XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1813
Onorevoli Colleghi! - E' da tutti pacificamente
accettato il principio secondo cui si debba procedere a
un'adeguata "potatura" degli enti pubblici e parapubblici
operanti in Italia, sia per razionalizzare la burocrazia sia
per effettuare i dovuti risparmi. In tale prospettiva si rende
opportuno rivedere istituti che avevano un tempo ragion
d'essere ma che, con il trascorrere dei decenni, non di rado
si sono burocratizzati e sono divenuti fonte di spese
autoperpetuantesi, talora senza nemmeno opportuni
controlli.
E' il caso dei consorzi di bonifica, disciplinati a
tutt'oggi dalla cosiddetta "legge Serpieri", regio decreto n.
215 del 1933, che hanno dato - in passato - prova di saper
sviluppare opere d'indubbia utilità, contribuendo alla
bonifica di vaste plaghe del territorio nazionale, ma che
particolarmente negli ultimi anni sono stati al centro di
pesanti critiche, soprattutto da parte dei proprietari
costretti a versare un'immotivata - e crescente -
contribuzione a favore di tali enti. Sono ben note le
polemiche relative ad opere giudicate faraoniche, a spese
effettuate senza alcun controllo da parte delle regioni o
della Corte dei conti, alla presenza numericamente
inconsistente di contribuenti alle elezioni per il rinnovo
degli organi consortili, all'imposizione sempre più elevata
nei confronti dei proprietari extragricoli, all'individuazione
del tutto impropria di supposti "benefìci" - poi sottoposti a
contribuzione - di natura indiretta, perfino identificata con
la salubrità dell'aria, al punto che si può parlare di "tassa
sull'aria".
Nel contempo, sempre più ardua è risultata la collocazione
di questi enti all'interno di un complesso meccanismo che - in
tema di acque e di ambiente - vede fra gli altri agire comuni,
aziende speciali, consorzi di comuni, comunità montane,
province, aziende sanitarie locali, autorità di bacino,
regioni, numerosi Ministeri, in uno scoordinato e talora,
anzi, conflittuale intersecarsi di competenze e di burocrazia,
di uffici e di centri decisionali, e anche di soggetti
impositori, che richiede un disboscamento lucido, repentino,
razionale. Altrimenti si continuerà ad assistere al perverso
fenomeno della burocrazia che inventa nuovi compiti ad un solo
fine: mantenere se stessa a spese dei contribuenti.
Si propone pertanto di addivenire, in termini di tempo
tanto delimitati quanto ristretti, alla soppressione dei
consorzi di bonifica, trattandosi di enti anacronistici che
hanno ultimato il loro compito. Provvederanno le regioni a
legiferare in materia, delegando alle province le competenze e
le funzioni attualmente in capo ai consorzi di bonifica e
armonizzando la loro legislazione sulla base della legge n.
183 del 1989 (articolo 1).
Il personale dei consorzi passerà alle dipendenze di
regioni, province e comuni, sulla base di norme che le regioni
emaneranno sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano (articolo 2).
Per quanto concerne i finanziamenti, pare equo ed
opportuno sopprimere la contribuzione a suo tempo introdotta a
sostegno dei consorzi di bonifica, atteso che le province già
godono, per l'espletamento delle funzioni in materia
ambientale, di uno specifico tributo a loro favore,
individuato dall'articolo 19 del decreto legislativo. n. 504
del 1992 come sovrattassa sulla tassa per i rifiuti solidi
urbani (articolo 3).