XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1813
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del
titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni.
2. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi
di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le
regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la
difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli
enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei
princģpi dettati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle
competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni
duplicazione di opere e di interventi.
Art. 2.
1. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai
sensi dell'articolo 1.
2. Il personale che al momento dello scioglimento risulti
alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze
delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalitą
determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente
rispondenti alle effettive necessitą degli enti.
Art. 3.
1. Con la soppressione dei consorzi di bonifica sono
abrogate tutte le disposizioni regolanti la contribuzione dei
consorziati. Le province finanziano le attivitą di difesa del
suolo gią svolte dai consorzi di bonifica attraverso il
gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.