XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1787
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende risolvere una grave ingiustizia commessa dal
legislatore che ha discriminato diverse categorie di
pensionati, determinando situazioni che penalizzano i
pensionati che correttamente hanno svolto la propria attività
lavorativa.
Queste discriminazioni nascono dall'applicazione
dell'articolo 10 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 25 marzo
1983, nel periodo gennaio 1983-novembre 1985, data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 594, solo nei confronti del
personale che ha presentato domanda di pensionamento, con
esclusione dal campo di applicazione di tale articolo dei
decaduti dall'impiego, che attualmente godono di una pensione
superiore a quella corrisposta al personale dimissionario.
Essi percepiscono infatti l'indennità integrativa nella
stessa misura di quella erogata al personale collocato a
risposo con la massima anzianità e senza alcun
riassorbimento.
Sulla materia si sono succedute due circolari
ministeriali, la prima che interpretava nel senso che per il
personale collocato in pensione a domanda, potevano essere
corrisposti l'indennità integrativa e gli aumenti per intero;
la seconda che metteva l'indennità integrativa in relazione
agli anni di servizio, introducendo assurdamente una
interpretazione con efficacia retroattiva.
Come ha avuto modo di rilevare la 3^ Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, con ordinanza n. 62849
del 18 aprile 1989, "il criterio riduttivo introdotto dalle
sopracitate norme, in quanto applicato al solo personale
cessato dal servizio a domanda, e non a quello cessato per
altra causa, ha posto in essere una irrazionale disparità al
trattamento che, nei casi più eclatanti, può portare
all'aberrante risultato che la indennità sia corrisposta in
misura ridotta a colui il quale, dopo un regolare e lodevole
servizio, si sia dimesso dall'impiego per libera e volontaria
determinazione e sia, invece, corrisposta per intero a colui
che sia stato dispensato per incapacità, ovvero destituito, a
seguito di procedimento penale e disciplinare".
Potrebbe agevolmente obiettarsi, in proposito, che il
legislatore stesso, consapevole delle rilevate incongruenze,
vi ha posto successivamente rimedio estendendo il criterio
riduttivo a tutti i dipendenti, quale fosse la causa di
risoluzione del rapporto di impiego (eccettuati solo i casi di
cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendenti
da causa di servizio).
Sta di fatto, però che sia pure per tempo limitato, la
rilevata disparità di trattamento è esistita, quanto meno nei
confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo
intercorrente tra il 29 gennaio 1983 e la data di entrata in
vigore delle citate norme modificatrici (articolo 4 del
decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594).
E' giusto perciò che coloro che si sono dimessi dal 29
gennaio 1983 al 2 novembre 1985 abbiano lo stesso trattamento
di coloro che sono decaduti dall'impiego per colpa grave, o
che, anche molto furbescamente, si sono fatti licenziare (per
lo Stato basta l'assenza ingiustificata di 15 giorni).
A questo scopo mira il contenuto della legge preposta.
L'articolo 1, comma 1, dispone che al personale avente
diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che abbia
presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio
nell'arco di tempo che va dal 29 gennaio 1983 al 2 novembre
1985, venga corrisposta l'indennità integrativa speciale nella
stessa misura, e con gli stessi futuri aumenti percentuali, di
quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo
è stato dispensato dal servizio per incapacità o
destituito.
Il comma 2 precisa che il personale di cui al comma 1 non
ha diritto a percepire le somme arretrate trattenute per
effetto dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, limitando solo al futuro
l'applicazione della norma.