XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1787
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale avente diritto alla indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, che ha presentato domanda di
pensionamento e sia cessato dal servizio nell'arco di tempo
intercorrente tra il 29 gennaio 1983 e il 2 novembre 1985, è
corrisposta a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'indennità integrativa speciale nella stessa
misura, e con gli stessi futuri aumenti percentuali, di quella
erogata al personale che nello stesso periodo di tempo è stato
dispensato dal servizio per incapacità o destituito.
2. Il personale di cui al comma 1 non ha diritto a
percepire come arretrati le somme trattenute in applicazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
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