XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1809
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione dell'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, è consentito l'uso degli autoveicoli
delle amministrazioni dello Stato esclusivamente alle
categorie previste dalla medesima legge ed esclusivamente per
motivi di servizio.
2. E' vietato l'uso degli autoveicoli di cui al comma 1
per motivi e percorsi non strettamente di servizio e, in
particolare, è vietato l'uso per i percorsi dal domicilio
all'ufficio e viceversa.
3. Ogni amministrazione dello Stato deve, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedere a definire e regolamentare il numero degli
autoveicoli da destinare all'uso collegiale per le categorie
aventi diritto.
4. Gli amministratori e i dipendenti pubblici che
utilizzano autoveicoli dell'amministrazione al di fuori dei
casi previsti dalla presente legge sono tenuti a risarcire
l'amministrazione di appartenenza del doppio dei costi di
esercizio dell'autovettura, compresa la retribuzione
dell'autista, relativi ai percorsi abusivi accertati.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, definisce,
con proprio decreto, le modalità per la prevenzione e
l'accertamento degli eventuali usi indebiti degli autoveicoli
di servizio, la quantificazione dei costi chilometrici
giornalieri di esercizio delle vetture delle amministrazioni
pubbliche e le modalità del risarcimento da parte dei
contravventori alle disposizioni della presente legge.