XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1804




        Onorevoli Colleghi! - Sono diversi anni che nel settore del pubblico impiego si è aperto un ampio dibattito sul tema della formazione e della sua centralità in una fase di profondi cambiamenti.
        Diverse iniziative, a cominciare dall'accordo sul lavoro pubblico nel 1997, alla prima conferenza nazionale sul lavoro pubblico del 1998, al cosiddetto patto di Natale, hanno evidenziato come la questione abbia oggi assunto una rilevanza strategica nella politica di trasformazione che è in atto nella pubblica amministrazione.
        Purtroppo, però, il tanto parlarne non ha prodotto i risultati attesi; soprattutto non si è ancora avviata una adeguata ristrutturazione del "sistema formazione" nel settore pubblico che porti ad una pronta ed omogenea risposta ai fabbisogni di formazione, oggi frammentariamente ed occasionalmente rilevati. Manca una razionale distribuzione dei ruoli, manca una adeguata traduzione degli indirizzi in obiettivi, mancano valutazioni e verifiche sull'efficacia reale del servizio, mancano, insomma, princìpi regolatori e, quindi, una logica complessiva del sistema.
        Un riassetto del genere richiede un'architettura adeguata e professionalità all'altezza del compito.
        Il magistero politico non può che avere un ruolo corrispondente all'indirizzo, in coerenza - si spera - con una politica delle risorse umane più attenta allo sviluppo e orientata alla ricerca del consenso. Il ruolo della formulazione degli obiettivi e del coordinamento dell'azione formativa richiede tutta una gamma di professionalità di natura eminentemente tecnica che non trovano riscontro in una struttura ministeriale e che, comunque, non appaiono allocabili - per ovvi motivi di correttezza organizzativa - all'interno delle strutture erogatrici di attività formativa.
        Si avverte l'esigenza di una intelligence centrale neutrale, in grado di garantire una guida stabile sui soggetti erogatori e di restituire una coerenza complessiva al rapporto tra bisogni formativi e bisogni della collettività. Si avverte, altresì, l'esigenza di una normativa di riordino complessivo del settore.
        La proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati risponde alle esigenze innanzi enunciate.
        L'articolo 1 pone come principio base della formazione pubblica il fine di tutelare la personalità morale del lavoratore. Si tratta di un nobile scopo, rivolto a diffondere la cultura del rispetto dell'individuo sul luogo di lavoro, sovente teatro di violenze morali e psicologiche. Per questa ragione e per il carattere strategico dello sviluppo della risorsa umana, l'indirizzo in materia di formazione pubblica è rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
        L'articolo 2 individua in una Agenzia il soggetto destinato ad integrare le complesse funzioni tecniche relative al governo operativo della formazione pubblica. All'interno di essa risultano rappresentate sia le istituzioni destinatarie degli interventi formativi, sia le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
        L'articolo 3 stabilisce due princìpi di fondo: la pubblicità dei soggetti erogatori della formazione pubblica e la separazione tra le funzioni di coordinamento e quelle di erogazione della formazione.
        L'articolo 4 definisce le categorie delle scuole pubbliche, articolandole per territorio (scuole centrali e regionali) e per materie (scuole di settore).
        L'articolo 5 introduce il principio dell'autonomia delle scuole pubbliche di formazione - sia sotto il profilo didattico-scientifico che sotto il profilo gestionale-organizzativo - a garanzia della neutralità e imparzialità della formazione pubblica. Sono dettate, altresì, norme per l'istituzione e per la soppressione delle scuole pubbliche e per il monitoraggio e controllo dei processi formativi da parte dell'Agenzia.
        L'articolo 6 stabilisce l'entità e le modalità di reperimento e di distribuzione delle risorse finanziarie da destinare alla formazione pubblica, introducendo una soglia minima pari al due per mille dell'ammontare delle retribuzioni del pubblico impiego.
        L'articolo 7 assoggetta all'accreditamento, alla certificazione ed al controllo da parte dell'Agenzia tutti i soggetti pubblici e privati che offrono il proprio supporto alle scuole pubbliche di formazione.
        L'articolo 8 prevede due deleghe al Governo per l'emanazione di norme rivolte a definire l'organizzazione ed il funzionamento, rispettivamente, dell'Agenzia e delle scuole centrali pubbliche di formazione.
        La prima delega conferisce all'Agenzia una personalità giuridica pubblica con una spiccata autonomia anche statutaria a garanzia dell'indipendenza della funzione di governo della formazione pubblica. Tale principio è bilanciato dal conferimento della presidenza dell'organo collegiale di indirizzo e vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri, a garanzia del collegamento con l'indirizzo politico del Governo. Sono, altresì, definiti i criteri direttivi per la rappresentanza nell'organo collegiale delle istituzioni interessate, per l'organizzazione interna articolata sull'equilibrio dei poteri e per l'individuazione delle risorse finanziarie e umane. La seconda delega detta princìpi per l'organizzazione delle scuole pubbliche di formazione secondo criteri di uniformità e di equilibrio dei poteri, prevedendo canali diversi sia per il finanziamento che per l'autofinanziamento. E' recepito, inoltre, un orientamento del Parlamento rivolto a ricondurre in capo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione l'accesso alla dirigenza dello Stato attraverso la formazione, mediante la procedura del corso-concorso, formula già sperimentata e di sicuro successo.
        L'articolo 9 detta norme transitorie rivolte a disciplinare la transizione delle scuole pubbliche di formazione verso il nuovo assetto e a garantire il completamento dei processi formativi incorso all'atto dell'entrata in vigore della legge.
        L'articolo 10 abroga le norme vigenti sull'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del FORMEZ, per far luogo al nuovo assetto, organico e più coerente.




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