XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1796




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta principalmente a favorire l'emersione delle forme di lavoro irregolari.
        La lotta al lavoro sommerso o "nero" è uno degli elementi fondamentali del programma dei primi cento giorni del secondo Governo Berlusconi. Il motivo è facilmente intuibile se si guardano le cifre: nel nostro Paese la percentuale dei lavoratori irregolari costituisce il 23 per cento circa del totale della forza lavoro, mentre l'incidenza dell'economia sommersa sul prodotto interno lordo, in altre parole la ricchezza prodotta dall'Italia, si attesta su valori vicini al 30 per cento.
        E' ugualmente un dato di fatto che le soluzioni finora adottate per arginare le conseguenze economiche e sociali di questo fenomeno si sono rivelate insufficienti, perché ispirate alla logica del condono, sulla quale il precedente Governo aveva incentrato l'istituito del contratto di riallineamento contributivo.
        La verità è che bisogna agire sui fattori strutturali di ostacolo all'emersione e proprio in questo senso va la presente proposta di legge.
        Duplice l'ordine dei motivi dai quali il presente provvedimento prende spunto: da un lato le difficoltà manifestate dalle aziende agricole, dalle ditte del terziario e dalle imprese industriali ed artigianali nel reperire la manodopera necessaria per l'espletamento delle loro attività stagionali e dall'altra l'effettiva disponibilità di un potenziale "serbatoio" di forza-lavoro costituito da coloro che hanno raggiunto la pensione di anzianità e di vecchiaia.
        La soluzione alla grave crisi del mercato del lavoro, particolarmente avvertita nelle regioni settentrionali dove è difficilissimo reperire manodopera, può in parte essere costituita dall'utilizzare dei lavoratori anziani intenzionati alla prosecuzione dell'attività lavorativa e che, però, non appaiono beneficiare delle tipologie contrattuali flessibili adottate e proprio per questo continuano a ridurre la loro quota ufficiale nella popolazione attiva.
        Si è definito "potenziale" questo serbatoio di lavoratori poiché tutto l'interesse per i pensionati in condizione di continuare a lavorare o di tornare alla vita produttiva è seriamente ostacolato dalla disciplina vigente in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nonché dalla mancanza di una seria politica di incentivi.
        Le stesse disposizioni in materia di limiti di cumulo tra pensione e reddito, pensate per favorire l'occupazione, penalizzano fortemente i pensionati, scoraggiandoli dall'intraprendere attività lavorative e - indirettamente - finiscono per spingere sia il lavoratore sia il datore di lavoro ad incentivare il fenomeno del lavoro sommerso.
        Si è ritenuto, dunque, necessario proporre una norma che - pur salvaguardando coloro che sono in cerca di occupazione, attraverso la verifica preventiva e documentata della mancanza di lavoratori iscritti negli elenchi delle strutture pubbliche per l'impiego - consente alle imprese di poter assumere lavoratori pensionati ed a questi ultimi di veder soddisfatta la legittima esigenza di continuare a dare un apporto attivo alla società.
        I benefìci a favore dei datori di lavoro sono individuati nel versamento di una contribuzione ridotta e riferita alle sole voci legate alle prestazioni effettivamente fruibili dai lavoratori interessati: permangono, dunque, gli accantonamenti a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Fondo garanzia trattamento fine rapporto, mentre è previsto il mancato versamento delle aliquote dovute all'indennità di disoccupazione, all'indennità di malattia, alla cassa integrazione guadagni, agli assegni familiari e di maternità; infatti, queste prestazioni previdenziali non rivestono più interesse per i lavoratori pensionati.
        I benefìci a favore di questi ultimi sono individuati, per quanto riguarda i lavoratori occupati in lavori agricoli precari e in attività stagionali del terziario, nell'abolizione del divieto di cumulo tra il reddito da pensione e quello derivante dalla prestazione stagionale - quest'ultimo di modesta entità, vista la durata della prestazione stessa. Per quanto attiene i lavoratori pensionati occupati presso le imprese industriali ed artigianali, si è proposto di estendere a tutti i pensionati, dunque anche a coloro che fruiscono del trattamento di anzianità, quanto è attualmente disposto in materia di cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro dipendente per i titolari di pensioni di vecchiaia ovvero la totale cumulabilità.
        La retribuzione finale derivante dal cumulo dei redditi non viene assoggettata a trattenute di alcun genere, ma la relativa tassazione fiscale viene mantenuta ferma, per motivi di equità, a quella di tutti i cittadini.
        La presente proposta di legge è senza dubbio un contributo concreto alla soluzione di un problema complesso quale quello della riforma del mercato del lavoro; "il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno", diceva Voltaire e si può aggiungere che è compito di una democrazia matura, dal punto di vista economico e sociale, valorizzare le aspirazioni dei propri cittadini dando loro modo di contribuire alla crescita del proprio Paese.




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