XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1789
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende porre fine ad una grave ed ingiustificata
sperequazione a danno dei soli pensionati delle Ferrovie dello
Stato, andati in quiescenza nell'arco di tempo dal 1^ gennaio
1981 al 31 dicembre 1995, rispetto a tutte le altre categorie
di lavoratori, che ha generato un vastissimo contenzioso
giudiziario, sia in sede di magistratura ordinaria che
amministrativa.
Particolarmente delicata e fonte di ingiustizie è la
situazione dei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che
nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la
vigenza del contratto triennale, si vedono riconosciuto lo
stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui
dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con
l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi
dopo la data del pensionamento.
A questo riguardo va ricordato che la Corte di cassazione,
con la sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che "le
parti contraenti degli accordi triennali per il personale del
pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai
miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale
dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di
validità".
Successivamente interveniva il decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con il quale tale
diritto veniva riconosciuto esplicitamente ad alcune
categorie. Nello stesso tempo, però, veniva promulgata la
legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano
tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la
omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio
veniva immediatamente applicato dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio
1985, n. 622, così disponeva: "(...) destinatari degli accordi
sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità
dei contratti sia che rimangono in servizio nell'intero
triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale
scaglionamento nel tempo dei beneficiari riguarda solo gli
effetti e la decorrenza degli stessi".
Il riconoscimento di tale diritto, sia pur con decorrenze
diverse, è arrivato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e
con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende
autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in
pratica quasi tutto il settore pubblico.
I dipendenti dell'allora Ente Ferrovie dello Stato sono
risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso,
non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se
l'articolo 21 dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva
che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale
dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in
vigore.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 1990/1992 tale diritto veniva
esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente
dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, ma senza alcun
riferimento al periodo pregresso. Pertanto, i lavoratori delle
Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni
precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei
contratti triennali 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, sono
stati ingiustamente penalizzati.
Il fatto è che questo diritto alla unicità del contratto,
riconosciuto anche per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato
solo con il contratto 1990-1992, veniva poi di nuovo negato in
occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995,
sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge,
ma ad una intesa fra le parti essendo nel frattempo l'Ente
Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello Stato SpA.
Al riguardo, la Corte dei Conti, III sezione giurisdizionale,
in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996,
depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che si era inciso
negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche
se le parti contraenti non ne avevano il potere, "(...) atteso
che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di
disciplina diretta dalla materia, la quale è invece regolata
dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita
dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988". Nella stessa
sentenza si legge ancora: "(...) la legge del 29 marzo 1983 n.
93, legge quadro ora abrogata dall'articolo 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla
contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del
solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di
quiescenza. Le sue norme essendo di origine pattizia vengono
messe in rilievo per individuare il trattamento economico di
servizio e non già la pensione che, pur trovando il suo
essenziale parametro di riferimento in quel trattamento,
riceve tuttavia la sua disciplina solo dalle norme di legge
che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in
particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n.
1092 del 1973 (...) parametro della pensione è l'intero
stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella
sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo
collocamento a riposo, che se poi il pagamento di una frazione
di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di
bilancio non costituisce motivo per adottare analoga e
parallela dilazione anche per quella di pensione correlata
all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per
escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una
quota degli aumentiu".
Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare
vanno ricordate la continua azione dall'Associazione nazionale
lavoratori anziani ferrovieri (ANLAFER) come l'azione del
Coordinamento associazione sindacati del cittadino europeo
(CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e
positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte
sia giudiziarie che politiche si vanificavano subito quando il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con i
suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto
annullava queste conquiste o per lo meno le rendeva
inefficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987,
diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle
direzioni provinciali del tesoro per dettare norme sulla
perequazione automatica per le pensioni pubbliche a norma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
stabiliva che: "at fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at
riliquidazione trattamento di quiescenza importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988 in quanto
commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno
essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo connessi
che resteranno pertanto assorbiti".
Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il
settore pubblico compresi i ferrovieri nel solo periodo di
riconoscimento dell'unicità contrattuale cioè nel contratto
1990-1992. Risulta pertanto manifesto che gli effetti di una
legge fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale
al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del
contratto triennale, sono inspiegabilmente modificati da una
circolare che di fatto annulla le finalità della stessa. Si
afferma, infatti, senza nessuna spiegazione di merito, che
debba valere o tutto il contratto o la perequazione.
Il proponente della presente iniziativa legislativa
ritiene che il lavoratore abbia il diritto all'uno e all'altro
beneficio poiché, come affermato da numerose sentenze, la
dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una
pura esigenza di bilancio. Quindi, giuridicamente, gli aumenti
sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel
primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili
degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del
triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983.
Non solo, ma i suddetti diritti, quando riconosciuti,
hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro sia sulla funzione che sull'efficacia nei
rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con
circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989
si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti
nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini
pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una
affermazione che è stata subito contestata sul piano giuridico
e che tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai
lavoratori, che hanno visto riconosciuto il loro diritto al
ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
contrattuali concessi nel triennio.
Tutto ciò considerato, gli obiettivi della proposta di
legge sono i seguenti: riconoscere il diritto di tutti gli
aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i
quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il
1981 ed il 1995; eliminare interpretazioni difformi dallo
spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una
enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che
hanno un costo di rilevanza non trascurabile; rendere, infine,
un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono
in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già
avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
A tale proposito si può segnalare che continuano le
pronunce favorevoli anche del TAR, ex plurimis. Si veda
la sentenza del TAR del Lazio - Sezione III-bis n.
2111/00 del 22 marzo 2000, nella causa Marconi Cesare e altri
contro Ministero del tesoro, che esplicita in diritto "alla
luce di un orientamento giurisprudenziale oramai diffuso in
senso favorevole ai ricorrenti, il Collegio, che non ignora
talune proprie oscillazioni sull'argomento, ritiene di
riprendere l'indirizzo precedentemente affermato (TAR Lazio,
Sezione III-bis, 26 novembre 1992 n. 1557, confermata
dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 ottobre 1995, n. 1177),
che riconosce al personale collocato a riposo successivamente
alla data di decorrenza economica dell'accordo integralmente i
miglioramenti economici spettanti alla data di riferimento
dell'accordo stesso (nella specie 1^ gennaio 1983),
scaglionati nel tempo per meri fini di contenimento degli
oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in
ordine alla spesa pubblica (...). Sulla base delle anzidette
considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per
l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti, previo
accertamento da parte all'Amministrazione del possesso dei
necessari requisiti soggettivi in capo ai medesimi, al
ricalcolo del trattamento di fine rapporto, comprensivo
dell'indennità di buonuscita, con i miglioramenti economici
complessivi con interessi legali e rivalutazione
monetaria".
La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque,
al riconoscimento di un diritto "ucorporativo", bensì alla
eliminazione di una ingiustificata disparità di "trattamento
economico previdenziale", tra ex pubblici dipendenti in
pensione.
L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie
dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato SpA, cessato dal
servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio nell'arco del triennio e
nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni
emanate per il personale in servizio nell'arco del triennio e
che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del
collocamento in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale
triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che
della buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai
dipendenti cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992
nella vigenza triennale del contratto 1990-1992 con
l'inclusione di tutti i benefìci previsti al punto 4
dell'articolo 37 dello stesso contratto.
L'articolo 2 stabilisce che gli aumenti stipendiali
concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la
vigilanza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti
perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti
contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72
del 15 febbraio 1987 del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato.
L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio, alla data
di entrata in vigore della legge, dei giudizi pendenti aventi
per oggetto l'applicazione dei benefìci previsti, dato
l'avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.
L'articolo 4 stabilisce la copertura finanziaria della
legge.
L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della
legge.