XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1797




        Onorevoli Deputati! - L'esigenza di provvedere urgentemente all'introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini.
        Seppure il fenomeno in questione ha finora interessato l'Italia per gli aspetti limitati dell'organizzazione logistica e dell'autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che si dia mano con immediatezza ad una attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L'urgenza e la necessità di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche.
        Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consentano la possibilità:

            di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendone l'applicabilità ai delitti con finalità di terrorismo;

            di estendere alle attività antiterrorismo le norme che rendono possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, eccetera) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro e le operazioni "sotto-copertura";

            attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati ed organismi esteri o internazionali, in atto non riconducibili alla previsione di cui all'articolo 270-bis del codice penale.

        Nel dettaglio, si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.
        Articolo 1. Il comma 1 prevede l'introduzione di una nuova fattispecie penale che si sostanzia nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento di associazioni volte al compimento di atti di violenza, a fini di terrorismo, su persone o cose, all'estero o a danno di uno Stato estero. Viene altresì sanzionata l'attività di assistenza agli associati, prevedendosi, in parallelo con quanto stabilito dall'articolo 418, terzo comma, del codice penale, l'esimente specifica dalla punibilità per i prossimi congiunti degli associati. Il comma 2 integra l'elenco delle "armi da guerra" di cui alla legge n. 110 del 1975, includendovi anche gli "aggressivi biologici e radioattivi", che sono ormai entrati a far parte del novero degli strumenti bellici ad alto grado di offensività ed insidiosità utilizzabili dai terroristi. Il comma 3 integra la fattispecie dell'associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale interno, con la previsione di punibilità del finanziamento anche indiretto della stessa, con ciò omologando l'ipotesi all'analogo delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il comma 4, sempre in parallelismo con il reato di cui al nuovo articolo 270-ter, eleva la pena per il solo fatto della partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo interno, sì da poter utilmente ricomprenderne le fattispecie nelle ipotesi di procedibilità, ratione poenae, all'arresto in flagranza. Con il comma 5 viene estesa alle fattispecie penali dei delitti associativi con finalità di terrorismo in danno di Stati esteri la condizione di procedibilità della preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia. Tale passaggio procedimentale ha lo scopo di consentire una attenta valutazione politica dei fatti, riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali.
        Articolo 2. La norma introduce, nell'ambito delle tipologie penali, la fattispecie del terrorismo internazionale, sanzionabile al pari di quello rivolto a ledere direttamente gli interessi dell'ordinamento interno. La necessità e l'urgenza di intervenire "sistematicamente" nel senso indicato muovono dalla indifferibile esigenza di conferire al terrorismo internazionale specifica valenza penale.
        Articolo 3. La norma estende l'applicabilità del regime delle intercettazioni giudiziarie, nonché delle perquisizioni di edifici o di blocchi di edifici di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, anche alle ipotesi di delitti per finalità di terrorismo internazionale. La disposizione è indubbiamente funzionale all'approntamento ed utilizzabilità di strumenti operativi idonei alla prevenzione e repressione dei fatti illeciti in argomento.
        Articolo 4. Le disposizioni introducono una disciplina ad hoc che consente le cosiddette "operazioni sotto copertura", nonché il ritardo degli atti di cattura, di arresto e sequestro nell'ambito delle attività dirette al contrasto dei delitti di terrorismo. La ratio delle disposizioni in questione sottende all'evidente esigenza di apprestare con la dovuta immediatezza strumenti info-operativi, peraltro già sperimentati con successo in altri ambiti criminosi, idonei a favorire una più efficace ed aderente strategia di indagine per il contrasto del fenomeno terroristico.
        Articolo 5. La norma estende alle indagini per il contrasto del terrorismo la possibilità di effettuare le intercettazioni preventive di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989. La modifica scaturisce dall'esigenza di consentire la disponibilità di strumenti utili all'acquisizione di dati ed informazioni di sicura rilevanza ai fini dello sviluppo delle indagini.
        Articolo 6. L'articolo estende la possibilità di effettuare le intercettazioni di comunicazione tra presenti per ricerche di latitanti, in relazione a delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.
        Articolo 7. La norma integra il dispositivo della legge n. 152 del 1975, prevedendo l'estensione anche a coloro che, in gruppo o separatamente, pongano in essere atti preparatori indirizzati a concretizzare reati di stampo terroristico, delle particolari misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965. La disposizione è volta ad utilizzare anche nell'ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.
        Articolo 8. La norma sottende all'esigenza di potersi avvalere, anche in re lazione ai delitti di terrorismo, dello strumento della partecipazione a distanza al procedimento penale, segnatamente alla necessità di tutelare la sicurezza dei soggetti che prendono parte al processo.
        Articolo 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo intendono circoscrivere l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni, nei soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La finalità precipua dell'innovazione è quella di recuperare, per quanto possibile, ad attività massimamente operative gli organi di polizia giudiziaria, in linea con le esigenze di urgente potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità perseguite con il presente provvedimento.
        Articolo 10. La norma iscrive nei rispettivi centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno, onde consentirne l'effettiva utilizzazione, le quote già assegnate per l'anno in corso, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 212 del 1992, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. La disposizione riflette l'esigenza di consentire l'impiego di risorse in parte destinate a rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, anche nel settore della prevenzione del crimine di stampo terroristico.



Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE



          Legge 18 aprile 1975, n. 110:

              Art. 1. (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari (omissis).


          Articoli 270-bis e 313 del codice penale:

              Art. 270-bis. (Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
          Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni (omissis).

          Art. 313. (Autorizzazione o richiesta di procedimento). - Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia (omissis).


          Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:

              Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
          Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
          Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.


          Articoli 407 e 380 del codice di procedura penale:

              Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari) (omissis).

          2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

                a) i delitti appresso indicati: (omissis);

              4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; (omissis).


          Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza) (omissis).

          2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: (omissis).

                i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; (omissis).


              Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:

              Art. 25-bis. (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (omissis).


              Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

              Art. 226. (Intercettazioni telefoniche preventive). 1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
          2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.


          Articolo 295 del codice di procedura penale:

              Art. 295. (Verbale di vane ricerche) (omissis).

          3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis.

          Legge 22 maggio 1975, n. 152:

              Art. 18. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

                1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice; (omissis).


              Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

              Art. 146-bis. (Partecipazione al dibattimento a distanza).- 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: (omissis).

              Art. 147-bis. (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso) (omissis).

          3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

                a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programma o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice; (omissis);

                c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51 comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti (omissis).
          Legge 7 gennaio 1998, n. 11:

              Art. 6. - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2002:

                1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.


          Articoli 148 e 149 del codice di procedura penale:

              Art. 148. (Organi e forme delle notificazioni) (omissis).

          2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo (omissis).

              Art. 149. (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria (omissis).




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