XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1787




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende risolvere una grave ingiustizia commessa dal legislatore che ha discriminato diverse categorie di pensionati, determinando situazioni che penalizzano i pensionati che correttamente hanno svolto la propria attività lavorativa.
        Queste discriminazioni nascono dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 25 marzo 1983, nel periodo gennaio 1983-novembre 1985, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 594, solo nei confronti del personale che ha presentato domanda di pensionamento, con esclusione dal campo di applicazione di tale articolo dei decaduti dall'impiego, che attualmente godono di una pensione superiore a quella corrisposta al personale dimissionario.
        Essi percepiscono infatti l'indennità integrativa nella stessa misura di quella erogata al personale collocato a risposo con la massima anzianità e senza alcun riassorbimento.
        Sulla materia si sono succedute due circolari ministeriali, la prima che interpretava nel senso che per il personale collocato in pensione a domanda, potevano essere corrisposti l'indennità integrativa e gli aumenti per intero; la seconda che metteva l'indennità integrativa in relazione agli anni di servizio, introducendo assurdamente una interpretazione con efficacia retroattiva.
        Come ha avuto modo di rilevare la 3^ Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con ordinanza n. 62849 del 18 aprile 1989, "il criterio riduttivo introdotto dalle sopracitate norme, in quanto applicato al solo personale cessato dal servizio a domanda, e non a quello cessato per altra causa, ha posto in essere una irrazionale disparità al trattamento che, nei casi più eclatanti, può portare all'aberrante risultato che la indennità sia corrisposta in misura ridotta a colui il quale, dopo un regolare e lodevole servizio, si sia dimesso dall'impiego per libera e volontaria determinazione e sia, invece, corrisposta per intero a colui che sia stato dispensato per incapacità, ovvero destituito, a seguito di procedimento penale e disciplinare".
        Potrebbe agevolmente obiettarsi, in proposito, che il legislatore stesso, consapevole delle rilevate incongruenze, vi ha posto successivamente rimedio estendendo il criterio riduttivo a tutti i dipendenti, quale fosse la causa di risoluzione del rapporto di impiego (eccettuati solo i casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendenti da causa di servizio).
        Sta di fatto, però che sia pure per tempo limitato, la rilevata disparità di trattamento è esistita, quanto meno nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore delle citate norme modificatrici (articolo 4 del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594).
        E' giusto perciò che coloro che si sono dimessi dal 29 gennaio 1983 al 2 novembre 1985 abbiano lo stesso trattamento di coloro che sono decaduti dall'impiego per colpa grave, o che, anche molto furbescamente, si sono fatti licenziare (per lo Stato basta l'assenza ingiustificata di 15 giorni).
        A questo scopo mira il contenuto della legge preposta.
        L'articolo 1, comma 1, dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che abbia presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo che va dal 29 gennaio 1983 al 2 novembre 1985, venga corrisposta l'indennità integrativa speciale nella stessa misura, e con gli stessi futuri aumenti percentuali, di quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato dispensato dal servizio per incapacità o destituito.
        Il comma 2 precisa che il personale di cui al comma 1 non ha diritto a percepire le somme arretrate trattenute per effetto dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, limitando solo al futuro l'applicazione della norma.




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