XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1801
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Limiti al vincolo sportivo).
1. Nelle società sportive non professionistiche il vincolo
derivante dal tesseramento degli atleti è a tempo
determinato.
2. Il diritto dell'atleta di recedere dal rapporto
associativo è regolato dalle disposizioni della presente
legge.
3. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli
riconosciute all'atleta dalle singole associazioni sportive o
dagli statuti e dai regolamenti delle singole federazioni
sportive.
Art. 2.
(Durata del vincolo sportivo).
1. Gli atleti hanno facoltà di recedere dal rapporto con
l'associazione sportiva decorsi i seguenti periodi dall'inizio
del rapporto medesimo:
a) un anno sportivo per gli atleti di età
inferiore ai quattordici anni o superiore ai trenta;
b) quattro anni sportivi per gli atleti di età
compresa tra i quattordici e i trenta anni, qualora
appartenenti a categorie semiprofessionistiche;
c) due anni sportivi per gli atleti di età
compresa tra i quattordici e i trenta anni, qualora
appartenenti a categorie dilettantistiche.
Art. 3.
(Individuazione delle categorie).
1. Le diverse categorie delle società sportive sono
determinate dagli statuti delle singole federazioni e si
distinguono in professionistiche e, nell'ambito sportivo non
professionistico, in semiprofessionistiche e
dilettantistiche.
2. In assenza della determinazione statutaria di cui al
comma 1, tutte le categorie sono considerate
dilettantistiche.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi
dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.