XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1792
Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'entrata in vigore
della legge n. 40 del 1998 (e del conseguente testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) - che, com'è noto,
ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una
disciplina complessiva volta al contrasto dell'immigrazione
clandestina e a definire flussi di ingresso legali, nonché
misure di integrazione sociale per i cittadini stranieri non
comunitari - sono state presentate nella XIII legislatura una
serie di proposte modificative da parte delle opposizioni.
Tra queste proposte si procedeva prioritariamente
all'esame dell'A.C. n. 5808, che veniva approvato dall'Aula
con significative modifiche rispetto al testo originario.
Lo spirare del termine della legislatura non consentiva
l'esame da parte del Senato della Repubblica del testo già
approvato dalla Camera dei deputati.
La scelta dell'attuale Governo di presentare un proprio
disegno di legge di modifica del citato testo unico
sull'immigrazione si iscrive nella scia delle proposte di
modifica presentate nella XIII legislatura, e quindi nella
ostinata volontà di contestarne l'impianto normativo sulla
base di elementi generici, senza alcun approfondimento nel
merito, e soprattutto con argomentazioni dense di pregiudizi
ideologici.
Rimane ferma la nostra convinzione, e cioè che la
normativa introdotta dal testo unico dell'immigrazione sia una
normativa buona e che, nonostante il breve tempo intercorso
dalla sua entrata in vigore, abbia sortito risultati
incoraggianti, apprezzabili sotto il profilo statistico e
comparativo.
Rimane altresì ferma la nostra convinzione per cui le
leggi prima di venire modificate debbano essere applicate. E'
necessario, infatti, un tempo per la assimilazione culturale
delle nuove disposizioni che nel caso del testo unico
sull'immigrazione sono state di assoluto rilievo. Basta
pensare al sistema delle espulsioni amministrative che sono
passate dalla mera intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro 15 giorni, all'accompagnamento immediato e
coattivo alle frontiere. E' necessario, inoltre, un tempo per
la realizzazione delle strutture - vale la pena di ricordare
in proposito, per il solo profilo del contrasto della
immigrazione clandestina, la istituzione dei centri di
permanenza temporanea che ancora non sono presenti in misura
sufficiente né adeguata - e per lo sviluppo di quelle
politiche di cooperazione internazionale, e segnatamente degli
accordi di riammissione, che sono uno snodo essenziale per la
efficacia dei respingimenti e delle espulsioni.
Pur tuttavia, dinanzi alle manifestate intenzioni del
Governo di non svolgere le funzioni prevalenti dell'esecutivo
di attuazione delle leggi, di cui, per quanto detto, c'è
bisogno, bensì di proporre modifiche legislative delle quali è
discutibile la stessa efficacia, intendiamo dimostrare che
anche su questo terreno siamo disposti ad affrontare il
dibattito nel merito per il quale proponiamo contenuti
alternativi.
Non v'è dubbio, infatti, che le disposizioni legislative
possono sempre essere migliorate ed in questo senso ci sembra
di poter ripresentare, confermandone il contenuto, la citata
proposta approvata dalla Camera dei deputati nella XIII
legislatura il 20 dicembre 2000, la quale contiene modifiche
che, senza snaturare l'impianto del citato testo unico, ne
comportano un rafforzamento.
L'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della proposta
recepiscono in forma di legge l'iniziativa contenuta nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto
2000, con la quale è stato istituito un coordinamento
interministeriale al più alto livello, presieduto dallo stesso
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è stata prevista la
partecipazione delle regioni e degli enti locali, insieme alle
parti sociali e alle associazioni maggiormente impegnate in
materia, al processo decisionale relativo all'emanazione dei
"decreti-flussi" attraverso la forma della consultazione, già
prevista dalla legge per il solo documento di
programmazione.
Con il comma 1 dell'articolo 2, invece, si vuole ridurre
da tre a due anni lo spazio temporale di riferimento del
documento di programmazione.
Il comma 1 dell'articolo 3 definisce in maniera chiara e
precisa l'entità dei mezzi finanziari necessari per poter
accedere nel nostro Paese.
Con il comma 1 dell'articolo 4 si introduce una specifica
fattispecie penale riguardante il falso documentale relativo
al permesso di soggiorno negli atti presupposti. Il comma 2
dell'articolo 4 facilita l'ingresso nel mercato del lavoro
sebbene nell'ambito delle quote, attraverso la conversione del
titolo previsto dalla prestazione di garanzia.
L'articolo 5 rende obbligatoria la identificazione
materiale attraverso i rilievi fotodattiloscopici di soggetti
privi di documenti di identità.
L'articolo 6 introduce misure di coordinamento nei
controlli di frontiera marittima ad opera del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, e
individua nel Ministro dell'interno l'autorità deputata a
promuovere il coordinamento con le altre autorità europee
nell'ambito dello spazio di Schengen.
L'articolo 7 prevede un'ipotesi autonoma di reato per il
traffico di esseri umani per fini di prostituzione, per
l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza in Italia in
violazione delle disposizioni del testo unico
sull'immigrazione.
L'articolo 8 introduce tre diversi articoli tutti inerenti
il contrasto dell'immigrazione clandestina e il rafforzamento
degli strumenti a disposizione della polizia giudiziaria. La
prima di tali disposizioni (l'articolo 12-bis), sebbene
redatta in termini generali, riguarda l'esigenza di accertare
nel procedimento penale l'identità personale e la nazionalità
dei soggetti sottoposti al procedimento, al fine di evitare
l'abuso dei benefìci previsti dalla legge attraverso la
mancata individuazione dei precedenti penali, e di procedere
effettivamente all'espulsione qualora si tratti di stranieri.
La seconda disposizione (l'articolo 12-ter) consente
alla polizia giudiziaria di infiltrarsi nelle organizzazioni
criminali dei trafficanti di esseri umani, escludendone la
punibilità in caso di operazioni simulate.
La terza disposizione (l'articolo 12-quater)
consente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di
ritardare i provvedimenti di arresto, fermo e sequestro per
fini investigativi, secondo procedure già note nel nostro
ordinamento per i delitti di traffico di sostanze
stupefacenti, per il riciclaggio e per altri delitti per i
quali queste tecniche si sono rivelate particolarmente
efficaci.
L'articolo 9 prevede che la misura dell'espulsione, una
volta che sia stato richiesto l'intervento del giudice, non
possa essere adottata fino a quando questi non si sia
pronunziato.
L'articolo 10 riguarda la possibilità per il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di promuovere progetti
integrati per l'impiego di cittadini extracomunitari nella
tutela ecologica del territorio italiano ovvero di approvare
analoghi progetti promossi da enti pubblici o privati.
L'articolo 11, infine, propone la modifica della sanzione
penale prevista all'articolo 22, comma 10, del testo unico,
per il caso di datori di lavoro che occupino alle proprie
dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno
trasformando la contravvenzione, attualmente prevista, in
delitto e aggiungendo la pena accessoria del sequestro
temporaneo dell'esercizio dell'impresa per quindici giorni.
L'articolo 12 prevede un'ulteriore misura di facilitazione
nella conversione dei titoli di soggiorno al fine di impedire
che vi possa essere una regressione in clandestinità dello
straniero legalmente soggiornante in Italia.
La nostra posizione è quella di chi è consapevole, non
solo della complessità della materia, ma anche di aver
introdotto una buona legge che rafforza il contrasto, regola
più efficacemente gli ingressi e favorisce l'inserimento
sociale.
Risulta a nostro avviso frettoloso e incomprensibile
procedere a modifiche essenziali mentre la legge comincia a
dispiegare i suoi effetti.
Sul piano del contrasto valgono i dati sui rimpatri
effettivamente eseguiti: sono stati 9.365 dal 1^ gennaio al 26
marzo 1998, ma subito dopo l'entrata in vigore della legge si
sono impennati a 11.182 dal 27 marzo al 30 giugno 1998 e a ben
33.588 dal 1^ luglio al 31 dicembre 1998, per diventare 72.392
nel 1999 e ben 56.297 nei soli primi dieci mesi del 2000. Allo
stesso modo sono ancora pochi, ma incoraggianti, i dati
relativi al decreto sui flussi che solo per l'anno 2000 hanno
potuto vedere la piena applicazione di tutti gli istituti, a
seguito della entrata in vigore del regolamento di attuazione
del testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale nel novembre del 1999. In particolare
per l'istituto dello sponsor, di cui il Governo intende
proporre l'abolizione va evidenziato che è stato previsto per
la prima volta solo nel "decreto-flussi" del 2000 e che i
controlli sulla corretta applicazione dell'istituto erano già
programmati per il 2001 dal documento di programmazione dei
flussi 2001-2003. E' chiaro, quindi, che il Governo intende
procedere all'abolizione dell'istituto senza aver svolto
nessuna verifica sulla utilità e sulla efficacia dell'istituto
medesimo, ma solo sulla base di pregiudizi ideologici. Per
quanto riguarda la maggiore integrazione sociale, vale la pena
di ricordare solo un dato: sono ben 119 mila gli alunni
stranieri che nel 1999-2000 hanno frequentato le scuole
italiane.
Queste, fra le altre, sono le ragioni che ci inducono a
non interrompere un percorso lungo, faticoso, ma proficuo, che
l'Italia ha avviato con la legge n. 40 del 1998, poi confluita
nel testo unico sull'immigrazione, apprezzata anche in Europa,
tanto che, vale la pena ricordarlo, il nostro ingresso nel
sistema di Schengen fu approvato tra il 26 ottobre 1997 e il
1^ aprile 1998, ovverosia proprio mentre il Parlamento
approvava quella legge.
Il risultato di tale atteggiamento e di tale lavoro è il
testo che la Camera dei deputati ha approvato il 20 dicembre
del 2000 e che il Senato della Repubblica non è riuscito ad
approvare prima della fine della scorsa legislatura. Con la
presente proposta di legge riproponiamo quel testo nella
medesima formulazione anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 107 del Regolamento della Camera dei deputati e
ne chiediamo l'approvazione, convinti che il fenomeno
dell'immigrazione sia una questione troppo seria e troppo
importante per affrontarla con scorciatoie demagogiche e
dannose per il nostro Paese.