XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1796
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI IN
LAVORI AGRICOLI PRECARI ED IN ATTIVITA' STAGIONALI DEL
SETTORE TERZIARIO
Art. 1
(Finalità).
1. Al fine di agevolare il reperimento del personale
necessario alle attività periodiche delle aziende agricole,
nonché alle attività stagionali del settore terziario, sono
concessi incentivi economici a favore dei datori di lavoro che
procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di
trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità ed
equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
o delle forme di essa sostitutive.
Art. 2
(Attività destinatarie di incentivi).
1. Le attività destinatarie degli incentivi di cui
all'articolo 1 sono:
a) l'occupazione precaria in agricoltura
consistente in una o più prestazioni di durata complessiva non
superiore alle 51 giornate nell'anno solare e relative a tutte
le attività agricole di breve durata e stagionali, o a singole
fasi lavorative di esse, nonché la sostituzione di personale
assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione
del posto;
b) le attività stagionali del terziario di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modificazioni, aventi una durata non
superiore a sei mesi, ovvero a nove mesi se previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Art. 3.
(Accesso agli incentivi).
1. L'accesso agli incentivi economici di cui all'articolo
1 è subordinato al preventivo accertamento della mancanza di
lavoratori di pari qualifica iscritti negli elenchi redatti
dalle direzioni provinciali del lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro sono
tenuti a presentare alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente una richiesta di reperimento del
personale, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla
data presunta di inizio delle attività. La citata direzione
provinciale del lavoro rende pubblica la richiesta di
personale ed, accertata la mancanza di lavoratori, ne da
comunicazione alle aziende interessate e agli istituti
previdenziali competenti almeno quindici giorni prima
dell'inizio presunto delle attività. Le assunzioni dei
lavoratori di cui all'articolo 1 sono effettuate
nominativamente dai datori di lavoro i quali applicano agli
assunti le condizioni retributive e normative previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria nonché
dalla legislazione vigente in materia fiscale.
Art. 4.
(Incentivi).
1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 1
consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote
contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro con
una conseguente rideterminazione delle prestazioni
previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo
tra il reddito da lavoro e la pensione ai sensi del comma 4
del presente articolo.
2. In deroga alla disciplina vigente i datori di lavoro
sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali
a titolo di contributo per il fondo pensioni lavoratori
dipendenti e per le assicurazioni infortuni gestite
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
3. In deroga alla disciplina vigente in materia di
prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i
lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo
1, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da
quelle previste al comma 2 del presente articolo.
4. In deroga alla disciplina vigente in materia di
trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme di essa sostitutive, i lavoratori
assunti ai sensi della presente legge possono cumulare il
reddito da pensione con il reddito da lavoro e sono totalmente
esentati dal versamento dei relativi contribuiti.
Art. 5.
(Ditte individuali).
1. I datori di lavoro titolari di ditte individuali
possono beneficiare degli incentivi di cui alla presente
legge, anche nel caso dell'assunzione di parenti entro il
terzo grado e di affini entro il secondo grado, ai sensi di
quanto disciplinato all'articolo 3, comma 2.
Capo II
DISCIPLINA IN MATERIA DI LAVORATORI PENSIONATI OCCUPATI
PRESSO IMPRESE
Art. 6.
(Finalità).
1. Al fine di agevolare il reperimento di personale per
le attività delle imprese industriali ed artigianali, sono
concessi incentivi economici a favore delle imprese che
procedono all'assunzione di lavoratori in godimento di
trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità ed
equivalenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
o delle forme di essa sostitutive.
Art. 7.
(Accesso agli incentivi).
1. L'accesso agli incentivi economici previsti
all'articolo 6 è subordinato al preventivo accertamento della
mancanza di lavoratori di pari qualifica iscritti negli
elenchi redatti dalle direzioni provinciali del lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese sono tenute a
presentare alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente una richiesta di reperimento del
personale. Le condizioni di lavoro offerte devono essere
conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria e riguardare rapporti a termine, anche
a tempo parziale, di durata non superiore ai dodici mesi,
rinnovabili una sola volta e per un periodo pari o inferiore a
quello iniziale. La citata direzione provinciale del lavoro
rende pubblica la richiesta di personale ed, accertata entro
un mese dalla presentazione della relativa richiesta la
mancanza di lavoratori, ne da comunicazione alle aziende
interessate e agli istituti previdenziali competenti. Le
assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 6, sono
effettuate nominativamente dai datori di lavoro i quali
applicano agli assunti le condizioni retributive e normative
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria nonché dalla legislazione vigenti in materia
fiscale.
Art. 8.
(Incentivi).
1. Gli incentivi economici di cui al presente capo
consistono nella riduzione del 50 per cento delle aliquote
contributive previdenziali a carico dei datori di lavoro con
una conseguente rideterminazione delle prestazioni
previdenziali spettanti e la modifica del computo del cumulo
tra il reddito da lavoro e la pensione di cui al comma 4.
2. In deroga alla disciplina vigente, i datori di lavoro
sono tenuti al versamento delle sole trattenute previdenziali
previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il
Fondo assicurazioni infortuni gestiti dall'INAIL e per il
Fondo garanzia trattamento fine rapporto.
3. In deroga alla disciplina vigente in materia di
prestazioni previdenziali, i periodi di lavoro in cui i
lavoratori pensionati svolgono le attività di cui all'articolo
6, non danno diritto alla percezione di prestazioni diverse da
quelle previste al comma 2 del presente articolo.
4. In deroga alla disciplina vigente in materia di cumulo
tra redditi da lavoro e pensione, per i lavoratori assunti ai
sensi del presente capo, la quota della pensione è totalmente
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente.