XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1797
Onorevoli Deputati! - L'esigenza di provvedere
urgentemente all'introduzione delle misure in oggetto, trova
giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa
soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca
non trascurabili profili info-operativi attinenti alla
metodologia e alla durata delle indagini.
Seppure il fenomeno in questione ha finora interessato
l'Italia per gli aspetti limitati dell'organizzazione
logistica e dell'autofinanziamento di gruppi radicali
islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento della
crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi
sensibili, impone con evidente urgenza che si dia mano con
immediatezza ad una attenta rivisitazione del contesto
positivo, che non consente di trascurare le emergenze
operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno.
L'urgenza e la necessità di provvedere con immediatezza
discendono altresì dagli impegni assunti in ambito
internazionale rispetto ad una strategia unitaria di risposta
al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni
democratiche.
Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono
così la necessità di elevare incisivamente e subito il più
generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di
tutela anticipata che consentano la possibilità:
di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle
giudiziarie, estendendone l'applicabilità ai delitti con
finalità di terrorismo;
di estendere alle attività antiterrorismo le norme che
rendono possibili in specifici settori (contrasto al traffico
degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina,
eccetera) il ritardo degli ordini di cattura, arresto,
sequestro e le operazioni "sotto-copertura";
attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente
preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in
danno di Stati ed organismi esteri o internazionali, in atto
non riconducibili alla previsione di cui all'articolo
270-bis del codice penale.
Nel dettaglio, si illustrano di seguito i contenuti dei
singoli articoli.
Articolo 1. Il comma 1 prevede l'introduzione di una nuova
fattispecie penale che si sostanzia nella promozione,
costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento di
associazioni volte al compimento di atti di violenza, a fini
di terrorismo, su persone o cose, all'estero o a danno di uno
Stato estero. Viene altresì sanzionata l'attività di
assistenza agli associati, prevedendosi, in parallelo con
quanto stabilito dall'articolo 418, terzo comma, del codice
penale, l'esimente specifica dalla punibilità per i prossimi
congiunti degli associati. Il comma 2 integra l'elenco delle
"armi da guerra" di cui alla legge n. 110 del 1975,
includendovi anche gli "aggressivi biologici e radioattivi",
che sono ormai entrati a far parte del novero degli strumenti
bellici ad alto grado di offensività ed insidiosità
utilizzabili dai terroristi. Il comma 3 integra la fattispecie
dell'associazione con finalità di terrorismo o eversione
dell'ordine costituzionale interno, con la previsione di
punibilità del finanziamento anche indiretto della stessa, con
ciò omologando l'ipotesi all'analogo delitto di associazione
con finalità di terrorismo internazionale. Il comma 4, sempre
in parallelismo con il reato di cui al nuovo articolo
270-ter, eleva la pena per il solo fatto della
partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo
interno, sì da poter utilmente ricomprenderne le fattispecie
nelle ipotesi di procedibilità, ratione poenae,
all'arresto in flagranza. Con il comma 5 viene estesa alle
fattispecie penali dei delitti associativi con finalità di
terrorismo in danno di Stati esteri la condizione di
procedibilità della preventiva autorizzazione del Ministro
della giustizia. Tale passaggio procedimentale ha lo scopo di
consentire una attenta valutazione politica dei fatti,
riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti
internazionali.
Articolo 2. La norma introduce, nell'ambito delle
tipologie penali, la fattispecie del terrorismo
internazionale, sanzionabile al pari di quello rivolto a
ledere direttamente gli interessi dell'ordinamento interno. La
necessità e l'urgenza di intervenire "sistematicamente" nel
senso indicato muovono dalla indifferibile esigenza di
conferire al terrorismo internazionale specifica valenza
penale.
Articolo 3. La norma estende l'applicabilità del regime
delle intercettazioni giudiziarie, nonché delle perquisizioni
di edifici o di blocchi di edifici di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, anche alle
ipotesi di delitti per finalità di terrorismo internazionale.
La disposizione è indubbiamente funzionale all'approntamento
ed utilizzabilità di strumenti operativi idonei alla
prevenzione e repressione dei fatti illeciti in argomento.
Articolo 4. Le disposizioni introducono una disciplina
ad hoc che consente le cosiddette "operazioni sotto
copertura", nonché il ritardo degli atti di cattura, di
arresto e sequestro nell'ambito delle attività dirette al
contrasto dei delitti di terrorismo. La ratio delle
disposizioni in questione sottende all'evidente esigenza di
apprestare con la dovuta immediatezza strumenti
info-operativi, peraltro già sperimentati con successo in
altri ambiti criminosi, idonei a favorire una più efficace ed
aderente strategia di indagine per il contrasto del fenomeno
terroristico.
Articolo 5. La norma estende alle indagini per il
contrasto del terrorismo la possibilità di effettuare le
intercettazioni preventive di cui all'articolo 226 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del
1989. La modifica scaturisce dall'esigenza di consentire la
disponibilità di strumenti utili all'acquisizione di dati ed
informazioni di sicura rilevanza ai fini dello sviluppo delle
indagini.
Articolo 6. L'articolo estende la possibilità di
effettuare le intercettazioni di comunicazione tra presenti
per ricerche di latitanti, in relazione a delitti commessi con
finalità di terrorismo anche internazionale.
Articolo 7. La norma integra il dispositivo della legge n.
152 del 1975, prevedendo l'estensione anche a coloro che, in
gruppo o separatamente, pongano in essere atti preparatori
indirizzati a concretizzare reati di stampo terroristico,
delle particolari misure di prevenzione, di cui alla legge n.
575 del 1965. La disposizione è volta ad utilizzare anche
nell'ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo
terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di
controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della
criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.
Articolo 8. La norma sottende all'esigenza di potersi
avvalere, anche in re lazione ai delitti di terrorismo, dello
strumento della partecipazione a distanza al procedimento
penale, segnatamente alla necessità di tutelare la sicurezza
dei soggetti che prendono parte al processo.
Articolo 9. Le disposizioni contenute nel presente
articolo intendono circoscrivere l'impiego della polizia
giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni, nei soli casi
in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con
detenuti. La finalità precipua dell'innovazione è quella di
recuperare, per quanto possibile, ad attività massimamente
operative gli organi di polizia giudiziaria, in linea con le
esigenze di urgente potenziamento degli strumenti di contrasto
della criminalità perseguite con il presente provvedimento.
Articolo 10. La norma iscrive nei rispettivi centri di
responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno, onde
consentirne l'effettiva utilizzazione, le quote già assegnate
per l'anno in corso, con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 212 del
1992, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale. La disposizione riflette l'esigenza di
consentire l'impiego di risorse in parte destinate a
rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, anche
nel settore della prevenzione del crimine di stampo
terroristico.
Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 18 aprile 1975, n. 110:
Art. 1. (Armi da guerra, armi tipo guerra e
munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di
quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni
legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le
armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento
delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché
le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari
(omissis).
Articoli 270-bis e 313 del codice penale:
Art. 270-bis. (Associazione con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). -
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni che si propongono il compito di atti di violenza
con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da quattro a otto anni (omissis).
Art. 313. (Autorizzazione o richiesta di
procedimento). - Per i delitti preveduti dagli articoli
244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può
procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia
(omissis).
Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:
Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata
della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo
del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato.
Articoli 407 e 380 del codice di procedura penale:
Art. 407. (Termini di durata massima delle
indagini preliminari) (omissis).
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
(omissis);
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni; (omissis).
Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza)
(omissis).
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
(omissis).
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni o nel massimo a dieci anni; (omissis).
Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
Art. 25-bis. (Perquisizioni di edifici). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi
edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di
ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che
sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale (omissis).
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
Art. 226. (Intercettazioni telefoniche preventive).
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo
226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni
telefoniche previste dall'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies
alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono
riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.
Articolo 295 del codice di procedura penale:
Art. 295. (Verbale di vane ricerche)
(omissis).
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del
presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice
o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis.
Legge 22 maggio 1975, n. 152:
Art. 18. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n.
575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di
uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439,
605 e 630 dello stesso codice; (omissis).
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
Art. 146-bis. (Partecipazione al dibattimento a
distanza).- 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei
confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in
stato di detenzione in carcere, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
(omissis).
Art. 147-bis. (Esame delle persone che collaborano
con la giustizia e degli imputati di reato connesso)
(omissis).
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria
la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a
distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti
casi:
a) quando le persone ammesse, in base alla legge,
a programma o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice; (omissis);
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice, devono essere esaminate le persone indicate
nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per
uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51 comma
3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti
(omissis).
Legge 7 gennaio 1998, n. 11:
Art. 6. - 1. Il termine di efficacia delle
disposizioni della presente legge è posto alla data del 31
dicembre 2002:
1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma
1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Articoli 148 e 149 del codice di procedura penale:
Art. 148. (Organi e forme delle notificazioni)
(omissis).
2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di
assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni
siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza
delle norme del presente titolo (omissis).
Art. 149. (Notificazioni urgenti a mezzo del
telefono e del telegrafo). - 1. Nei casi di urgenza, il
giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le
persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a
mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia
giudiziaria (omissis).