XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1792
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", è
inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio dell'attuazione). - 1. E' istituito un
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione del presente testo unico.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro
dell'interno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delle attività produttive, della
giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
per gli affari regionali.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza
del Comitato è istituito un gruppo tecnico coordinato da un
esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composto da rappresentanti delle amministrazioni di cui al
comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle
altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente
testo unico. L'esperto coordinatore è nominato ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A,
allegata alla medesima legge; i componenti del gruppo tecnico
e i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra
funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di
comando o di distacco. Agli oneri derivanti dall'istituzione e
dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di
segreteria e di supporto amministrativo sono svolte dal
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico, le parole:
"predispone ogni tre anni il documento programmatico" sono
sostituite dalle seguenti: "predispone ogni due anni il
documento programmatico".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le
parole: "Commissioni parlamentari" sono inserite le seguenti:
", nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri
soggetti indicati al comma 1".
Art. 3.
1. Al comma 3 dell'articolo 4 del testo unico, dopo le
parole: "per la durata del soggiorno" sono inserite le
seguenti: "in misura proporzionalmente non inferiore
all'importo dell'assegno sociale"; e le parole da: "I mezzi di
sussistenza" fino a: "di cui all'articolo 3, comma 1" sono
soppresse.
Art. 4.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è
inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o
una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige
documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il
rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di
soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da 10.329 euro a 25.822 euro. La pena è aumentata
fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni".
2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "L'esistenza di una richiesta di
autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di
cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri
nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4
dell'articolo 3, è considerata condizione sufficiente per la
conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro
titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento
nel mercato del lavoro".
Art. 5.
1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole:
"può essere" sono sostituite dalla seguente: "è".
Art. 6.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è
inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della difesa, sentiti il Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza e i comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera, promuove le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il
Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull'immigrazione e le autorità europee
competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a
disposizione delle amministrazioni competenti".
Art. 7.
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto riguarda
persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di 25.822 euro per ogni straniero di cui è
stata favorita la permanenza in violazione del presente testo
unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in
flagranza".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"Art. 12-bis. - (Accertamento dell'identità personale o
della nazionalità). - 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla
identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai
fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice
dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia
giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla
documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia
giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente
per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che
accerta l'identità della persona condannata è comunicata
all'ufficio dello stato civile per le conseguenti
rettifiche.
Art. 12-ter. - (Operazioni simulate). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti indicati nel
presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto
dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle
operazioni specificamente disposte e nei limiti delle
autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12,
comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di
prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle
attività criminose dirette a favorire l'immigrazione
clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte,
anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente
ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai
responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il
personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di
competenza, dal direttore della Direzione investigativa
antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data
tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. - (Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o
catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo
12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di
rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche
oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al
quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata
relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare
pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero
dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il
pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei
citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma
il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore".
Art. 9.
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi
in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento
di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio
dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia
adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia
adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui
al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero
dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il
giudice abbia convalidato detta misura. Dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve
conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i
centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni
vigenti".
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è
inserito il seguente:
"13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal
comma 13, nel caso in cui l'espulsione sia stata disposta dal
giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni".
Art. 10.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono
inseriti i seguenti:
"6-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di intesa con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, promuove
la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei
lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare,
progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori
extracomunitari per finalità di tutela ecologica del
territorio italiano.
6-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sentite le regioni e gli enti locali interessati, può
altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche
consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti
analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis".
Art. 11.
1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le
parole: "con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 10.329 euro a 25.822 euro. E' altresì disposto il
sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di
impresa".
Art. 12.
1. Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico, le parole:
"può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "può essere convertito, entro la scadenza, in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione".