XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1797
Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001 (*)
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e
313 del codice penale;
Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di
procedura penale;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei
confronti del terrorismo internazionale, prevedendo
l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei
dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Associazioni con finalità di terrorismo
internazionale).
1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 270-ter. (Associazioni con finalità di
terrorismo internazionale) 1. Chiunque promuove,
costituisce, organizza, dirige, finanzia
(*) V. anche il successivo avviso di rettifica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
2001.
anche indirettamente associazioni che si
propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di
uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo
internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con
finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate
nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Art. 270-quater. (Assistenza agli associati) 1.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone
che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270,
270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino
a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di
trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati
continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore
di un prossimo congiunto".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: " aggressivi chimici" sono
inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".
3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice
penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti:
"finanzia anche indirettamente".
4. All'articolo 270-bis del codice penale, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni".
5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo
la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e
270-quater con riferimento alle ipotesi di cui
all'articolo 270-ter,".
Articolo 2.
(Aggravante del terrorismo internazionale).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:
"Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo
ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una
istituzione od organismo internazionale".
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4),
del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo"
sono inserite le seguenti: "anche internazionale".
3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del
codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono
inserite le seguenti: "anche internazionale".
Articolo 3.
(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle
perquisizioni).
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo
270-quater del codice penale e per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del
codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con
finalità di terrorismo internazionale".
Articolo 4.
(Attività sotto copertura).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente
autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche
internazionale per cui procedono, anche indirettamente
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi,
documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti
ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono
l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare
indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive
all'inizio delle attività.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di
procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo
10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate
dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli
organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al
terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza
competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del
terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è
disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia
giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le
attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero,
per loro delega, rispettivamente dal questore o dal
responsabile di livello provinciale dell'organismo di
appartenenza, ai quali deve essere data immediata
comunicazione dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve
dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente
per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile
dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato
altresì dei risultati dell'operazione.
7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità
di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può
essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili
ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le
disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo
delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche
esigenze investigative.
Articolo 5.
(Intercettazioni preventive).
1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice
di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 226. (Intercettazione e controlli sulle
comunicazioni a fini di prevenzione). 1. Il Ministro
dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante
provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da
sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile,
del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione,
l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario
per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n.
4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il
Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della
direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga
fondati i sospetti che giustifichino l'attività di
prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima
di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni
venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti
intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai
supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha
autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle
stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle
attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata
distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e
3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni
telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati
esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche
intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile
in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso
le attività preventive non possono essere utilizzati nel
procedimento penale".
2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le
intercettazioni preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e
telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma
1, sono eseguite con impianti installati presso la procura
della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate
dal procuratore che concede l'autorizzazione.
Articolo 6.
(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,
del codice di procedura penale".
Articolo 7.
(Estensione delle disposizioni in tema di misure di
prevenzione
ai reati di terrorismo).
1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22
maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo anche internazionale".
Articolo 8.
(Disposizioni sulle prove).
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento,
transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le
parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite
le seguenti: "nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera
a), numero 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera
a), dopo le parole: "dall'articolo 51, comma
3-bis", sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera
c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per
taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 4, del codice devono essere esaminate le persone
indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si
procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei
procedimenti".
2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998,
n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4.
Articolo 9.
(Notificazioni).
1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura
penale le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza"
sono soppresse.
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura
penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono
soppresse.
Articolo 10.
(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma
assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26
febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in
termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri
di responsabilità amministrativa del Ministero
dell'interno.
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Scajola, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.