XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1795




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla
tabella E e dell'assegno per cumulo di infermità di cui
alla tabella F allegate al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra).

        1. Gli importi di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", sono aumentati del 25 per cento con decorrenza dal 1^ gennaio 2001, e di un ulteriore 25 per cento con decorrenza dal 1^ gennaio 2002.
        2. Gli importi di cui alla tabella F, allegata al testo unico, sono aumentati del 50 per cento con decorrenza dal 1^ gennaio 2001.
        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella F-1 allegata al testo unico non si applica ai grandi invalidi di guerra.


Art. 2.

(Istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita
della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi
invalidi di guerra).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E allegata al testo unico, per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela psicofisica ed allo scopo di fare fronte alle spese per la gestione delle normali relazioni interpersonali e per l'assistenza necessaria, è istituito, a titolo risarcitorio, un assegno mensile da corrispondere, su domanda degli interessati, nelle seguenti misure:

                a) ai grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere a) ed a-bis) della tabella E allegata al testo unico affetti da cecità bilaterale assoluta permanente accompagnate da amputazione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita di due mani o due piedi, o dalla mancata funzione dei quattro arti assieme o dalla perdita anatomica od altra mutilazione od infermità psicofisica ugualmente inficiante, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di quattro accompagnatori;

                b) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, che per causa di guerra abbiano riportato anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la perdita funzionale di un arto od altra mutilazione od infermità psicofisica ugualmente inficiante, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di tre accompagnatori;

                c) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 10, della tabella E allegata al testo unico, è liquidato mensilmente un importo pari al costo necessario per l'assunzione di due accompagnatori.


Art. 3.

(Trattamento economico per il coniuge superstite e gli
orfani dei grandi invalidi di guerra).

        1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2001, ai coniugi superstiti di grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E allegata al testo unico, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi della normativa vigente, un assegno supplementare nella misura del 50 per cento degli assegni previsti dalle tabelle C, E ed F allegate al testo unico, aggiornati agli importi percepiti da grandi invalidi aventi lo stesso grado di infermità posseduto dal dante causa.
        2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto e prestato assistenza al genitore, è concesso, a domanda e con decorrenza dal 1^ gennaio 2001, un assegno pari al 50 per cento degli importi previsti alle tabelle C, E ed F allegate al testo unico, aggiornati agli importi percepiti da grandi invalidi viventi aventi lo stesso grado di infermità del dante causa.


Art. 4.

(Istituzione della quattordicesima
mensilità).

        1. Nell'ambito delle prestazioni sanitarie specifiche di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sostituzione dell'assegno per cure climatico-terapiche, per i grandi invalidi di guerra ascritte alle lettere a) ed a-bis) della tabella E allegata al testo unico, è istituita una quattordicesima mensilità, da corrispondere contestualmente alla rata del mese di giugno di ciascun anno, d'importo pari ad una mensilità.


Art. 5.

(Assistenza sanitaria,
protesica e farmaceutica).

        1. Ai soggetti ascritti alla lettera a), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, affetti anche da cumulo di infermità, per le grandi necessità che tali stati implicano, è concesso in caso di ricovero ospedaliero di trascorrere gratuitamente la degenza in camera singola unitamente ad un accompagnatore scelto dal grande invalido.
        2. Ai grandi invalidi di guerra, ascritti alla lettera a), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, è concessa l'assistenza ospedaliera, protesica e farmaceutica totale e complementare gratuita.

Art. 6.

(Onorificenze).

        1. Per le alte benemerenze acquisite, al sacrificio sofferto e l'esempio fornito, è concessa a tutti i ciechi di guerra la croce di cavaliere della Repubblica italiana.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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