XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1804




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitā della formazione).

        1. La formazione nel settore pubblico č finalizzata alla crescita professionale del lavoratore pubblico e alla tutela della sua personalitā morale.
        2. La formazione nel settore pubblico č svolta in attuazione degli indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 2.

(Agenzia sulla formazione pubblica).

        1. Le funzioni di individuazione degli obiettivi della formazione pubblica, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri e di coordinamento, accreditamento, certificazione, monitoraggio e controllo delle attivitā formative nel pubblico impiego sono svolte dall'Agenzia sulla formazione pubblica, di seguito denominata "Agenzia", nella quale sono rappresentate le istituzioni destinatarie degli interventi formativi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 3.

(Soggetti erogatori della formazione pubblica).

        1. I soggetti erogatori della formazione pubblica sono le scuole pubbliche di formazione e le universitā, che possono realizzare il proprio compito anche consorziandosi con altre istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
        2. E' fatto divieto ai soggetti erogatori della formazione pubblica di partecipare, in forma diretta o indiretta, all'attivitā dell'Agenzia.

Art. 4.

(Scuole pubbliche di formazione).

        1. Le scuole pubbliche di formazione si articolano in:

            a) scuole centrali, aventi natura giuridica e organizzazione omogenee, incaricate di erogare formazione per il personale dello Stato;

            b) scuole di settore, distribuite per singole amministrazioni o per grandi ripartizioni affini e omogenee, incaricate di erogare addestramento in compiti specialistici;

            c) scuole regionali, incaricate di erogare formazione per il personale delle regioni e delle autonomie locali.


Art. 5.

(Autonomia delle scuole pubbliche di formazione).

        1. Le scuole pubbliche di formazione sono dotate di autonomia didattico-scientifica e gestionale-amministrativa.
        2. Le scuole centrali sono istituite, modificate o soppresse con legge. Le scuole di settore e regionali sono istituite, previa proposta delle amministrazioni interessate ed in conformitā al parere dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono modificate o soppresse con analogo decreto su motivata richiesta dell'Agenzia.
        3. Le scuole pubbliche trasmettono all'Agenzia entro il mese di febbraio di ogni anno un resoconto sull'attivitā svolta e sui costi sostenuti nell'anno precedente, ed entro il mese di novembre, il programma di attivitā per l'anno successivo.


Art. 6.

(Risorse finanziarie).

        1. Il Governo e le regioni destinano ogni anno alla formazione pubblica una somma non inferiore al due per mille dell'ammontare del monte stipendiale per il proprio personale, trasferendola all'Agenzia, che provvede alla successiva attribuzione ai soggetti erogatori della formazione pubblica secondo un piano formulato in attuazione e coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Le modalitā di trasferimento ed i criteri di distribuzione dei fondi sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 7.

(Apporto delle istituzioni pubbliche e private di
formazione).

        1. Le istituzioni pubbliche e private con le quali i soggetti erogatori della formazione pubblica intendono consorziarsi per realizzare il proprio compito sono soggette all'accreditamento, alla certificazione ed al controllo da parte dell'Agenzia.


Art. 8.

(Deleghe al Governo).

        1. Il Governo č delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i princėpi sanciti agli articoli 2 e 3 e con l'osservanza dei seguenti princėpi e criteri direttivi:

            a) prevedere una personalitā giuridica pubblica con autonomia istituzionale, statutaria, organizzativa, gestionale e contabile;

            b) prevedere un consiglio di indirizzo e vigilanza presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e da esperti in materia di formazione;

            c) prevedere un presidente con poteri di rappresentanza e di attuazione degli indirizzi e un direttore generale con poteri organizzativi e gestionali;

            d) prevedere modalitā di finanziamento nell'ambito dei fondi indicati all'articolo 6;

            e) prevedere un contingente di personale comprendente qualifiche dotate di specifica professionalitā in materia di formazione.

        2. Il Governo č delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla ridefinizione dei compiti delle scuole centrali pubbliche di formazione anche al fine di assicurarne l'uniformitā organizzativa agevolando il coordinamento da parte dell'Agenzia, attenendosi ai princėpi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e con l'osservanza dei seguenti ulteriori princėpi e criteri direttivi:

            a) prevedere un organo collegiale deliberante composto da esperti in materia di formazione designati dall'Agenzia e da rappresentanti, con criteri di rotazione, delle amministrazioni destinatarie degli interventi formativi;

            b) prevedere un organico di personale docente e non docente correlato ai compiti da svolgere e soggetto a variazioni da adottare su proposta dell'organo deliberante e previo conforme parere dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            c) prevedere un direttore con responsabilitā didattico-scientifiche, eletto dal corpo dei docenti stessi e non immediatamente rieleggibile, e un coordinatore generale con responsabilitā gestionali-organizzative designato dall'organo deliberante;
            d) prevedere forme di finanziamento con dotazioni di base a carico del bilancio dello Stato e con ulteriori dotazioni attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari e internazionali e attraverso forme di autofinanziamento;

            e) prevedere nei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione esclusivamente il reclutamento della dirigenza dello Stato con la procedura del corso-concorso selettivo di formazione nonché la ricerca finalizzata a tale formazione, con oneri interamente a carico del bilancio dello Stato.


Art. 9.

(Norme transitorie).

        1. Fino all'emanazione dei nuovi ordinamenti delle scuole pubbliche di formazione da adottare in base alla presente legge continuano ad operare gli organi attualmente in carica e restano fermi i contingenti numerici del relativo personale docente e non docente.
        2. Le attivitā delle scuole pubbliche di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletate fino al loro compimento.


Art. 10.

(Abrogazioni).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della presente legge sono abrogati:

            a) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285;

            b) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.



Frontespizio Relazione