XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1789




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre fine ad una grave ed ingiustificata sperequazione a danno dei soli pensionati delle Ferrovie dello Stato, andati in quiescenza nell'arco di tempo dal 1^ gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori, che ha generato un vastissimo contenzioso giudiziario, sia in sede di magistratura ordinaria che amministrativa.
        Particolarmente delicata e fonte di ingiustizie è la situazione dei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, si vedono riconosciuto lo stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.
        A questo riguardo va ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità".
        Successivamente interveniva il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con il quale tale diritto veniva riconosciuto esplicitamente ad alcune categorie. Nello stesso tempo, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio veniva immediatamente applicato dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio 1985, n. 622, così disponeva: "(...) destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangono in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei beneficiari riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
        Il riconoscimento di tale diritto, sia pur con decorrenze diverse, è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico.
        I dipendenti dell'allora Ente Ferrovie dello Stato sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore.
        Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990/1992 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, ma senza alcun riferimento al periodo pregresso. Pertanto, i lavoratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei contratti triennali 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono stati ingiustamente penalizzati.
        Il fatto è che questo diritto alla unicità del contratto, riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il contratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge, ma ad una intesa fra le parti essendo nel frattempo l'Ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato SpA. Al riguardo, la Corte dei Conti, III sezione giurisdizionale, in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che si era inciso negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere, "(...) atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di disciplina diretta dalla materia, la quale è invece regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988". Nella stessa sentenza si legge ancora: "(...) la legge del 29 marzo 1983 n. 93, legge quadro ora abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di quiescenza. Le sue norme essendo di origine pattizia vengono messe in rilievo per individuare il trattamento economico di servizio e non già la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (...) parametro della pensione è l'intero stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo, che se poi il pagamento di una frazione di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di bilancio non costituisce motivo per adottare analoga e parallela dilazione anche per quella di pensione correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumentiu".
        Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare vanno ricordate la continua azione dall'Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri (ANLAFER) come l'azione del Coordinamento associazione sindacati del cittadino europeo (CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche si vanificavano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annullava queste conquiste o per lo meno le rendeva inefficaci.
        Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per dettare norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabiliva che: "at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988 in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo connessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il settore pubblico compresi i ferrovieri nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale cioè nel contratto 1990-1992. Risulta pertanto manifesto che gli effetti di una legge fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, sono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della stessa. Si afferma, infatti, senza nessuna spiegazione di merito, che debba valere o tutto il contratto o la perequazione.
        Il proponente della presente iniziativa legislativa ritiene che il lavoratore abbia il diritto all'uno e all'altro beneficio poiché, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una pura esigenza di bilancio. Quindi, giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983.
        Non solo, ma i suddetti diritti, quando riconosciuti, hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una affermazione che è stata subito contestata sul piano giuridico e che tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai lavoratori, che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.
        Tutto ciò considerato, gli obiettivi della proposta di legge sono i seguenti: riconoscere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1995; eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
        A tale proposito si può segnalare che continuano le pronunce favorevoli anche del TAR, ex plurimis. Si veda la sentenza del TAR del Lazio - Sezione III-bis n. 2111/00 del 22 marzo 2000, nella causa Marconi Cesare e altri contro Ministero del tesoro, che esplicita in diritto "alla luce di un orientamento giurisprudenziale oramai diffuso in senso favorevole ai ricorrenti, il Collegio, che non ignora talune proprie oscillazioni sull'argomento, ritiene di riprendere l'indirizzo precedentemente affermato (TAR Lazio, Sezione III-bis, 26 novembre 1992 n. 1557, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 ottobre 1995, n. 1177), che riconosce al personale collocato a riposo successivamente alla data di decorrenza economica dell'accordo integralmente i miglioramenti economici spettanti alla data di riferimento dell'accordo stesso (nella specie 1^ gennaio 1983), scaglionati nel tempo per meri fini di contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica (...). Sulla base delle anzidette considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti, previo accertamento da parte all'Amministrazione del possesso dei necessari requisiti soggettivi in capo ai medesimi, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell'indennità di buonuscita, con i miglioramenti economici complessivi con interessi legali e rivalutazione monetaria".
        La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque, al riconoscimento di un diritto "ucorporativo", bensì alla eliminazione di una ingiustificata disparità di "trattamento economico previdenziale", tra ex pubblici dipendenti in pensione.
        L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato SpA, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio nell'arco del triennio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del collocamento in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992 nella vigenza triennale del contratto 1990-1992 con l'inclusione di tutti i benefìci previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello stesso contratto.
        L'articolo 2 stabilisce che gli aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la vigilanza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
        L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio, alla data di entrata in vigore della legge, dei giudizi pendenti aventi per oggetto l'applicazione dei benefìci previsti, dato l'avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.
        L'articolo 4 stabilisce la copertura finanziaria della legge.
        L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della legge.




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