XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1796




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI IN LAVORI AGRICOLI PRECARI ED IN ATTIVITA' STAGIONALI DEL
SETTORE TERZIARIO


Art. 1

(Finalità).

        1. Al fine di agevolare il reperimento del personale necessario alle attività periodiche delle aziende agricole, nonché alle attività stagionali del settore terziario, sono concessi incentivi economici a favore dei datori di lavoro che procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme di essa sostitutive.


Art. 2

(Attività destinatarie di incentivi).

        1. Le attività destinatarie degli incentivi di cui all'articolo 1 sono:

            a) l'occupazione precaria in agricoltura consistente in una o più prestazioni di durata complessiva non superiore alle 51 giornate nell'anno solare e relative a tutte le attività agricole di breve durata e stagionali, o a singole fasi lavorative di esse, nonché la sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto;

            b) le attività stagionali del terziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, aventi una durata non superiore a sei mesi, ovvero a nove mesi se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.


Art. 3.

(Accesso agli incentivi).

        1. L'accesso agli incentivi economici di cui all'articolo 1 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi redatti dalle direzioni provinciali del lavoro.
        2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro sono tenuti a presentare alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data presunta di inizio delle attività. La citata direzione provinciale del lavoro rende pubblica la richiesta di personale ed, accertata la mancanza di lavoratori, ne da comunicazione alle aziende interessate e agli istituti previdenziali competenti almeno quindici giorni prima dell'inizio presunto delle attività. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigente in materia fiscale.


Art. 4.

(Incentivi).

        1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 1 consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro con una conseguente rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione ai sensi del comma 4 del presente articolo.
        2. In deroga alla disciplina vigente i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali a titolo di contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le assicurazioni infortuni gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
        3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo 1, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo.
        4. In deroga alla disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di essa sostitutive, i lavoratori assunti ai sensi della presente legge possono cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro e sono totalmente esentati dal versamento dei relativi contribuiti.


Art. 5.

(Ditte individuali).

        1. I datori di lavoro titolari di ditte individuali possono beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, anche nel caso dell'assunzione di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, ai sensi di quanto disciplinato all'articolo 3, comma 2.


Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI
PRESSO IMPRESE


Art. 6.

(Finalità).

        1. Al fine di agevolare il reperimento di personale per le attività delle imprese industriali ed artigianali, sono concessi incentivi economici a favore delle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità ed equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme di essa sostitutive.


Art. 7.

(Accesso agli incentivi).

        1. L'accesso agli incentivi economici previsti all'articolo 6 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi redatti dalle direzioni provinciali del lavoro.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese sono tenute a presentare alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente una richiesta di reperimento del personale. Le condizioni di lavoro offerte devono essere conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e riguardare rapporti a termine, anche a tempo parziale, di durata non superiore ai dodici mesi, rinnovabili una sola volta e per un periodo pari o inferiore a quello iniziale. La citata direzione provinciale del lavoro rende pubblica la richiesta di personale ed, accertata entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta la mancanza di lavoratori, ne da comunicazione alle aziende interessate e agli istituti previdenziali competenti. Le assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 6, sono effettuate nominativamente dai datori di lavoro i quali applicano agli assunti le condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché dalla legislazione vigenti in materia fiscale.


Art. 8.

(Incentivi).

        1. Gli incentivi economici di cui al presente capo consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro con una conseguente rideterminazione delle prestazioni previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo tra il reddito da lavoro e la pensione di cui al comma 4.
        2. In deroga alla disciplina vigente, i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'INAIL e per il Fondo garanzia trattamento fine rapporto.
        3. In deroga alla disciplina vigente in materia di prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo 6, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo.
        4. In deroga alla disciplina vigente in materia di cumulo tra redditi da lavoro e pensione, per i lavoratori assunti ai sensi del presente capo, la quota della pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente.



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