XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1793
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si
impegna a garantire al personale medico, titolare di incarico
per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio
presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della
presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto
per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati
con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2.
1. E' riconosciuto al personale medico in servizio di cui
al comma 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime
contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio
sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 3.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini
giuridici e di anzianitą, dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed ai fini economici dalla data di
effettivo inizio di svolgimento delle funzioni, salvo gli
effetti di cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per
l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e
non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della
medesima.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.