XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1787




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale avente diritto alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo intercorrente tra il 29 gennaio 1983 e il 2 novembre 1985, è corrisposta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale nella stessa misura, e con gli stessi futuri aumenti percentuali, di quella erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato dispensato dal servizio per incapacità o destituito.
        2. Il personale di cui al comma 1 non ha diritto a percepire come arretrati le somme trattenute in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.



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