XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1804
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā della formazione).
1. La formazione nel settore pubblico č finalizzata alla
crescita professionale del lavoratore pubblico e alla tutela
della sua personalitā morale.
2. La formazione nel settore pubblico č svolta in
attuazione degli indirizzi formulati dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 2.
(Agenzia sulla formazione pubblica).
1. Le funzioni di individuazione degli obiettivi della
formazione pubblica, in coerenza con gli indirizzi formulati
dal Presidente del Consiglio dei ministri e di coordinamento,
accreditamento, certificazione, monitoraggio e controllo delle
attivitā formative nel pubblico impiego sono svolte
dall'Agenzia sulla formazione pubblica, di seguito denominata
"Agenzia", nella quale sono rappresentate le istituzioni
destinatarie degli interventi formativi e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 3.
(Soggetti erogatori della formazione pubblica).
1. I soggetti erogatori della formazione pubblica sono le
scuole pubbliche di formazione e le universitā, che possono
realizzare il proprio compito anche consorziandosi con altre
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
2. E' fatto divieto ai soggetti erogatori della formazione
pubblica di partecipare, in forma diretta o indiretta,
all'attivitā dell'Agenzia.
Art. 4.
(Scuole pubbliche di formazione).
1. Le scuole pubbliche di formazione si articolano in:
a) scuole centrali, aventi natura giuridica e
organizzazione omogenee, incaricate di erogare formazione per
il personale dello Stato;
b) scuole di settore, distribuite per singole
amministrazioni o per grandi ripartizioni affini e omogenee,
incaricate di erogare addestramento in compiti
specialistici;
c) scuole regionali, incaricate di erogare
formazione per il personale delle regioni e delle autonomie
locali.
Art. 5.
(Autonomia delle scuole pubbliche di formazione).
1. Le scuole pubbliche di formazione sono dotate di
autonomia didattico-scientifica e
gestionale-amministrativa.
2. Le scuole centrali sono istituite, modificate o
soppresse con legge. Le scuole di settore e regionali sono
istituite, previa proposta delle amministrazioni interessate
ed in conformitā al parere dell'Agenzia, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono modificate o
soppresse con analogo decreto su motivata richiesta
dell'Agenzia.
3. Le scuole pubbliche trasmettono all'Agenzia entro il
mese di febbraio di ogni anno un resoconto sull'attivitā
svolta e sui costi sostenuti nell'anno precedente, ed entro il
mese di novembre, il programma di attivitā per l'anno
successivo.
Art. 6.
(Risorse finanziarie).
1. Il Governo e le regioni destinano ogni anno alla
formazione pubblica una somma non inferiore al due per
mille dell'ammontare del monte stipendiale per il proprio
personale, trasferendola all'Agenzia, che provvede alla
successiva attribuzione ai soggetti erogatori della formazione
pubblica secondo un piano formulato in attuazione e coerenza
con gli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Le modalitā di trasferimento ed i criteri di
distribuzione dei fondi sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
(Apporto delle istituzioni pubbliche e private di
formazione).
1. Le istituzioni pubbliche e private con le quali i
soggetti erogatori della formazione pubblica intendono
consorziarsi per realizzare il proprio compito sono soggette
all'accreditamento, alla certificazione ed al controllo da
parte dell'Agenzia.
Art. 8.
(Deleghe al Governo).
1. Il Governo č delegato ad emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo volto a definire l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i princėpi sanciti
agli articoli 2 e 3 e con l'osservanza dei seguenti princėpi e
criteri direttivi:
a) prevedere una personalitā giuridica pubblica
con autonomia istituzionale, statutaria, organizzativa,
gestionale e contabile;
b) prevedere un consiglio di indirizzo e vigilanza
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto da rappresentanti della conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione
delle province d'Italia, delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative e da esperti in materia di
formazione;
c) prevedere un presidente con poteri di
rappresentanza e di attuazione degli indirizzi e un direttore
generale con poteri organizzativi e gestionali;
d) prevedere modalitā di finanziamento nell'ambito
dei fondi indicati all'articolo 6;
e) prevedere un contingente di personale
comprendente qualifiche dotate di specifica professionalitā in
materia di formazione.
2. Il Governo č delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo finalizzato al riordino e alla
ridefinizione dei compiti delle scuole centrali pubbliche di
formazione anche al fine di assicurarne l'uniformitā
organizzativa agevolando il coordinamento da parte
dell'Agenzia, attenendosi ai princėpi di cui all'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e con l'osservanza dei
seguenti ulteriori princėpi e criteri direttivi:
a) prevedere un organo collegiale deliberante
composto da esperti in materia di formazione designati
dall'Agenzia e da rappresentanti, con criteri di rotazione,
delle amministrazioni destinatarie degli interventi
formativi;
b) prevedere un organico di personale docente e
non docente correlato ai compiti da svolgere e soggetto a
variazioni da adottare su proposta dell'organo deliberante e
previo conforme parere dell'Agenzia, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
c) prevedere un direttore con responsabilitā
didattico-scientifiche, eletto dal corpo dei docenti stessi e
non immediatamente rieleggibile, e un coordinatore generale
con responsabilitā gestionali-organizzative designato
dall'organo deliberante;
d) prevedere forme di finanziamento con dotazioni
di base a carico del bilancio dello Stato e con ulteriori
dotazioni attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari e
internazionali e attraverso forme di autofinanziamento;
e) prevedere nei compiti della Scuola superiore
della pubblica amministrazione esclusivamente il reclutamento
della dirigenza dello Stato con la procedura del
corso-concorso selettivo di formazione nonché la ricerca
finalizzata a tale formazione, con oneri interamente a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 9.
(Norme transitorie).
1. Fino all'emanazione dei nuovi ordinamenti delle scuole
pubbliche di formazione da adottare in base alla presente
legge continuano ad operare gli organi attualmente in carica e
restano fermi i contingenti numerici del relativo personale
docente e non docente.
2. Le attivitā delle scuole pubbliche di formazione in
corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere espletate fino al loro
compimento.
Art. 10.
(Abrogazioni).
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della
presente legge sono abrogati:
a) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
285;
b) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287.