XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1785
Onorevoli Deputati! - Il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Federazione russa, con l'Accordo fatto a
Roma il 10 febbraio 1998, si impegnano tramite le autorità
doganali a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione sia su
richiesta della Parti che spontaneamente. Lo scopo è quello,
innanzitutto, di assicurare il pieno rispetto della
legislazione doganale e soprattutto quello di prevenire,
investigare e reprimere le violazioni di tale normativa al
fine di rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra
i due Paesi.
L'Accordo si compone di 20 articoli, un preambolo ed un
allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni e le
specificazioni degli elementi dell'Accorso stesso, come la
definizione di legislazione doganale, amministrazione
doganale, infrazione.
Il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2) è
limitato alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa
in materia doganale tra le Parti contraenti.
Vengono disciplinate le richieste di cooperazione e di
mutua assistenza (articolo 3), come lo scambio di informazioni
per una corretta applicazione della legislazione doganale o lo
scambio di esperienze connesse all'attività doganale.
Le Amministrazioni doganali hanno l'obbligo di assistersi
in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o
confisca dei beni (articolo 4).
Si prevede (articolo 5) che le Amministrazioni doganali si
forniscano reciproca assistenza tecnica, tramite lo scambio di
funzionari esperti e lo scambio di informazioni: in
particolare ciascuna di tali Amministrazioni (articolo 6) deve
fornire informazioni su persone che si presume siano coinvolte
in violazioni alla normativa doganale, su merci che si
sospetta siano oggetto di traffico illecito e su mezzi di
trasporto e su luoghi oggetto di infrazioni.
Si può ricorrere anche al metodo delle consegne
controllate (articolo 7) di merci intatte o rimosse o
sostituite anche parzialmente.
Inoltre le Amministrazioni doganali si forniscono
reciprocamente tutte le informazioni per contrastare (articolo
8) le infrazioni alla legislazione doganale (movimento di
stupefacenti, armi, oggetti d'arte e altre ipotesi) e anche
sul movimento di merci tra i due Paesi contraenti
(articolo 9).
Ciascuna di tali Amministrazioni di propria iniziativa o
su richiesta fornisce dossier e documenti (articolo 10)
contenenti informazioni relative ad attività che possono
costituire una infrazione.
Nel caso di una violazione, su richiesta di una Parte
contraente (articolo 11), l'Amministrazione doganale invierà i
funzionari preposti per deporre dinanzi alle competenti
autorità della Parte richiedente.
Esistono, inoltre, delle procedure e formalità che devono
essere rispettate dalle Amministrazioni doganali (articolo 12)
nella formulazione di richieste di assistenza, come l'oggetto
ed il motivo della richiesta o una sintesi di fatti.
Tali Amministrazioni (articolo 13) devono tenere un
determinato comportamento nell'esecuzione delle richieste,
come l'avvio di indagini su richiesta dell'altra
amministrazione, o la cooperazione nell'indagine stessa. I
funzionari di una Amministrazione doganale (articolo 14)
possono, in casi particolari, partecipare alle indagini
riguardanti infrazioni alla legislazione doganale in vigore
sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale
richiedente.
Vengono anche dettate le condizioni a cui sono sottoposti
le informazioni e i documenti ricevuti in conformità
all'Accordo (articolo 15). Innanzitutto tali informazioni e
documenti possono essere usati solo per gli scopi dell'Accordo
e non possono essere trasmessi o utilizzati per altri fini.
Quando vengono scambiati dati personali, le Parti contraenti
garantiscono un livello di protezione dei dati equivalente a
quello risultante dall'attuazione dei princìpi contenuti
nell'allegato all'Accordo: essi devono essere utilizzati
esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti
dall'Amministrazione doganale che li fornisce. Tali
Amministrazioni si forniscono reciproche notizie sull'utilizzo
di tali dati personali, mantengono un registro sulla fornitura
e ricezione dei dati a carattere personale, provvedono alla
protezione degli stessi e, infine, il trattamento dei dati
viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona, comprese la loro riservatezza ed
identità.
Esistono però dei casi in cui si può rifiutare
l'assistenza (articolo 16), come quando l'adempimento della
richiesta può ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine
pubblico dello Stato, o non esista la compatibilità con le
proprie disposizioni legislative e amministrative
nazionali.
Vengono inoltre fissate anche le ripartizioni delle spese
(articolo 17) derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.
Le Amministrazioni doganali rinunciano a rivendicazioni per il
rimborso delle spese relative all'esecuzione dell'Accordo ad
eccezione delle spese ed indennità per esperti, testimoni,
traduttori e interpreti. Per quel che riguarda l'Italia, il
disegno di legge prevede un onere annuo di 70 milioni di
lire.
E' istituita, infine, una Commissione mista per l'esame
delle questioni relative alla cooperazione e mutua assistenza
per la risoluzione delle controversie in merito alla
interpretazione ed applicazione dell'Accordo (articolo 18).
Naturalmente l'ambito territoriale di applicazione
dell'Accordo è quello dei territori degli Stati delle Parti
contraenti (articolo 19).
Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge,
ritenendo opportuna la ratifica dell'Accordo descritto.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
La ratifica dell'Accordo di cui si tratta deve essere
autorizzata, ex articolo 80 della Costituzione, con atto
avente forza di legge, dal momento che alcune sue
disposizioni, - quali ad esempio, l'articolo 11 che prevede
che funzionari di una Parte contraente possano essere
autorizzati a deporre in procedimenti instaurati nel
territorio dell'altra Parte contraente, o l'articolo 14 che
prevede la possibilità che funzionari doganali di una Parte
contraente assistano ad indagini nel territorio dell'altra
Parte - comportano degli oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato, stimati pari a lire 70.000.000 per
anno.
L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di
adeguamento della legislazione vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto i
Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa ad
assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla
cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia
doganale, fatto a Roma il 10 febbraio 1998. L'Accordo citato è
il primo volto a regolare la suddetta materia tra le due Parti
contraenti.
Con tale Accordo le Parti si impegnano a fornirsi, sia su
richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e
cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità
doganali, al fine di assicurare la piena osservanza della
rispettiva legislazione doganale e realizzare nel contempo
un'efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa.
Destinatari: nel concludere l'Accordo le Parti prevedono
ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa,
collaborazione e scambi di informazioni e documenti fra
Amministrazioni doganali dei due Paesi. In senso più lato,
destinatari ultimi del suddetto Accordo sono gli operatori
economici, in quanto esso ha per fine quello di rendere più
trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi,
facilitando così il movimento delle merci attraverso le
rispettive frontiere.
Soggetti coinvolti: le Amministrazioni dei due Paesi
contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione, sono,
da parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, ivi
compreso il Corpo della guardia di finanza e, da parte russa,
il Comitato doganale di Stato della Federazione russa.
Analisi costi-benefìci: dall'esecuzione dell'Accordo si
attendono benefìci in materia doganale e nel settore degli
scambi commerciali. Tale Accordo consentirà infatti, da una
parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando in tale modo i
mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico
illecito degli stupefacenti, dall'altra di agevolare e
semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima
transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio
commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il
compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà
inoltre di sviluppare e mantenere con la Federazione russa dei
proficui rapporti diretti ed immediati sul piano delle
Amministrazioni doganali e degli addetti a tale settore, che
saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.