XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1804
Onorevoli Colleghi! - Sono diversi anni che nel settore
del pubblico impiego si è aperto un ampio dibattito sul tema
della formazione e della sua centralità in una fase di
profondi cambiamenti.
Diverse iniziative, a cominciare dall'accordo sul lavoro
pubblico nel 1997, alla prima conferenza nazionale sul lavoro
pubblico del 1998, al cosiddetto patto di Natale, hanno
evidenziato come la questione abbia oggi assunto una rilevanza
strategica nella politica di trasformazione che è in atto
nella pubblica amministrazione.
Purtroppo, però, il tanto parlarne non ha prodotto i
risultati attesi; soprattutto non si è ancora avviata una
adeguata ristrutturazione del "sistema formazione" nel settore
pubblico che porti ad una pronta ed omogenea risposta ai
fabbisogni di formazione, oggi frammentariamente ed
occasionalmente rilevati. Manca una razionale distribuzione
dei ruoli, manca una adeguata traduzione degli indirizzi in
obiettivi, mancano valutazioni e verifiche sull'efficacia
reale del servizio, mancano, insomma, princìpi regolatori e,
quindi, una logica complessiva del sistema.
Un riassetto del genere richiede un'architettura adeguata
e professionalità all'altezza del compito.
Il magistero politico non può che avere un ruolo
corrispondente all'indirizzo, in coerenza - si spera - con una
politica delle risorse umane più attenta allo sviluppo e
orientata alla ricerca del consenso. Il ruolo della
formulazione degli obiettivi e del coordinamento dell'azione
formativa richiede tutta una gamma di professionalità di
natura eminentemente tecnica che non trovano riscontro in una
struttura ministeriale e che, comunque, non appaiono
allocabili - per ovvi motivi di correttezza organizzativa -
all'interno delle strutture erogatrici di attività
formativa.
Si avverte l'esigenza di una intelligence centrale
neutrale, in grado di garantire una guida stabile sui soggetti
erogatori e di restituire una coerenza complessiva al rapporto
tra bisogni formativi e bisogni della collettività. Si
avverte, altresì, l'esigenza di una normativa di riordino
complessivo del settore.
La proposta di legge che si sottopone all'esame della
Camera dei deputati risponde alle esigenze innanzi
enunciate.
L'articolo 1 pone come principio base della formazione
pubblica il fine di tutelare la personalità morale del
lavoratore. Si tratta di un nobile scopo, rivolto a diffondere
la cultura del rispetto dell'individuo sul luogo di lavoro,
sovente teatro di violenze morali e psicologiche. Per questa
ragione e per il carattere strategico dello sviluppo della
risorsa umana, l'indirizzo in materia di formazione pubblica è
rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 2 individua in una Agenzia il soggetto
destinato ad integrare le complesse funzioni tecniche relative
al governo operativo della formazione pubblica. All'interno di
essa risultano rappresentate sia le istituzioni destinatarie
degli interventi formativi, sia le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
L'articolo 3 stabilisce due princìpi di fondo: la
pubblicità dei soggetti erogatori della formazione pubblica e
la separazione tra le funzioni di coordinamento e quelle di
erogazione della formazione.
L'articolo 4 definisce le categorie delle scuole
pubbliche, articolandole per territorio (scuole centrali e
regionali) e per materie (scuole di settore).
L'articolo 5 introduce il principio dell'autonomia delle
scuole pubbliche di formazione - sia sotto il profilo
didattico-scientifico che sotto il profilo
gestionale-organizzativo - a garanzia della neutralità e
imparzialità della formazione pubblica. Sono dettate, altresì,
norme per l'istituzione e per la soppressione delle scuole
pubbliche e per il monitoraggio e controllo dei processi
formativi da parte dell'Agenzia.
L'articolo 6 stabilisce l'entità e le modalità di
reperimento e di distribuzione delle risorse finanziarie da
destinare alla formazione pubblica, introducendo una soglia
minima pari al due per mille dell'ammontare delle retribuzioni
del pubblico impiego.
L'articolo 7 assoggetta all'accreditamento, alla
certificazione ed al controllo da parte dell'Agenzia tutti i
soggetti pubblici e privati che offrono il proprio supporto
alle scuole pubbliche di formazione.
L'articolo 8 prevede due deleghe al Governo per
l'emanazione di norme rivolte a definire l'organizzazione ed
il funzionamento, rispettivamente, dell'Agenzia e delle scuole
centrali pubbliche di formazione.
La prima delega conferisce all'Agenzia una personalità
giuridica pubblica con una spiccata autonomia anche statutaria
a garanzia dell'indipendenza della funzione di governo della
formazione pubblica. Tale principio è bilanciato dal
conferimento della presidenza dell'organo collegiale di
indirizzo e vigilanza al Presidente del Consiglio dei
ministri, a garanzia del collegamento con l'indirizzo politico
del Governo. Sono, altresì, definiti i criteri direttivi per
la rappresentanza nell'organo collegiale delle istituzioni
interessate, per l'organizzazione interna articolata
sull'equilibrio dei poteri e per l'individuazione delle
risorse finanziarie e umane. La seconda delega detta princìpi
per l'organizzazione delle scuole pubbliche di formazione
secondo criteri di uniformità e di equilibrio dei poteri,
prevedendo canali diversi sia per il finanziamento che per
l'autofinanziamento. E' recepito, inoltre, un orientamento del
Parlamento rivolto a ricondurre in capo alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione l'accesso alla dirigenza dello
Stato attraverso la formazione, mediante la procedura del
corso-concorso, formula già sperimentata e di sicuro
successo.
L'articolo 9 detta norme transitorie rivolte a
disciplinare la transizione delle scuole pubbliche di
formazione verso il nuovo assetto e a garantire il
completamento dei processi formativi incorso all'atto
dell'entrata in vigore della legge.
L'articolo 10 abroga le norme vigenti sull'organizzazione
ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e del FORMEZ, per far luogo al nuovo assetto,
organico e più coerente.