XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1809




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In applicazione dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è consentito l'uso degli autoveicoli delle amministrazioni dello Stato esclusivamente alle categorie previste dalla medesima legge ed esclusivamente per motivi di servizio.
        2. E' vietato l'uso degli autoveicoli di cui al comma 1 per motivi e percorsi non strettamente di servizio e, in particolare, è vietato l'uso per i percorsi dal domicilio all'ufficio e viceversa.
        3. Ogni amministrazione dello Stato deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere a definire e regolamentare il numero degli autoveicoli da destinare all'uso collegiale per le categorie aventi diritto.
        4. Gli amministratori e i dipendenti pubblici che utilizzano autoveicoli dell'amministrazione al di fuori dei casi previsti dalla presente legge sono tenuti a risarcire l'amministrazione di appartenenza del doppio dei costi di esercizio dell'autovettura, compresa la retribuzione dell'autista, relativi ai percorsi abusivi accertati.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, definisce, con proprio decreto, le modalità per la prevenzione e l'accertamento degli eventuali usi indebiti degli autoveicoli di servizio, la quantificazione dei costi chilometrici giornalieri di esercizio delle vetture delle amministrazioni pubbliche e le modalità del risarcimento da parte dei contravventori alle disposizioni della presente legge.



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