XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1788
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica italiana riconosce il principio del
pluralismo scientifico come fattore essenziale per il
progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il
diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non
convenzionali esercitati dai laureati in medicina e chirurgia
di cui all'articolo 3.
2. La Repubblica italiana riconosce la libertà di scelta
terapeutica da parte del cittadino e la libertà di cura da
parte del medico all'interno di un libero rapporto consensuale
e informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie
e delle medicine non convenzionali.
3. Le università, nell'ambito della loro autonomia
didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
possono istituire corsi di studio secondo le tipologie
indicate all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, anche con riferimento
alle terapie e alle medicine non convenzionali di cui
all'articolo 3.
Art. 2.
(Qualificazione professionale - Composizione del Consiglio
superiore di sanità).
1. Al medici che hanno completato l'iter formativo
di cui all'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui
all'articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni
della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive
modificazioni.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la composizione del Consiglio
superiore di sanità è modificata al fine di garantire, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la partecipazione di un rappresentante per ciascuno
degli indirizzi di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Medicine non convenzionali riconosciute).
1. Le terapie e le medicine non convenzionali, esercitate
dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi
della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) medicina tradizionale cinese;
g) ayurveda.
Art. 4.
(Registri dei medici esperti nelle medicine non
convenzionali).
1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle
terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli
indirizzi individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente
articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del
diploma in agopuntura o in medicina antroposofica o in
ayurveda o in medicina tradizionale cinese o in
fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia rilasciato
dalle università o dagli istituti privati riconosciuti del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo
si applica l'articolo 622 del codice penale.
4. I registri di cui al presente articolo sono soppressi
dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
(Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche non convenzionali).
1. E' istituita presso il Ministero della salute, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche
non convenzionali, che svolge i compiti di cui all'articolo
6.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici
membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
unicista;
d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
pluralista;
e) un medico esperto in medicina antroposofica;
f) un medico esperto in omotossicologia;
g) un medico esperto in medicina tradizionale
cinese;
h) un medico esperto di ayurveda;
i) due rappresentanti del Ministero della salute,
di cui uno con funzioni di presidente;
l) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h),
sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
4. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri
non possono essere nominati per più di due volte. Il
segretario della Commissione è un funzionario del Ministero
della salute inquadrato nell'area C, posizione economica
C2.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui
al presente articolo sono a carico del Ministero della salute
che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio
esistenti.
Art. 6.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti
compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi
metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche
al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove
discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali
oggetto della presente legge;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di
più generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle medicine non
convenzionali;
e) trasmette annualmente al Ministero della salute
una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse
dalla Commissione costituisce la base per la programmazione
degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento del
fondi necessari.
Art. 7.
(Formazione).
1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in
associazione, che intendono istituire e attivare corsi di
studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che
possono attestare, attraverso idonea documentazione, la
continuità operativa, i curricula dei componenti il
corpo docente, l'attività svolta e la conformità della stessa
ai princìpi del comma 6 del presente articolo, possono
ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità
stabiliti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del
riconoscimento.
2. E' istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, la Commissione per la formazione
nelle terapie e medicine non convenzionali.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da tredici
membri, nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui:
a) sei in rappresentanza di ciascuno degli
indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e g), e due in
rappresentanza dell'indirizzo di cui al medesimo articolo 3,
comma 1, lettera c), di cui uno per l'indirizzo unicista
e uno per l'indirizzo pluralista;
b) due docenti universitari, esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione
delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
c) uno in rappresentanza della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, da questa indicato;
d) uno in rappresentanza dell'associazione
Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato, da
questa indicato;
e) uno in rappresentanza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni
di coordinatore.
4. La Commissione di cui al comma 2 elegge fra i suoi
membri il presidente. I membri della Commissione durano in
carica tre anni e non possono essere nominati per più di due
volte.
5. La Commissione di cui al comma 2, entro tre mesi dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:
a) i criteri generali per l'adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo
1, comma 3;
b) i profili professionali specifici;
c) le disposizioni per la tenuta di un registro
dei docenti;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro
degli istituti di formazione riconosciuti.
6. La Commissione di cui al comma 2, nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti
princìpi:
a) la formazione comprende un corso di formazione
e il superamento di un esame di qualificazione;
b) la durata minima del corso di formazione
specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica
clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
c) il titolo di medico esperto in una delle
terapie di cui all'articolo 3 è rilasciato al termine della
formazione;
d) le università, statali e non statali, e le
scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della
formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma
5, lettera a);
e) le università, statali e non statali, che
istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3,
si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei
docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento
presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del
comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di
esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte
delle commissioni didattiche delle università stesse, che
documentino una comprovata esperienza nella materia e
nell'insegnamento.
7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del
comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei
docenti, di medici iscritti nel registri di cui all'articolo 4
con provata esperienza di insegnamento.
Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono in base alle proprie norme l'istituzione
all'interno delle aziende sanitarie locali di servizi
ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie e le
medicine non convenzionali di cui alla presente legge, nonché
l'istituzione di servizi veterinari omeopatici.
Art. 9.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole
commissioni per la medicina antroposofica, l'ayurveda,
la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia, l'omeopatia e
l'omotossicologia.
2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed
efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali richiesti per la pratica
professionale di ciascuna terapia o medicina non
convenzionale;
b) valutano la rispondenza dei medicinali ai
requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
c) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
anche con procedura semplificata, dei medicinali;
d) esprimono parere vincolante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro
dell'Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta
dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della
salute:
a) due medici;
b) due farmacisti;
c) due ricercatori esperti nei rispettivi
indirizzi medici non convenzionali;
d) due esperti in produzione e controllo dei
medicinali non convenzionali;
e) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori;
f) un rappresentante del Ministero della
salute;
g) un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a)b) e
c) sono nominati sulla base delle indicazioni fornite
dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
5. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre
anni. I membri non possono essere nominati per più di due
volte. I segretari delle singole commissioni sono funzionari
del Ministero della salute inquadrati nell'area C, posizione
economica C2.
6. Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero
della salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
Art. 10.
(Prontuario farmaceutico dei medicinali non
convenzionali).
1. I medicinali e i rimedi utilizzati da ciascuna delle
terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla
presente legge sono regolamentati secondo le specifiche
farmacopee.
2. La Commissione di cui all'articolo 5 provvede
all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per
ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all'esame
delle commissioni di cui all'articolo 9.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite
le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente
articolo.
Art. 11.
(Medicinali omeopatici e fitoterapici a uso
animale).
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la
profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di
prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui
all'allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio
1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione del
prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso
animale.
Art. 12.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una
relazione relativa allo stato di attuazione della presente
legge.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4
per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su
richiesta degli interessati previa valutazione del
curriculum professionale di studi, corsi e
pubblicazioni. Gli ordini competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione
composta da medici che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano le medicine e le terapie non
convenzionali disciplinate dalla presente legge. Qualora la
commissione non ritenga sufficiente il curriculum di cui
al primo periodo, il soggetto interessato può integrarlo
presso le università che istituiscono corsi nella specifica
disciplina secondo le modalità stabilite dai regolamenti
didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.