XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1792




        Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 (e del conseguente testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) - che, com'è noto, ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una disciplina complessiva volta al contrasto dell'immigrazione clandestina e a definire flussi di ingresso legali, nonché misure di integrazione sociale per i cittadini stranieri non comunitari - sono state presentate nella XIII legislatura una serie di proposte modificative da parte delle opposizioni.
        Tra queste proposte si procedeva prioritariamente all'esame dell'A.C. n. 5808, che veniva approvato dall'Aula con significative modifiche rispetto al testo originario.
        Lo spirare del termine della legislatura non consentiva l'esame da parte del Senato della Repubblica del testo già approvato dalla Camera dei deputati.
        La scelta dell'attuale Governo di presentare un proprio disegno di legge di modifica del citato testo unico sull'immigrazione si iscrive nella scia delle proposte di modifica presentate nella XIII legislatura, e quindi nella ostinata volontà di contestarne l'impianto normativo sulla base di elementi generici, senza alcun approfondimento nel merito, e soprattutto con argomentazioni dense di pregiudizi ideologici.
        Rimane ferma la nostra convinzione, e cioè che la normativa introdotta dal testo unico dell'immigrazione sia una normativa buona e che, nonostante il breve tempo intercorso dalla sua entrata in vigore, abbia sortito risultati incoraggianti, apprezzabili sotto il profilo statistico e comparativo.
        Rimane altresì ferma la nostra convinzione per cui le leggi prima di venire modificate debbano essere applicate. E' necessario, infatti, un tempo per la assimilazione culturale delle nuove disposizioni che nel caso del testo unico sull'immigrazione sono state di assoluto rilievo. Basta pensare al sistema delle espulsioni amministrative che sono passate dalla mera intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni, all'accompagnamento immediato e coattivo alle frontiere. E' necessario, inoltre, un tempo per la realizzazione delle strutture - vale la pena di ricordare in proposito, per il solo profilo del contrasto della immigrazione clandestina, la istituzione dei centri di permanenza temporanea che ancora non sono presenti in misura sufficiente né adeguata - e per lo sviluppo di quelle politiche di cooperazione internazionale, e segnatamente degli accordi di riammissione, che sono uno snodo essenziale per la efficacia dei respingimenti e delle espulsioni.
        Pur tuttavia, dinanzi alle manifestate intenzioni del Governo di non svolgere le funzioni prevalenti dell'esecutivo di attuazione delle leggi, di cui, per quanto detto, c'è bisogno, bensì di proporre modifiche legislative delle quali è discutibile la stessa efficacia, intendiamo dimostrare che anche su questo terreno siamo disposti ad affrontare il dibattito nel merito per il quale proponiamo contenuti alternativi.
        Non v'è dubbio, infatti, che le disposizioni legislative possono sempre essere migliorate ed in questo senso ci sembra di poter ripresentare, confermandone il contenuto, la citata proposta approvata dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 20 dicembre 2000, la quale contiene modifiche che, senza snaturare l'impianto del citato testo unico, ne comportano un rafforzamento.
        L'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della proposta recepiscono in forma di legge l'iniziativa contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2000, con la quale è stato istituito un coordinamento interministeriale al più alto livello, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, ed è stata prevista la partecipazione delle regioni e degli enti locali, insieme alle parti sociali e alle associazioni maggiormente impegnate in materia, al processo decisionale relativo all'emanazione dei "decreti-flussi" attraverso la forma della consultazione, già prevista dalla legge per il solo documento di programmazione.
        Con il comma 1 dell'articolo 2, invece, si vuole ridurre da tre a due anni lo spazio temporale di riferimento del documento di programmazione.
        Il comma 1 dell'articolo 3 definisce in maniera chiara e precisa l'entità dei mezzi finanziari necessari per poter accedere nel nostro Paese.
        Con il comma 1 dell'articolo 4 si introduce una specifica fattispecie penale riguardante il falso documentale relativo al permesso di soggiorno negli atti presupposti. Il comma 2 dell'articolo 4 facilita l'ingresso nel mercato del lavoro sebbene nell'ambito delle quote, attraverso la conversione del titolo previsto dalla prestazione di garanzia.
        L'articolo 5 rende obbligatoria la identificazione materiale attraverso i rilievi fotodattiloscopici di soggetti privi di documenti di identità.
        L'articolo 6 introduce misure di coordinamento nei controlli di frontiera marittima ad opera del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, e individua nel Ministro dell'interno l'autorità deputata a promuovere il coordinamento con le altre autorità europee nell'ambito dello spazio di Schengen.
        L'articolo 7 prevede un'ipotesi autonoma di reato per il traffico di esseri umani per fini di prostituzione, per l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza in Italia in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione.
        L'articolo 8 introduce tre diversi articoli tutti inerenti il contrasto dell'immigrazione clandestina e il rafforzamento degli strumenti a disposizione della polizia giudiziaria. La prima di tali disposizioni (l'articolo 12-bis), sebbene redatta in termini generali, riguarda l'esigenza di accertare nel procedimento penale l'identità personale e la nazionalità dei soggetti sottoposti al procedimento, al fine di evitare l'abuso dei benefìci previsti dalla legge attraverso la mancata individuazione dei precedenti penali, e di procedere effettivamente all'espulsione qualora si tratti di stranieri. La seconda disposizione (l'articolo 12-ter) consente alla polizia giudiziaria di infiltrarsi nelle organizzazioni criminali dei trafficanti di esseri umani, escludendone la punibilità in caso di operazioni simulate.
        La terza disposizione (l'articolo 12-quater) consente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di ritardare i provvedimenti di arresto, fermo e sequestro per fini investigativi, secondo procedure già note nel nostro ordinamento per i delitti di traffico di sostanze stupefacenti, per il riciclaggio e per altri delitti per i quali queste tecniche si sono rivelate particolarmente efficaci.
        L'articolo 9 prevede che la misura dell'espulsione, una volta che sia stato richiesto l'intervento del giudice, non possa essere adottata fino a quando questi non si sia pronunziato.
        L'articolo 10 riguarda la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di promuovere progetti integrati per l'impiego di cittadini extracomunitari nella tutela ecologica del territorio italiano ovvero di approvare analoghi progetti promossi da enti pubblici o privati. L'articolo 11, infine, propone la modifica della sanzione penale prevista all'articolo 22, comma 10, del testo unico, per il caso di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno trasformando la contravvenzione, attualmente prevista, in delitto e aggiungendo la pena accessoria del sequestro temporaneo dell'esercizio dell'impresa per quindici giorni.
        L'articolo 12 prevede un'ulteriore misura di facilitazione nella conversione dei titoli di soggiorno al fine di impedire che vi possa essere una regressione in clandestinità dello straniero legalmente soggiornante in Italia.
        La nostra posizione è quella di chi è consapevole, non solo della complessità della materia, ma anche di aver introdotto una buona legge che rafforza il contrasto, regola più efficacemente gli ingressi e favorisce l'inserimento sociale.
        Risulta a nostro avviso frettoloso e incomprensibile procedere a modifiche essenziali mentre la legge comincia a dispiegare i suoi effetti.
        Sul piano del contrasto valgono i dati sui rimpatri effettivamente eseguiti: sono stati 9.365 dal 1^ gennaio al 26 marzo 1998, ma subito dopo l'entrata in vigore della legge si sono impennati a 11.182 dal 27 marzo al 30 giugno 1998 e a ben 33.588 dal 1^ luglio al 31 dicembre 1998, per diventare 72.392 nel 1999 e ben 56.297 nei soli primi dieci mesi del 2000. Allo stesso modo sono ancora pochi, ma incoraggianti, i dati relativi al decreto sui flussi che solo per l'anno 2000 hanno potuto vedere la piena applicazione di tutti gli istituti, a seguito della entrata in vigore del regolamento di attuazione del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel novembre del 1999. In particolare per l'istituto dello sponsor, di cui il Governo intende proporre l'abolizione va evidenziato che è stato previsto per la prima volta solo nel "decreto-flussi" del 2000 e che i controlli sulla corretta applicazione dell'istituto erano già programmati per il 2001 dal documento di programmazione dei flussi 2001-2003. E' chiaro, quindi, che il Governo intende procedere all'abolizione dell'istituto senza aver svolto nessuna verifica sulla utilità e sulla efficacia dell'istituto medesimo, ma solo sulla base di pregiudizi ideologici. Per quanto riguarda la maggiore integrazione sociale, vale la pena di ricordare solo un dato: sono ben 119 mila gli alunni stranieri che nel 1999-2000 hanno frequentato le scuole italiane.
        Queste, fra le altre, sono le ragioni che ci inducono a non interrompere un percorso lungo, faticoso, ma proficuo, che l'Italia ha avviato con la legge n. 40 del 1998, poi confluita nel testo unico sull'immigrazione, apprezzata anche in Europa, tanto che, vale la pena ricordarlo, il nostro ingresso nel sistema di Schengen fu approvato tra il 26 ottobre 1997 e il 1^ aprile 1998, ovverosia proprio mentre il Parlamento approvava quella legge.
        Il risultato di tale atteggiamento e di tale lavoro è il testo che la Camera dei deputati ha approvato il 20 dicembre del 2000 e che il Senato della Repubblica non è riuscito ad approvare prima della fine della scorsa legislatura. Con la presente proposta di legge riproponiamo quel testo nella medesima formulazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 107 del Regolamento della Camera dei deputati e ne chiediamo l'approvazione, convinti che il fenomeno dell'immigrazione sia una questione troppo seria e troppo importante per affrontarla con scorciatoie demagogiche e dannose per il nostro Paese.




Frontespizio Testo articoli