XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1809




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole rivedere e correggere, in modo più economico e funzionale, la normativa in materia di uso degli autoveicoli delle amministrazioni dello Stato.
        La legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", all'articolo 21 (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato) e i due successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1994, e 8 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1996, tentano di disciplinare l'uso indiscriminato degli autoveicoli destinati alla pubblica amministrazione, meglio conosciuti come "auto blu".
        La citata legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede quali siano le categorie appartenenti ai diversi Dicasteri che hanno diritto ad usufruire, per motivi di servizio, delle auto della pubblica amministrazione.
        Queste categorie sono:

                a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

                b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali dell'amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti;

                c) responsabili di uffici periferici.

        I due decreti successivi alla suindicata legge dettano invece le direttive in materia di riduzione di questi autoveicoli.
        Sebbene, in teoria, agli occhi del legislatore tutto questo doveva riuscire a regolamentare ed a limitare l'uso indiscriminato delle auto di sevizio, la realtà dei fatti evidenzia che la normativa così concepita lascia spazio alla libera interpretazione del testo legislativo, tanto che oggi il mezzo della pubblica amministrazione viene utilizzato da tutti, per motivi non di servizio.
        Infatti è ormai palese che:

            1) a fare uso di auto di servizio non sono solo le categorie di persone previste dalla legge, ma anche collaboratori, "portaborse", consiglieri e segretari vari;

            2) sebbene la legge disponga l'utilizzo in forma coordinata, ogni dirigente delle categorie previste ha a sua disposizione un'auto ed un autista;

            3) detti autoveicoli vengono utilizzati per servizi squisitamente personali, quali percorsi casa-ufficio - ufficio-casa.

        In considerazione di ciò e in ottemperanza ad una politica finalizzata all'eliminazione di sprechi ed al taglio di spese non strettamente necessarie, e soprattutto volendo riacquistare la fiducia e la stima del contribuente che vede sempre più spesso la pubblica amministrazione come il luogo dei privilegi e dei disservizi, si propone che:

                a) a far uso delle auto di servizio siano solo le categorie previste dalla legge;

                b) sia vietato l'uso a fini non strettamente di servizio;

                c) l'uso non sia attivato per il percorso casa-ufficio - ufficio-casa, ma esclusivamente dall'ufficio ai luoghi che sono naturale esplicazione del servizio; d'altronde, dette categorie si presume dispongano dei mezzi economici necessari a mantenere un auto privata per tali "tratte extra";

                d) l'utilizzo delle auto sia destinato ad uso collegiale e coordinato di dette categorie, così da avere, per esempio, cinque auto con relativi autisti a disposizione di un pool di dieci dirigenti, in modo da far cessare il consuetudinario uso individuale;

                e) le nuove norme riguardino le amministrazioni sia civili sia militari;

                f) la violazione delle norme sia adeguatamente sanzionata in via amministrativa.




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