XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1809
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole rivedere e correggere, in modo più economico e
funzionale, la normativa in materia di uso degli autoveicoli
delle amministrazioni dello Stato.
La legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni
in materia di finanza pubblica", all'articolo 21
(Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato) e i due
successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
13 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
192 del 18 agosto 1994, e 8 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1996, tentano di
disciplinare l'uso indiscriminato degli autoveicoli destinati
alla pubblica amministrazione, meglio conosciuti come "auto
blu".
La citata legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede quali
siano le categorie appartenenti ai diversi Dicasteri che hanno
diritto ad usufruire, per motivi di servizio, delle auto della
pubblica amministrazione.
Queste categorie sono:
a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed
equiparati;
b) dirigenti generali preposti alle direzioni
generali dell'amministrazione centrale o alle unità
organizzative corrispondenti;
c) responsabili di uffici periferici.
I due decreti successivi alla suindicata legge dettano
invece le direttive in materia di riduzione di questi
autoveicoli.
Sebbene, in teoria, agli occhi del legislatore tutto
questo doveva riuscire a regolamentare ed a limitare l'uso
indiscriminato delle auto di sevizio, la realtà dei fatti
evidenzia che la normativa così concepita lascia spazio alla
libera interpretazione del testo legislativo, tanto che oggi
il mezzo della pubblica amministrazione viene utilizzato da
tutti, per motivi non di servizio.
Infatti è ormai palese che:
1) a fare uso di auto di servizio non sono solo le
categorie di persone previste dalla legge, ma anche
collaboratori, "portaborse", consiglieri e segretari vari;
2) sebbene la legge disponga l'utilizzo in forma
coordinata, ogni dirigente delle categorie previste ha a sua
disposizione un'auto ed un autista;
3) detti autoveicoli vengono utilizzati per servizi
squisitamente personali, quali percorsi casa-ufficio -
ufficio-casa.
In considerazione di ciò e in ottemperanza ad una politica
finalizzata all'eliminazione di sprechi ed al taglio di spese
non strettamente necessarie, e soprattutto volendo
riacquistare la fiducia e la stima del contribuente che vede
sempre più spesso la pubblica amministrazione come il luogo
dei privilegi e dei disservizi, si propone che:
a) a far uso delle auto di servizio siano solo le
categorie previste dalla legge;
b) sia vietato l'uso a fini non strettamente di
servizio;
c) l'uso non sia attivato per il percorso
casa-ufficio - ufficio-casa, ma esclusivamente dall'ufficio ai
luoghi che sono naturale esplicazione del servizio;
d'altronde, dette categorie si presume dispongano dei mezzi
economici necessari a mantenere un auto privata per tali
"tratte extra";
d) l'utilizzo delle auto sia destinato ad uso
collegiale e coordinato di dette categorie, così da avere, per
esempio, cinque auto con relativi autisti a disposizione di un
pool di dieci dirigenti, in modo da far cessare il
consuetudinario uso individuale;
e) le nuove norme riguardino le amministrazioni
sia civili sia militari;
f) la violazione delle norme sia adeguatamente
sanzionata in via amministrativa.