XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1807
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 4 della
legge 9 agosto 1948, n. 1077, è sostituito dai seguenti:
"L'organico del personale addetto alla Presidenza della
Repubblica è stabilito con decreto del Presidente della
Repubblica nel limite di 450 unità. In applicazione
dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, lo stato
giuridico ed economico degli addetti è equiparato a quello del
comparto Ministeri di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68".
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 9 agosto
1948, n. 1077, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel
limite complessivo di 50 unità".
Art. 3.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso la Presidenza della Repubblica in
soprannumero rispetto ai limiti di cui agli articoli 1 e 2 è
numericamente ridotto nei limiti previsti dai suddetti
articoli, secondo le seguenti procedure:
a) il personale nella posizione di comando o fuori
ruolo è destinato alle amministrazioni di appartenenza entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) il personale in organico alla data di entrata
in vigore della presente legge è destinato, secondo le vigenti
normative sulla mobilità dei pubblici dipendenti, nel termine
di un anno dalla medesima data, alle amministrazioni che ne
abbiano fatto richiesta.
Art. 4.
1. Restano salvi i diritti maturati circa lo stato
giuridico ed il trattamento economico dal personale in ruolo
presso la Presidenza della Repubblica alla data di entrata in
vigore della presente legge.