XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1814




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

            "3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del o dei responsabili".



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