XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1807




        Onorevoli Colleghi! - La legge di accompagnamento della finanziaria 1992 recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica" (legge 30 dicembre 1991, n. 412) aveva previsto, in armonia con precedenti norme di omogeneizzazione del trattamento dei pubblici dipendenti, che si giungesse ad una perequazione dei trattamenti economici, con una riduzione delle differenze "derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità" (articolo 8, comma 1). Tali disposizioni, di opportuna perequazione fra coloro che ricevono a qualsiasi titolo un emolumento che grava sull'erario, riguardano anche "il personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico". Si tratta, in buona sostanza, di superare le difformità che hanno dato origine alla cosiddetta giungla retributiva.
        All'interno dei pubblici dipendenti una posizione del tutto anomala è quella dei dipendenti del Quirinale. L'organico non viene determinato per legge, a differenza di quanto accade per gli altri pubblici dipendenti, ma stabilito con un decreto del Presidente della Repubblica. In tal modo i dipendenti previsti attualmente nella pianta organica del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sono circa 800.
        Si tratta di un numero oltremodo elevato, che non trova alcuna rispondenza nel caso di Capi di Stato esteri. Per esempio gli addetti ai Sovrani del Regno di Spagna sono in numero di 543, compresi i componenti della Guardia Reale e della Banda Reale. I dipendenti degli uffici del Presidente della Repubblica della Germania sono circa 150, mentre il personale che lavora presso la Presidenza della Repubblica del Portogallo è di circa 200 unità. Quanto ai dipendenti in organico presso la Presidenza della Repubblica d'Irlanda il loro numero è limitato a 12.
        Si rende quindi necessaria da un lato la fissazione, per legge, del "tetto" dei dipendenti in servizio presso il Quirinale e dall'altro la limitazione della possibilità di fare ricorso a personale di altre amministrazioni pubbliche. Tali limitazioni costituiranno anche fonte di contenimento della spesa pubblica.
        Il personale della Presidenza della Repubblica gode inoltre di particolari indennità ed istituti che non trovano riscontro presso le altre categorie del pubblico impiego. In armonia con la riduzione delle molte sacche di privilegi si propone la soppressione di indennità quali l'indennità di alloggio, l'indennità informatica, l'indennità di guida, l'indennità di servizio caccia, l'indennità di cassa, l'indennità di incarico, e di istituti quali la quattordicesima mensilità, la triplice gratifica annua, la possibilità di accedere alla pensione con un trattamento pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio dopo 35 anni di servizio. Il personale della Presidenza della Repubblica sarebbe così ricondotto all'omogeneo comparto dei Ministeri.
        Non è infatti giustificato sotto alcun aspetto - economico, sindacale, di carico del lavoro e anche civile - che il tenente colonnello dei carabinieri che svolge servizio presso la Presidenza della Repubblica debba percepire anche due milioni al mese in più rispetto al pari grado che combatte contro la criminalità organizzata; o che l'addetto al servizio di cassa presso il Palazzo del Quirinale debba percepire un milione al mese in più rispetto al proprio omologo che lavora, a poche decine di metri, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Se princìpi generali impongono di serbare infatti i diritti acquisiti dagli attuali dipendenti, i trattamenti economici, giuridici e pensionistici dei dipendenti della Presidenza della Repubblica non dovranno in futuro discostarsi da quelli di tutti i ministeriali.
        Appunto per ricondurre a uniformità tali situazioni viene presentata questa proposta di legge. L'articolo 1 introduce il limite di 450 dipendenti di ruolo presso la Presidenza della Repubblica, sancendo la loro equiparazione ai ministeriali. L'articolo 2 fissa in 50 il numero massimo di dipendenti che possono essere distaccati da altre amministrazioni pubbliche. L'articolo 3 prevede le modalità per riportare, nel termine di un anno, l'attuale sovradimensionata situazione del personale nei limiti fissati dagli articoli precedenti. L'articolo 4 fa salvi i diritti pregressi, acquisiti cioè dai dipendenti del Quirinale attualmente in ruolo.




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