XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1796
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta principalmente a favorire l'emersione delle forme di
lavoro irregolari.
La lotta al lavoro sommerso o "nero" è uno degli elementi
fondamentali del programma dei primi cento giorni del secondo
Governo Berlusconi. Il motivo è facilmente intuibile se si
guardano le cifre: nel nostro Paese la percentuale dei
lavoratori irregolari costituisce il 23 per cento circa del
totale della forza lavoro, mentre l'incidenza dell'economia
sommersa sul prodotto interno lordo, in altre parole la
ricchezza prodotta dall'Italia, si attesta su valori vicini al
30 per cento.
E' ugualmente un dato di fatto che le soluzioni finora
adottate per arginare le conseguenze economiche e sociali di
questo fenomeno si sono rivelate insufficienti, perché
ispirate alla logica del condono, sulla quale il precedente
Governo aveva incentrato l'istituito del contratto di
riallineamento contributivo.
La verità è che bisogna agire sui fattori strutturali di
ostacolo all'emersione e proprio in questo senso va la
presente proposta di legge.
Duplice l'ordine dei motivi dai quali il presente
provvedimento prende spunto: da un lato le difficoltà
manifestate dalle aziende agricole, dalle ditte del terziario
e dalle imprese industriali ed artigianali nel reperire la
manodopera necessaria per l'espletamento delle loro attività
stagionali e dall'altra l'effettiva disponibilità di un
potenziale "serbatoio" di forza-lavoro costituito da coloro
che hanno raggiunto la pensione di anzianità e di
vecchiaia.
La soluzione alla grave crisi del mercato del lavoro,
particolarmente avvertita nelle regioni settentrionali dove è
difficilissimo reperire manodopera, può in parte essere
costituita dall'utilizzare dei lavoratori anziani intenzionati
alla prosecuzione dell'attività lavorativa e che, però, non
appaiono beneficiare delle tipologie contrattuali flessibili
adottate e proprio per questo continuano a ridurre la loro
quota ufficiale nella popolazione attiva.
Si è definito "potenziale" questo serbatoio di lavoratori
poiché tutto l'interesse per i pensionati in condizione di
continuare a lavorare o di tornare alla vita produttiva è
seriamente ostacolato dalla disciplina vigente in materia di
cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nonché dalla mancanza
di una seria politica di incentivi.
Le stesse disposizioni in materia di limiti di cumulo tra
pensione e reddito, pensate per favorire l'occupazione,
penalizzano fortemente i pensionati, scoraggiandoli
dall'intraprendere attività lavorative e - indirettamente -
finiscono per spingere sia il lavoratore sia il datore di
lavoro ad incentivare il fenomeno del lavoro sommerso.
Si è ritenuto, dunque, necessario proporre una norma che -
pur salvaguardando coloro che sono in cerca di occupazione,
attraverso la verifica preventiva e documentata della mancanza
di lavoratori iscritti negli elenchi delle strutture pubbliche
per l'impiego - consente alle imprese di poter assumere
lavoratori pensionati ed a questi ultimi di veder soddisfatta
la legittima esigenza di continuare a dare un apporto attivo
alla società.
I benefìci a favore dei datori di lavoro sono individuati
nel versamento di una contribuzione ridotta e riferita alle
sole voci legate alle prestazioni effettivamente fruibili dai
lavoratori interessati: permangono, dunque, gli accantonamenti
a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del
Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del
Fondo garanzia trattamento fine rapporto, mentre è previsto il
mancato versamento delle aliquote dovute all'indennità di
disoccupazione, all'indennità di malattia, alla cassa
integrazione guadagni, agli assegni familiari e di maternità;
infatti, queste prestazioni previdenziali non rivestono più
interesse per i lavoratori pensionati.
I benefìci a favore di questi ultimi sono individuati, per
quanto riguarda i lavoratori occupati in lavori agricoli
precari e in attività stagionali del terziario,
nell'abolizione del divieto di cumulo tra il reddito da
pensione e quello derivante dalla prestazione stagionale -
quest'ultimo di modesta entità, vista la durata della
prestazione stessa. Per quanto attiene i lavoratori pensionati
occupati presso le imprese industriali ed artigianali, si è
proposto di estendere a tutti i pensionati, dunque anche a
coloro che fruiscono del trattamento di anzianità, quanto è
attualmente disposto in materia di cumulabilità tra reddito da
pensione e reddito da lavoro dipendente per i titolari di
pensioni di vecchiaia ovvero la totale cumulabilità.
La retribuzione finale derivante dal cumulo dei redditi
non viene assoggettata a trattenute di alcun genere, ma la
relativa tassazione fiscale viene mantenuta ferma, per motivi
di equità, a quella di tutti i cittadini.
La presente proposta di legge è senza dubbio un contributo
concreto alla soluzione di un problema complesso quale quello
della riforma del mercato del lavoro; "il lavoro allontana da
noi tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno", diceva
Voltaire e si può aggiungere che è compito di una democrazia
matura, dal punto di vista economico e sociale, valorizzare le
aspirazioni dei propri cittadini dando loro modo di
contribuire alla crescita del proprio Paese.