XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1789
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato e successivamente dell'Ente
Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato Spa,
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54
del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali ed
accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992,
1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di
fine servizio, comunque denominato, che vengono rideterminati
tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe
percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di
benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il
personale in servizio.
Art. 2.
1. I benefìci economici stabiliti dai contratti e
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si sommano agli
incrementi perequativi degli importi della pensione di cui
all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non
vengono riassorbiti.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo
si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il
1^ novembre 1992, in vigenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro 1990-1992, i quali avranno diritto al
ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo
comma 1 con l'inclusione dei benefìci di cui all'articolo 37,
punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Art. 3.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci
previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque
denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti. I ricorrenti hanno
priorità nell'applicazione della presente legge.
2. I provvedimenti giudiziari non eseguiti o non ancora
passati in giudicato restano privi di effetto.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.