XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1807




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è sostituito dai seguenti: "L'organico del personale addetto alla Presidenza della Repubblica è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica nel limite di 450 unità. In applicazione dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, lo stato giuridico ed economico degli addetti è equiparato a quello del comparto Ministeri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68".


Art. 2.

        1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel limite complessivo di 50 unità".


Art. 3.

        1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza della Repubblica in soprannumero rispetto ai limiti di cui agli articoli 1 e 2 è numericamente ridotto nei limiti previsti dai suddetti articoli, secondo le seguenti procedure:

                a) il personale nella posizione di comando o fuori ruolo è destinato alle amministrazioni di appartenenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

                b) il personale in organico alla data di entrata in vigore della presente legge è destinato, secondo le vigenti normative sulla mobilità dei pubblici dipendenti, nel termine di un anno dalla medesima data, alle amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 4.

        1. Restano salvi i diritti maturati circa lo stato giuridico ed il trattamento economico dal personale in ruolo presso la Presidenza della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge.



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