XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1801




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Limiti al vincolo sportivo).

        1. Nelle società sportive non professionistiche il vincolo derivante dal tesseramento degli atleti è a tempo determinato.
        2. Il diritto dell'atleta di recedere dal rapporto associativo è regolato dalle disposizioni della presente legge.
        3. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli riconosciute all'atleta dalle singole associazioni sportive o dagli statuti e dai regolamenti delle singole federazioni sportive.


Art. 2.

(Durata del vincolo sportivo).

        1. Gli atleti hanno facoltà di recedere dal rapporto con l'associazione sportiva decorsi i seguenti periodi dall'inizio del rapporto medesimo:

            a) un anno sportivo per gli atleti di età inferiore ai quattordici anni o superiore ai trenta;

            b) quattro anni sportivi per gli atleti di età compresa tra i quattordici e i trenta anni, qualora appartenenti a categorie semiprofessionistiche;

            c) due anni sportivi per gli atleti di età compresa tra i quattordici e i trenta anni, qualora appartenenti a categorie dilettantistiche.


Art. 3.

(Individuazione delle categorie).

        1. Le diverse categorie delle società sportive sono determinate dagli statuti delle singole federazioni e si distinguono in professionistiche e, nell'ambito sportivo non professionistico, in semiprofessionistiche e dilettantistiche.
        2. In assenza della determinazione statutaria di cui al comma 1, tutte le categorie sono considerate dilettantistiche.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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