XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1795




        Onorevoli Colleghi! - A distanza di oltre mezzo secolo dagli ultimi eventi bellici si ritiene doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento l'irrisolta problematica che riguarda i grandi invalidi di guerra, con particolare riferimento agli affetti da cecità assoluta e permanente, invalidità questa che l'Organizzazione mondiale della sanità pone al primo posto nella classifica delle infermità. I ciechi di guerra in Italia sono circa 1.200 (un numero esiguo), dei quali circa 250 affetti anche da amputazione di un arto e circa 40 affetti anche da amputazione di entrambi gli arti superiori o inferiori. Tali soggetti, oltre che dalla cecità, nella maggior parte dei casi sono affetti anche di altre mutilazioni e patologie varie di carattere vicariante o interdipendente dall'invalidità primaria, tanto gravi da causare la perdita della valenza sociale e della autotutela psico-fisica personale. L'integrazione interrelazionale e la sorveglianza continua di questi soggetti richiedono un'assistenza con turni di personale particolarmente idoneo, i cui oneri non possono essere sostenuti con gli emolumenti pensionistici attuali. Pertanto si ritiene equa l'istituzione di un assegno adeguato a fare fronte agli oneri reali che la gestione di una simile condizione comporta. I Capi dello Stato succedutisi hanno sempre dato particolare rilievo a coloro che, in guerra o a causa della guerra, hanno portato il loro alto contributo a favore della Patria. Anche l'attuale Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione del ripristino della festa nazionale della Repubblica, ha voluto sottolineare il valore di quei cittadini che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per le istituzioni. Pertanto, con la presente proposta di legge si propone:

                a) l'adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e dell'assegno per cumulo di infermità di cui alla tabella F, allegata al medesimo testo unico;

                b) l'istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi invalidi di guerra.

        Altro grave problema rimasto irrisolto è quello della pensione di reversibilità al coniuge superstite, agli orfani ed ai collaterali che hanno assistito il grande invalido, il cui importo, ai sensi della tabella G di cui al citato testo unico n. 915 del 1978, è divenuto ormai di valore quasi simbolico. Si devono pertanto tenere in maggiore considerazione le vedove ed i vedovi dei grandi invalidi che per una intera vita, con spirito di abnegazione, si sono prodigati in cure e sostegno morale per i propri coniugi; a queste donne ed a questi uomini che hanno dato alla società un grande contributo di valori morali e materiali si deve permettere di poter vivere dignitosamente. Si propone pertanto la concessione di un assegno supplementare nella misura del 50 per cento del trattamento, di cui alle tabelle C, E ed F allegate al citato testo unico, già fruito dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani che vivendo con il grande invalido e coadiuvandolo sono impediti nelle normali relazioni interpersonali compromettendo fortemente anche i rapporti lavorativi.
        L'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede per i grandi invalidi assegni annui per cure climatiche. Poiché la legislazione regionale ha fatto sorgere discriminazioni di trattamento, al fine di riportare equità è necessaria l'istituzione di un assegno sostitutivo, erogato dallo Stato, omogeneo in tutto il territorio nazionale.
        L'onere derivante dalla presente proposta di legge non comporta un particolare aggravio aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
        Va tenuto presente che è trascorso oltre un cinquantennio senza che la categoria dei grandi invalidi abbia avuto un riconoscimento equo; pertanto, si raccomanda vivamente al Parlamento di provvedere all'approvazione della presente proposta di legge il più sollecitamente possibile.




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