XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1807
Onorevoli Colleghi! - La legge di accompagnamento della
finanziaria 1992 recante "Disposizioni in materia di finanza
pubblica" (legge 30 dicembre 1991, n. 412) aveva previsto, in
armonia con precedenti norme di omogeneizzazione del
trattamento dei pubblici dipendenti, che si giungesse ad una
perequazione dei trattamenti economici, con una riduzione
delle differenze "derivanti da particolari benefici economici
riconosciuti con carattere di settorialità" (articolo 8, comma
1). Tali disposizioni, di opportuna perequazione fra coloro
che ricevono a qualsiasi titolo un emolumento che grava
sull'erario, riguardano anche "il personale non soggetto a
contrattazione in sede di adeguamento del trattamento
economico". Si tratta, in buona sostanza, di superare le
difformità che hanno dato origine alla cosiddetta giungla
retributiva.
All'interno dei pubblici dipendenti una posizione del
tutto anomala è quella dei dipendenti del Quirinale.
L'organico non viene determinato per legge, a differenza di
quanto accade per gli altri pubblici dipendenti, ma stabilito
con un decreto del Presidente della Repubblica. In tal modo i
dipendenti previsti attualmente nella pianta organica del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sono
circa 800.
Si tratta di un numero oltremodo elevato, che non trova
alcuna rispondenza nel caso di Capi di Stato esteri. Per
esempio gli addetti ai Sovrani del Regno di Spagna sono in
numero di 543, compresi i componenti della Guardia Reale e
della Banda Reale. I dipendenti degli uffici del Presidente
della Repubblica della Germania sono circa 150, mentre il
personale che lavora presso la Presidenza della Repubblica del
Portogallo è di circa 200 unità. Quanto ai dipendenti in
organico presso la Presidenza della Repubblica d'Irlanda il
loro numero è limitato a 12.
Si rende quindi necessaria da un lato la fissazione, per
legge, del "tetto" dei dipendenti in servizio presso il
Quirinale e dall'altro la limitazione della possibilità di
fare ricorso a personale di altre amministrazioni pubbliche.
Tali limitazioni costituiranno anche fonte di contenimento
della spesa pubblica.
Il personale della Presidenza della Repubblica gode
inoltre di particolari indennità ed istituti che non trovano
riscontro presso le altre categorie del pubblico impiego. In
armonia con la riduzione delle molte sacche di privilegi si
propone la soppressione di indennità quali l'indennità di
alloggio, l'indennità informatica, l'indennità di guida,
l'indennità di servizio caccia, l'indennità di cassa,
l'indennità di incarico, e di istituti quali la
quattordicesima mensilità, la triplice gratifica annua, la
possibilità di accedere alla pensione con un trattamento pari
al 100 per cento dell'ultimo stipendio dopo 35 anni di
servizio. Il personale della Presidenza della Repubblica
sarebbe così ricondotto all'omogeneo comparto dei
Ministeri.
Non è infatti giustificato sotto alcun aspetto -
economico, sindacale, di carico del lavoro e anche civile -
che il tenente colonnello dei carabinieri che svolge servizio
presso la Presidenza della Repubblica debba percepire anche
due milioni al mese in più rispetto al pari grado che combatte
contro la criminalità organizzata; o che l'addetto al servizio
di cassa presso il Palazzo del Quirinale debba percepire un
milione al mese in più rispetto al proprio omologo che lavora,
a poche decine di metri, presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali. Se princìpi generali impongono di
serbare infatti i diritti acquisiti dagli attuali dipendenti,
i trattamenti economici, giuridici e pensionistici dei
dipendenti della Presidenza della Repubblica non dovranno in
futuro discostarsi da quelli di tutti i ministeriali.
Appunto per ricondurre a uniformità tali situazioni viene
presentata questa proposta di legge. L'articolo 1 introduce il
limite di 450 dipendenti di ruolo presso la Presidenza della
Repubblica, sancendo la loro equiparazione ai ministeriali.
L'articolo 2 fissa in 50 il numero massimo di dipendenti che
possono essere distaccati da altre amministrazioni pubbliche.
L'articolo 3 prevede le modalità per riportare, nel termine di
un anno, l'attuale sovradimensionata situazione del personale
nei limiti fissati dagli articoli precedenti. L'articolo 4 fa
salvi i diritti pregressi, acquisiti cioè dai dipendenti del
Quirinale attualmente in ruolo.