XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1788
Onorevoli Colleghe! Onorevoli Colleghi! - Nella
risoluzione sullo stato delle medicine non convenzionali del
29 maggio 1997, il Parlamento europeo, constatando la
crescente diffusione di sistemi diagnostico-terapeutici
diversi dalla medicina occidentale allopatica, evidenzia la
necessità di "garantire ai cittadini la più ampia libertà
possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più
elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta
sull'innocuità, la qualità, l'efficacia di tali medicine".
Nella risoluzione vengono individuate otto medicine non
convenzionali suscettibili di riconoscimento da parte degli
organismi comunitari e dei singoli Stati membri: (la
chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, la
medicina tradizionale cinese, lo shiatsu, la
naturopatia, l'osteopatia e la fitoterapia). Per ciascuna
terapia vengono suggeriti criteri di valutazione propri e
viene auspicata un'adeguata attività di ricerca.
Più di recente si è espresso anche il Consiglio d'Europa:
nella risoluzione del 4 novembre 1999, pur riconoscendo la
preminenza della medicina convenzionale occidentale, afferma
la necessità di un riconoscimento delle principali medicine
non convenzionali.
In Italia gli utenti delle medicine non convenzionali,
secondo i dati ISTAT, sarebbero il 22 per cento della
popolazione e alcune migliaia gli operatori, medici e non. In
Europa tra il 20 e il 50 per cento della popolazione totale
(in Francia e Germania il 40-50 per cento) ricorre a medicine
non convenzionali, con una preferenza per l'agopuntura,
l'omeopatia, la chiropratica e l'osteopatia. Da qui la
necessità principale di riconoscimento delle medicine non
convenzionali e di integrazione di cui può beneficiare la
sanità italiana.
Secondo un recente censimento, sono oltre 100 le strutture
pubbliche che in Italia forniscono prestazioni di medicina non
convenzionale. In assenza di una legge nazionale, le regioni
hanno legiferato autonomamente, ad esempio il Piano sanitario
regionale della Toscana per il triennio 1999-2001 contiene un
intero capitolo riguardante le medicine non convenzionali,
altre regioni (Emilia Romagna e Marche) hanno inserito nei
propri piani sanitari il tema delle medicine non
convenzionali, la regione Lombardia ha approvato nel febbraio
del 2000 la delibera della giunta: "Osservazione e valutazione
di procedure terapeutiche di medicina complementare:
indicazioni per la stesura dei progetti".
Oggi il cittadino italiano non può ricorrere a queste
medicine alla pari di un cittadino tedesco, inglese o belga e
un medico italiano non può studiare tali discipline
all'università come formazione di base o in scuole e corsi
post-laurea riconosciuti in base a precisi standard
quantitativi, come i suoi colleghi dell'Unione europea.
Occorre tutelare i cittadini rispetto alla possibilità che
in una situazione di incertezza legislativa come quella
attuale non si possa distinguere chi è qualificato da chi non
lo è o da chi lo è meno.
La presente proposta di legge, che reca una disciplina
organica della materia, parte dalla necessità che vengano
pubblicamente riconosciuti gli indirizzi medici non
convenzionali affermatisi in Europa negli ultimi decenni, che
fanno riferimento sia a medicine tradizionali di altri popoli,
sià a medicine come l'omeopatia, nate in Europa.
Il provvedimento mira anche ad introdurre una formazione
di base nelle università e nelle scuole e il riconoscimento
sia della libertà di scelta terapeutica del paziente che della
libertà di cura da parte del medico, all'interno di un libero
rapporto consensuale informato.
I contenuti della proposta di legge
La proposta di legge è composta da 13 articoli.
All'articolo 1, sono individuate le finalità e l'oggetto
della legge. I princìpi fondamentali sono il pluralismo
scientifico come fattore essenziale per il progresso della
medicina, la libertà di scelta terapeutica del paziente e la
libertà di cura da parte del medico. In questo quadro, sono
riconosciuti il diritto del paziente di avvalersi degli
indirizzi terapeutici non convenzionali elencati nel
successivo articolo 3 e la possibilità che le università,
nell'ambito della propria autonomia didattica, istituiscano
corsi di studio in tali discipline.
L'articolo 2 stabilisce che i medici che hanno completato
l'apposito percorso formativo possano fregiarsi pubblicamente
della corrispondente qualifica. Si prevede inoltre che il
Consiglio superiore di sanità sia integrato con un
rappresentante di ciascuno degli indirizzi riconosciuti.
L'articolo 3 elenca le terapie e medicine non
convenzionali riconosciute: agopuntura, fitoterapia,
omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina
tradizionale cinese e ayurveda.
L'articolo 4 prevede che siano istituiti appositi registri
dei medici esperti in ciascuno di tali indirizzi terapeutici,
stabilendo che vi si possano iscrivere soggetti laureati in
medicina e in possesso di apposito diploma, rilasciato dalle
università o da istituti privati riconosciuti. Questi registri
saranno soppressi dopo sei anni dall'entrata in vigore della
legge, dato che la loro funzione è legata esclusivamente alla
fase transitoria, al termine della quale saranno pienamente
operativi i corsi autonomamente istituiti dalle università.
Gli articoli 5 e 6 istituiscono e disciplinano la
Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche
innovative, composta dai rappresentanti dei diversi indirizzi
disciplinati e dei Ministeri della salute e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Tra i compiti della
Commissione, i più rilevanti riguardano il riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero,
la promozione della ricerca nel campo degli indirizzi non
convenzionali, anche al fine del riconoscimento di nuove
terapie, la promozione di campagne informative in materia. La
Commissione riferisce al Ministero della salute sulle attività
svolte.
La materia della formazione è trattata dall'articolo 7. In
primo luogo, si definiscono i princìpi generali per il
riconoscimento degli istituti privati di formazione operanti
in questo campo. Inoltre, si istituisce un'apposita
Commissione per la formazione nelle terapie e medicine non
convenzionali, con il compito di definire i criteri per
l'adozione degli ordinamenti didattici da parte delle
università. I requisiti, fissati direttamente dalla legge,
richiedono, tra l'altro, che la formazione si concluda con un
esame di qualificazione e che il corso duri almeno tre anni,
per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore. Sono
individuati criteri anche per la scelta dei docenti.
L'articolo 8 prevede che le regioni possano promuovere
l'istituzione di servizi ambulatoriali per la cura con le
terapie non convenzionali e di servizi veterinari omeopatici,
mentre gli articoli successivi riguardano i medicinali
impiegati nelle terapie non convenzionali.
In particolare, l'articolo 9 prevede l'istituzione di
distinte commissioni per la definizione dei criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali impiegati nelle
diverse terapie, mentre l'articolo 10 prevede l'adozione di
specifiche farmacopee, e l'articolo 11 autorizza i veterinari
a prescrivere i prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici
ad uso animale.
Infine, l'articolo 12 prevede che il Governo riferisca
ogni anno al Parlamento sullo stato di attuazione della legge,
mentre l'articolo 13 detta norme transitorie per la prima
iscrizione nei registri di cui all'articolo 4.