XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1814
Onorevoli Colleghi! - La situazione dell'ordine
pubblico in Italia ha ormai raggiunto livelli intollerabili
sia per l'elevato numero di reati commessi sia per l'elevato
tasso di impunità che caratterizza la loro repressione. I dati
disponibili al riguardo sono a dir poco sconfortanti e rendono
l'idea del difficile periodo che stiamo attraversando senza
bisogno di particolari commenti. Prendendo come riferimento
solo gli anni novanta (se si risale più indietro la situazione
comunque non cambia), sulla base dei dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica, si può constatare che i
delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha
iniziato l'azione penale sono stati rispettivamente: 1.998.074
nel 1990, 2.817.063 nel 1991, 2.740.891 nel 1992, 2.679.968
nel 1993, 2.792.742 nel 1994, 2.938.081 nel 1995, 2.974.042
nel 1996, 2.856.302 nel 1997, 3.090.212 nel 1998, 3.484.156
nel 1999.
Nello stesso periodo il numero di condannati per delitti è
stato il seguente: 118.116 nel 1990, 158.264 nel 1991, 177.362
nel 1992, 193.275 nel 1993, 206.631 nel 1994, 204.481 nel
1995, 245.422 nel 1996, 292.980 nel 1997, 302.666 nel 1998,
278.660 nel 1999.
Dai dati sopra riportati si evince che il numero dei
procedimenti penali che portano alla effettiva condanna dei
colpevoli è veramente irrisorio rispetto a quelli denunciati:
le percentuali sono veramente basse e ciò indica un
elevatissimo tasso di impunità. Addirittura nel 1999 il dato è
calato rispetto agli anni precedenti. Sulla base dei dati
sopra riportati non è difficile prevedere che gran parte di
questi reati sono destinati a rimanere impuniti. Questa
situazione determina un crescente sentimento di sfiducia dei
cittadini nei confronti delle istituzioni.
Sul punto è opportuno precisare che la tutela dell'ordine
pubblico nel sistema normativo italiano è ancorata ad una
concezione di carattere prettamente pubblicistico, legata ad
un'idea dello Stato quale titolare del diritto alla difesa
sociale. E', al contrario, lasciato un poco nell'ombra, almeno
nella fase investigativa, il fatto che tramite la repressione
dei reati si attua altresì la tutela di una pluralità di
diritti ed interessi, garantiti spesso a livello
costituzionale, che fanno capo ai cittadini. Esaminando il
nostro ordinamento giuridico, non è difficile notare una certa
carenza di norme che permettano alle vittime dell'attività
criminale di controllare il lavoro svolto dalle istituzioni
cui è affidata la tutela dei loro diritti durante la fase
delle indagini preliminari. La persona offesa dal reato, una
volta avviate le indagini con una denuncia od una querela, non
può fare altro che restare in attesa, con limitati poteri di
stimolo e senza alcun reale potere di controllo e di difesa
contro eventuali lentezze ed omissioni delle autorità
preposte.
Nella realtà giudiziaria capita spesso, soprattutto quando
si tratta di reati contro il patrimonio, che le persone offese
da un reato siano tenute all'oscuro durante tutta la fase
investigativa, senza sapere nulla sullo stato di avanzamento
delle indagini, salvo (in pochi casi) essere avvertite quando
è disposta l'archiviazione.
Pur non volendo mettere in discussione l'impegno delle
Forze dell'ordine e della magistratura, che frequentemente si
trovano ad operare in una situazione di disagio per carenza di
mezzi e per sovraccarico di lavoro, non si può tuttavia
ignorare la cattiva impressione che si determina nei cittadini
che vedono, dopo un certo periodo di tempo e senza alcuna
esauriente spiegazione, finire in un nulla di fatto le denunce
e le querele presentate. Anzi, sarebbe poco realistico
nascondere che in molti casi sono le stesse Forze dell'ordine
che, in via del tutto confidenziale, avvertono preliminarmente
i cittadini che non si giungerà ad alcun risultato.
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di
porre rimedio, almeno in parte, a questa carenza legislativa:
con la modifica proposta all'articolo 335 del codice di
procedura penale è infatti sancito, entro un periodo di tempo
ragionevole dalla presentazione della denuncia o della
querela, il diritto della persona offesa dal reato ad essere
informata intorno al lavoro investigativo svolto, in modo da
poter operare un concreto controllo su come gli organismi
preposti dallo Stato allo svolgimento delle indagini si siano
attivati per tutelare i suoi interessi ed suoi diritti.
La necessità di fornire una relazione scritta e
documentata sul lavoro realmente svolto e di informare i più
diretti interessati costituirà un importante deterrente contro
possibili inerzie ed omissioni che purtroppo talvolta
caratterizzano la fase investigativa relativa a numerosi
reati. Ciò consentirà inoltre di mitigare il sentimento di
diffusa rassegnazione provato dalla maggioranza delle vittime
dei reati. Il tutto senza portare pregiudizio al segreto
investigativo, che potrà essere opposto nei casi di effettiva
necessità.