XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1788




        Onorevoli Colleghe! Onorevoli Colleghi! - Nella risoluzione sullo stato delle medicine non convenzionali del 29 maggio 1997, il Parlamento europeo, constatando la crescente diffusione di sistemi diagnostico-terapeutici diversi dalla medicina occidentale allopatica, evidenzia la necessità di "garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia di tali medicine". Nella risoluzione vengono individuate otto medicine non convenzionali suscettibili di riconoscimento da parte degli organismi comunitari e dei singoli Stati membri: (la chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina tradizionale cinese, lo shiatsu, la naturopatia, l'osteopatia e la fitoterapia). Per ciascuna terapia vengono suggeriti criteri di valutazione propri e viene auspicata un'adeguata attività di ricerca.
        Più di recente si è espresso anche il Consiglio d'Europa: nella risoluzione del 4 novembre 1999, pur riconoscendo la preminenza della medicina convenzionale occidentale, afferma la necessità di un riconoscimento delle principali medicine non convenzionali.
          In Italia gli utenti delle medicine non convenzionali, secondo i dati ISTAT, sarebbero il 22 per cento della popolazione e alcune migliaia gli operatori, medici e non. In Europa tra il 20 e il 50 per cento della popolazione totale (in Francia e Germania il 40-50 per cento) ricorre a medicine non convenzionali, con una preferenza per l'agopuntura, l'omeopatia, la chiropratica e l'osteopatia. Da qui la necessità principale di riconoscimento delle medicine non convenzionali e di integrazione di cui può beneficiare la sanità italiana.
        Secondo un recente censimento, sono oltre 100 le strutture pubbliche che in Italia forniscono prestazioni di medicina non convenzionale. In assenza di una legge nazionale, le regioni hanno legiferato autonomamente, ad esempio il Piano sanitario regionale della Toscana per il triennio 1999-2001 contiene un intero capitolo riguardante le medicine non convenzionali, altre regioni (Emilia Romagna e Marche) hanno inserito nei propri piani sanitari il tema delle medicine non convenzionali, la regione Lombardia ha approvato nel febbraio del 2000 la delibera della giunta: "Osservazione e valutazione di procedure terapeutiche di medicina complementare: indicazioni per la stesura dei progetti".
        Oggi il cittadino italiano non può ricorrere a queste medicine alla pari di un cittadino tedesco, inglese o belga e un medico italiano non può studiare tali discipline all'università come formazione di base o in scuole e corsi post-laurea riconosciuti in base a precisi standard quantitativi, come i suoi colleghi dell'Unione europea.
        Occorre tutelare i cittadini rispetto alla possibilità che in una situazione di incertezza legislativa come quella attuale non si possa distinguere chi è qualificato da chi non lo è o da chi lo è meno.
        La presente proposta di legge, che reca una disciplina organica della materia, parte dalla necessità che vengano pubblicamente riconosciuti gli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa negli ultimi decenni, che fanno riferimento sia a medicine tradizionali di altri popoli, sià a medicine come l'omeopatia, nate in Europa.
        Il provvedimento mira anche ad introdurre una formazione di base nelle università e nelle scuole e il riconoscimento sia della libertà di scelta terapeutica del paziente che della libertà di cura da parte del medico, all'interno di un libero rapporto consensuale informato.


I contenuti della proposta di legge

        La proposta di legge è composta da 13 articoli.
        All'articolo 1, sono individuate le finalità e l'oggetto della legge. I princìpi fondamentali sono il pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della medicina, la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico. In questo quadro, sono riconosciuti il diritto del paziente di avvalersi degli indirizzi terapeutici non convenzionali elencati nel successivo articolo 3 e la possibilità che le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, istituiscano corsi di studio in tali discipline.
        L'articolo 2 stabilisce che i medici che hanno completato l'apposito percorso formativo possano fregiarsi pubblicamente della corrispondente qualifica. Si prevede inoltre che il Consiglio superiore di sanità sia integrato con un rappresentante di ciascuno degli indirizzi riconosciuti.
        L'articolo 3 elenca le terapie e medicine non convenzionali riconosciute: agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese e ayurveda.
        L'articolo 4 prevede che siano istituiti appositi registri dei medici esperti in ciascuno di tali indirizzi terapeutici, stabilendo che vi si possano iscrivere soggetti laureati in medicina e in possesso di apposito diploma, rilasciato dalle università o da istituti privati riconosciuti. Questi registri saranno soppressi dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge, dato che la loro funzione è legata esclusivamente alla fase transitoria, al termine della quale saranno pienamente operativi i corsi autonomamente istituiti dalle università.
        Gli articoli 5 e 6 istituiscono e disciplinano la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, composta dai rappresentanti dei diversi indirizzi disciplinati e dei Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tra i compiti della Commissione, i più rilevanti riguardano il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, la promozione della ricerca nel campo degli indirizzi non convenzionali, anche al fine del riconoscimento di nuove terapie, la promozione di campagne informative in materia. La Commissione riferisce al Ministero della salute sulle attività svolte.
        La materia della formazione è trattata dall'articolo 7. In primo luogo, si definiscono i princìpi generali per il riconoscimento degli istituti privati di formazione operanti in questo campo. Inoltre, si istituisce un'apposita Commissione per la formazione nelle terapie e medicine non convenzionali, con il compito di definire i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici da parte delle università. I requisiti, fissati direttamente dalla legge, richiedono, tra l'altro, che la formazione si concluda con un esame di qualificazione e che il corso duri almeno tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore. Sono individuati criteri anche per la scelta dei docenti.
        L'articolo 8 prevede che le regioni possano promuovere l'istituzione di servizi ambulatoriali per la cura con le terapie non convenzionali e di servizi veterinari omeopatici, mentre gli articoli successivi riguardano i medicinali impiegati nelle terapie non convenzionali.
        In particolare, l'articolo 9 prevede l'istituzione di distinte commissioni per la definizione dei criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali impiegati nelle diverse terapie, mentre l'articolo 10 prevede l'adozione di specifiche farmacopee, e l'articolo 11 autorizza i veterinari a prescrivere i prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.
        Infine, l'articolo 12 prevede che il Governo riferisca ogni anno al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, mentre l'articolo 13 detta norme transitorie per la prima iscrizione nei registri di cui all'articolo 4.




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