XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1801




        Onorevoli Colleghi! - Questione di non poca rilevanza è quella del vincolo a tempo indeterminato a cui è soggetto l'atleta tesserato con una società sportiva che svolge attività in campionati non professionistici.
        Continua, infatti, ad essere assolutamente illiberale il rapporto tra associazioni sportive e atleti giovani oppure dilettanti che, per poter svolgere l'attività in una disciplina individuale o di squadra, sono necessariamente soggetti al tesseramento con una società o un gruppo sportivo. In tutte le discipline di squadra e individuali, salve alcune rarissime eccezioni previste dai singoli regolamenti federali (come quello del calcio per i minori di quattordici anni), la sottoscrizione del "cartellino" (eseguita dai genitori quali legali rappresentanti del minore d'età) devolve irrevocabilmente e senza limiti di tempo la titolarità dei poteri sulle prestazioni sportive dell'atleta alle associazioni.
        Il problema emerge nel caso di controversia fra l'atleta, che intende far valere la propria libertà di recedere dal rapporto associativo, e la società sportiva, che pretende di conservare il proprio patrimonio tecnico al fine di mantenersi competitiva e di ottenere un premio di preparazione o di addestramento, e diventa ancora più evidente quando si tratta di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito amatoriale.
        Devono, dunque, ritenersi nulle quelle clausole regolamentari (che hanno un valore contrattuale) che prevedono l'assunzione del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte di un atleta militante in un'associazione non riconosciuta (quale è generalmente la società che opera nel settore dilettanti) e che negano il diritto di recesso ad nutum dal rapporto associativo, previsto invece dalla legge n. 91 del 1981, e successive modificazioni, per i professionisti, con una conseguente disparità ingiustificata di trattamento. Infatti, impedire il recesso degli atleti (titolari della qualifica di associati, avendo assunto tale vincolo con il tesseramento) da un'associazione sportiva rende nullo il divieto (sostanzialmente implicito in tutte le clausole statutarie) dello svincolo per scelta dell'atleta poiché appare una violazione:

            a) del diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica;

            b) della libertà di associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione, che comprende anche il diritto di non associarsi;

            c) del principio di uguaglianza sostanziale, data la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti.

        In giurisprudenza si afferma che l'adesione ad un'associazione non riconosciuta (e dunque, alla federazione delle varie società sportive) comporta l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento senza necessità di specifica accettazione, con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso (Cassazione civile, sentenza 9 maggio 1991, n. 5191).
        Peraltro, più recentemente, è stato ribadito che il principio della libertà di associazione implica il diritto di dissociarsi, come previsto dall'articolo 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale "nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione", e che rientra nella funzione del legislatore ordinario la regolamentazione dell'esercizio anche dei diritti costituzionalmente garantiti, quando la relativa disciplina dettata dalla legge ordinaria, o quella pattizia da essa consentita, non sopprimano il diritto di dissociazione o ne rendono oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cassazione civile, sentenza 14 maggio 1997, n. 4244).
        Dunque, se la libertà di recesso vale per ogni lavoratore (sotto forma di dimissioni), nonché per qualsiasi associato a partiti politici o sindacati (che sono le note associazioni non riconosciute), non si vede perché non debba spettare ad atleti che svolgono gratuitamente attività sportive, che devono essere incentivate e tutelate secondo il principio generale di libertà.
        Nelle categorie minori è ormai un fatto diffuso l'impedimento o la cessazione dell'attività dell'atleta, che volendo trasferirsi ad altro sodalizio deve pagare (o far pagare) il prezzo della propria libertà agonistica a causa del vincolo sportivo che lo lega alla società. Tutto ciò rende il tesseramento un inconfutabile strumento di eccesso di potere attribuito alle società, con lesione di un principio che merita una protezione ben più radicale di quella comunque garantita dalla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea prevista dalla Corte europea con la notissima "sentenza Bosman" del 15 dicembre 1995. Eppure, nonostante il diritto di praticare liberamente l'attività sportiva come normale lavoro full time appaia una circostanza innegabile per qualsiasi atleta professionista, si continua a ritenere che, in difesa della società e dei loro dirigenti, le prestazioni del singolo calciatore debbano essere ricondotte a patrimonio di proprietà dei club che ne detengono il vincolo.
        Questa valutazione è il frutto di una mentalità che ha portato ad una massificazione degli atleti di ogni categoria e disciplina sportiva, calpestando la libertà personale con regolamenti che hanno sempre impedito al giocatore giovane o dilettante di scegliere la società in cui militare: dopo il caso Bosman, il Parlamento italiano ha modificato la legge 23 marzo 1981, n. 91, (recante norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti) con il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, proponendosi di adeguare la struttura delle società sportive agli effetti della decisione della Corte europea. Infatti, per l'attuazione piena della libertà di circolazione dei calciatori professionisti comunitari, la Corte europea aveva anche stabilito la illegittimità dell'attribuzione di compensi alle società sportive in occasione del trasferimento di calciatori da una ad altra società: sicché la legge ha reso obbligatorio un "premio di addestramento e formazione tecnica" (che è sottratto a fini fiscali dalla determinazione del reddito) per la società in cui l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, con l'obbligo però di reinvestirlo a fini sportivi. La legge prevede che la società sportiva professionistica svolga esclusivamente attività sportiva o attività a questa connesse o strumentali, anche a scopo di lucro (che, però, non può derivare dal prezzo del cartellino, il quale deve essere appunto reinvestito) pur prevedendo che un decimo degli utili sia destinato a scuole di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
        Va, dunque, rilevata la dimenticanza del legislatore, giacché tutta questa disciplina riguarda unicamente lo sport professionistico nel quale l'abolizione del vincolo sportivo era già stata determinata dalla legge n. 91 del 1981, con il riconoscimento della libertà quale privilegio esclusivo per gli atleti ricchi e famosi, mentre i dilettanti, gli amatori e i giovani che non riescono ad essere talenti restano ancora in balia di spregiudicati dirigenti che ne mercanteggiano i cartellini.
        Appare del tutto "ameno" impedire ad un lavoratore stipendiato di dimettersi dall'impresa nella quale presta servizio, salvo un impegno a tempo determinato: del tutto inaccettabile pare vietare il recesso ad un associato che presta la propria opera gratuitamente o quasi. Invece, attribuendo maggior valore alla volontà della società, le norme collettivistiche dei regolamenti sul vincolo sportivo hanno creato degli autentici gulag in cui molti giocatori vivono lo sport in cattività e, dato che le federazioni affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ne hanno il monopolio, sono indotti a restare inattivi o, in molti casi, a lasciare la pratica agonistica. E' proprio per tutelare il diritto allo sport dell'atleta dilettante e minore di età che la presente proposta di legge si propone, quale fine prioritario, quello di vietare il vincolo a tempo indeterminato anche nelle categorie dilettanti e giovanili dei campionati organizzati dalle federazioni sportive nazionali.




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