotesi di cui all'articolo 550 del codice di procedura
penale, subito dopo che sia compiuto per la prima volta
l'accertamento della costituzione delle parti".