XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1815




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

            "Art. 329-bis. - (Comunicazione dell'inizio delle indagini) - 1. L'indagato ha diritto di essere avvertito sin dal primo atto in cui sia formulata un'accusa a suo carico, del procedimento che lo riguarda.
            2. L'informazione di cui al comma 1 è inviata con lettera raccomandata, in busta chiusa, e senza alcuna indicazione del mittente. E' fatto obbligo di precisare il fatto contestato, la qualificazione giuridica e una sommaria indicazione degli elementi di prova.
            3. Per gravi esigenze di natura istruttoria il pubblico ministero può chiedere al giudice delle indagini preliminari di ritardare l'invio della comunicazione alla persona indagata. Se il giudice ravvisa la fondatezza delle ragioni addotte dal pubblico ministero concede un termine entro il quale siano compiute le necessarie indagini e alla scadenza del quale sia inviata la comunicazione all'interessato. Il termine non può superare i tre mesi.
            4. La nullità derivante dall'omesso invio della comunicazione deve essere fatta valere dall'indagato entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, subito dopo che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".



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