XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1801
Onorevoli Colleghi! - Questione di non poca rilevanza è
quella del vincolo a tempo indeterminato a cui è soggetto
l'atleta tesserato con una società sportiva che svolge
attività in campionati non professionistici.
Continua, infatti, ad essere assolutamente illiberale il
rapporto tra associazioni sportive e atleti giovani oppure
dilettanti che, per poter svolgere l'attività in una
disciplina individuale o di squadra, sono necessariamente
soggetti al tesseramento con una società o un gruppo sportivo.
In tutte le discipline di squadra e individuali, salve alcune
rarissime eccezioni previste dai singoli regolamenti federali
(come quello del calcio per i minori di quattordici anni), la
sottoscrizione del "cartellino" (eseguita dai genitori quali
legali rappresentanti del minore d'età) devolve
irrevocabilmente e senza limiti di tempo la titolarità dei
poteri sulle prestazioni sportive dell'atleta alle
associazioni.
Il problema emerge nel caso di controversia fra l'atleta,
che intende far valere la propria libertà di recedere dal
rapporto associativo, e la società sportiva, che pretende di
conservare il proprio patrimonio tecnico al fine di mantenersi
competitiva e di ottenere un premio di preparazione o di
addestramento, e diventa ancora più evidente quando si tratta
di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito
amatoriale.
Devono, dunque, ritenersi nulle quelle clausole
regolamentari (che hanno un valore contrattuale) che prevedono
l'assunzione del vincolo sportivo a tempo indeterminato da
parte di un atleta militante in un'associazione non
riconosciuta (quale è generalmente la società che opera nel
settore dilettanti) e che negano il diritto di recesso ad
nutum dal rapporto associativo, previsto invece dalla legge
n. 91 del 1981, e successive modificazioni, per i
professionisti, con una conseguente disparità ingiustificata
di trattamento. Infatti, impedire il recesso degli atleti
(titolari della qualifica di associati, avendo assunto tale
vincolo con il tesseramento) da un'associazione sportiva rende
nullo il divieto (sostanzialmente implicito in tutte le
clausole statutarie) dello svincolo per scelta dell'atleta
poiché appare una violazione:
a) del diritto di praticare liberamente la propria
attività agonistica;
b) della libertà di associazione tutelata
dall'articolo 18 della Costituzione, che comprende anche il
diritto di non associarsi;
c) del principio di uguaglianza sostanziale, data
la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai
professionisti.
In giurisprudenza si afferma che l'adesione ad
un'associazione non riconosciuta (e dunque, alla federazione
delle varie società sportive) comporta l'assoggettamento
dell'aderente al relativo regolamento senza necessità di
specifica accettazione, con il limite derivante dal principio
costituzionale della libertà di associazione, il quale implica
la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo
abnorme il recesso (Cassazione civile, sentenza 9 maggio 1991,
n. 5191).
Peraltro, più recentemente, è stato ribadito che il
principio della libertà di associazione implica il diritto di
dissociarsi, come previsto dall'articolo 20 della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale
"nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione",
e che rientra nella funzione del legislatore ordinario la
regolamentazione dell'esercizio anche dei diritti
costituzionalmente garantiti, quando la relativa disciplina
dettata dalla legge ordinaria, o quella pattizia da essa
consentita, non sopprimano il diritto di dissociazione o ne
rendono oltremodo ostico l'esercizio con modalità
oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cassazione
civile, sentenza 14 maggio 1997, n. 4244).
Dunque, se la libertà di recesso vale per ogni lavoratore
(sotto forma di dimissioni), nonché per qualsiasi associato a
partiti politici o sindacati (che sono le note associazioni
non riconosciute), non si vede perché non debba spettare ad
atleti che svolgono gratuitamente attività sportive, che
devono essere incentivate e tutelate secondo il principio
generale di libertà.
Nelle categorie minori è ormai un fatto diffuso
l'impedimento o la cessazione dell'attività dell'atleta, che
volendo trasferirsi ad altro sodalizio deve pagare (o far
pagare) il prezzo della propria libertà agonistica a causa del
vincolo sportivo che lo lega alla società. Tutto ciò rende il
tesseramento un inconfutabile strumento di eccesso di potere
attribuito alle società, con lesione di un principio che
merita una protezione ben più radicale di quella comunque
garantita dalla libera circolazione dei calciatori nell'Unione
europea prevista dalla Corte europea con la notissima
"sentenza Bosman" del 15 dicembre 1995. Eppure, nonostante il
diritto di praticare liberamente l'attività sportiva come
normale lavoro full time appaia una circostanza
innegabile per qualsiasi atleta professionista, si continua a
ritenere che, in difesa della società e dei loro dirigenti, le
prestazioni del singolo calciatore debbano essere ricondotte a
patrimonio di proprietà dei club che ne detengono il
vincolo.
Questa valutazione è il frutto di una mentalità che ha
portato ad una massificazione degli atleti di ogni categoria e
disciplina sportiva, calpestando la libertà personale con
regolamenti che hanno sempre impedito al giocatore giovane o
dilettante di scegliere la società in cui militare: dopo il
caso Bosman, il Parlamento italiano ha modificato la legge 23
marzo 1981, n. 91, (recante norme in materia di rapporto tra
società e sportivi professionisti) con il decreto-legge 20
settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1996, n. 586, proponendosi di adeguare la
struttura delle società sportive agli effetti della decisione
della Corte europea. Infatti, per l'attuazione piena della
libertà di circolazione dei calciatori professionisti
comunitari, la Corte europea aveva anche stabilito la
illegittimità dell'attribuzione di compensi alle società
sportive in occasione del trasferimento di calciatori da una
ad altra società: sicché la legge ha reso obbligatorio un
"premio di addestramento e formazione tecnica" (che è
sottratto a fini fiscali dalla determinazione del reddito) per
la società in cui l'atleta ha svolto la sua ultima attività
dilettantistica o giovanile, con l'obbligo però di
reinvestirlo a fini sportivi. La legge prevede che la società
sportiva professionistica svolga esclusivamente attività
sportiva o attività a questa connesse o strumentali, anche a
scopo di lucro (che, però, non può derivare dal prezzo del
cartellino, il quale deve essere appunto reinvestito) pur
prevedendo che un decimo degli utili sia destinato a scuole di
addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Va, dunque, rilevata la dimenticanza del legislatore,
giacché tutta questa disciplina riguarda unicamente lo sport
professionistico nel quale l'abolizione del vincolo sportivo
era già stata determinata dalla legge n. 91 del 1981, con il
riconoscimento della libertà quale privilegio esclusivo per
gli atleti ricchi e famosi, mentre i dilettanti, gli amatori e
i giovani che non riescono ad essere talenti restano ancora in
balia di spregiudicati dirigenti che ne mercanteggiano i
cartellini.
Appare del tutto "ameno" impedire ad un lavoratore
stipendiato di dimettersi dall'impresa nella quale presta
servizio, salvo un impegno a tempo determinato: del tutto
inaccettabile pare vietare il recesso ad un associato che
presta la propria opera gratuitamente o quasi. Invece,
attribuendo maggior valore alla volontà della società, le
norme collettivistiche dei regolamenti sul vincolo sportivo
hanno creato degli autentici gulag in cui molti
giocatori vivono lo sport in cattività e, dato che le
federazioni affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) ne hanno il monopolio, sono indotti a restare inattivi
o, in molti casi, a lasciare la pratica agonistica. E' proprio
per tutelare il diritto allo sport dell'atleta dilettante e
minore di età che la presente proposta di legge si propone,
quale fine prioritario, quello di vietare il vincolo a tempo
indeterminato anche nelle categorie dilettanti e giovanili dei
campionati organizzati dalle federazioni sportive
nazionali.