XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1793
Onorevoli Colleghi! - Dopo circa sedici anni di
precariato nelle liste dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (alcuni, infatti, prestano la propria opera
dal lontano 1986) e a distanza di molti anni dall'approvazione
e dalla piena operatività delle liste speciali, i medici
titolari di incarico fiduciario con l'INPS (oltre 1.550 in
Italia) non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di una
posizione giuridica che permetta loro di poter svolgere la
professione con una retribuzione adeguata e con tutti i
presupposti giuridici e pensionistici propri della loro
attività. Il rapporto con l'INPS non permette, infatti, ai
medici di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa anche
di collaborazione coordinata e continuativa con altro datore
di lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico che
svolge la propria attività presso l'INPS non ha la possibilità
di un impegno nella libera professione. Di contro, il medico è
retribuito "a prestazione", ed ha l'obbligo di reperibilità e
di disponibilità nei giorni feriali e festivi senza alcuna
retribuzione. Oltre a ciò, tale medico non ha alcun
trattamento integrativo e deve sopportare una serie di costi
aggiuntivi, quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro,
l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi lesi
durante l'espletamento della prestazione e la contribuzione
pensionistica. L'INPS, inoltre, ha poteri di controllo e
sanzionatori e non è obbligato a garantire un numero minimo di
visite per sanitario su base giornaliera. Pur essendo
l'incarico a tempo indeterminato, l'Istituto non si obbliga a
garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario
impiegato, predetermina il trattamento economico ed assegna i
controlli da eseguire nella fascia oraria di reperibilità.
L'INPS, da ultimo, è esonerato dal garantire la dignità del
medico impiegato per quanto attiene alla comunità tipologica
dei controlli assegnati, alla regolamentazione formale della
sede di appartenenza ed alle modalità di accesso alla stessa
da parte dei medici. E', quindi, necessario che l'Istituto
assicuri ai medici un adeguato trattamento retributivo e tutte
quelle garanzie giuridiche e pensionistiche che derivano da un
regolare contratto di lavoro.
Nella presente proposta di legge, si è scelto come punto
di riferimento il contratto di lavoro in convenzione che i
medici del Servizio sanitario nazionale stipulano con le
aziende sanitarie locali, perché per alcuni aspetti risulta
simile al rapporto di lavoro previsto per i medici dell'INPS.
Infatti una serie di requisiti, quali il collegamento
dell'attività svolta con i fini istituzionali dell'ente,
l'esclusività del rapporto di lavoro, il carattere
continuativo e non episodico della prestazione e la
collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente,
nonché il controllo che l'Istituto esercita sui medici,
rendono il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il
SSN assimilabile a quello dei medici fiscali dell'INPS.
Il richiamo contenuto nella proposta di legge all'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intende essere un
preciso riferimento di garanzia normativa ed economica a
favore dei medici dell'INPS, in quanto tale articolo prevede
che i citati presupposti contrattuali siano garantiti
sull'intero territorio nazionale ai medici delle ASL, in
seguito a convenzioni del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. E' prevista, comunque, la possibilità per quei
medici in servizio, qualora non ritenessero vantaggioso tale
trattamento normativo ed economico, di scegliere se passare al
nuovo contratto o meno. Infatti la proposta di legge prevede
che tale regime trovi attuazione solo per coloro che opteranno
per tale scelta. Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida
approvazione della presente proposta di legge.