XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1785




        Onorevoli Deputati! - Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con l'Accordo fatto a Roma il 10 febbraio 1998, si impegnano tramite le autorità doganali a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione sia su richiesta della Parti che spontaneamente. Lo scopo è quello, innanzitutto, di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e soprattutto quello di prevenire, investigare e reprimere le violazioni di tale normativa al fine di rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di 20 articoli, un preambolo ed un allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni e le specificazioni degli elementi dell'Accorso stesso, come la definizione di legislazione doganale, amministrazione doganale, infrazione.
        Il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2) è limitato alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti contraenti.
        Vengono disciplinate le richieste di cooperazione e di mutua assistenza (articolo 3), come lo scambio di informazioni per una corretta applicazione della legislazione doganale o lo scambio di esperienze connesse all'attività doganale.
        Le Amministrazioni doganali hanno l'obbligo di assistersi in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca dei beni (articolo 4).
        Si prevede (articolo 5) che le Amministrazioni doganali si forniscano reciproca assistenza tecnica, tramite lo scambio di funzionari esperti e lo scambio di informazioni: in particolare ciascuna di tali Amministrazioni (articolo 6) deve fornire informazioni su persone che si presume siano coinvolte in violazioni alla normativa doganale, su merci che si sospetta siano oggetto di traffico illecito e su mezzi di trasporto e su luoghi oggetto di infrazioni.
        Si può ricorrere anche al metodo delle consegne controllate (articolo 7) di merci intatte o rimosse o sostituite anche parzialmente.
        Inoltre le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente tutte le informazioni per contrastare (articolo 8) le infrazioni alla legislazione doganale (movimento di stupefacenti, armi, oggetti d'arte e altre ipotesi) e anche sul movimento di merci tra i due Paesi contraenti (articolo 9).
        Ciascuna di tali Amministrazioni di propria iniziativa o su richiesta fornisce dossier e documenti (articolo 10) contenenti informazioni relative ad attività che possono costituire una infrazione.
        Nel caso di una violazione, su richiesta di una Parte contraente (articolo 11), l'Amministrazione doganale invierà i funzionari preposti per deporre dinanzi alle competenti autorità della Parte richiedente.
        Esistono, inoltre, delle procedure e formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali (articolo 12) nella formulazione di richieste di assistenza, come l'oggetto ed il motivo della richiesta o una sintesi di fatti.
        Tali Amministrazioni (articolo 13) devono tenere un determinato comportamento nell'esecuzione delle richieste, come l'avvio di indagini su richiesta dell'altra amministrazione, o la cooperazione nell'indagine stessa. I funzionari di una Amministrazione doganale (articolo 14) possono, in casi particolari, partecipare alle indagini riguardanti infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente.
        Vengono anche dettate le condizioni a cui sono sottoposti le informazioni e i documenti ricevuti in conformità all'Accordo (articolo 15). Innanzitutto tali informazioni e documenti possono essere usati solo per gli scopi dell'Accordo e non possono essere trasmessi o utilizzati per altri fini. Quando vengono scambiati dati personali, le Parti contraenti garantiscono un livello di protezione dei dati equivalente a quello risultante dall'attuazione dei princìpi contenuti nell'allegato all'Accordo: essi devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione doganale che li fornisce. Tali Amministrazioni si forniscono reciproche notizie sull'utilizzo di tali dati personali, mantengono un registro sulla fornitura e ricezione dei dati a carattere personale, provvedono alla protezione degli stessi e, infine, il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, comprese la loro riservatezza ed identità.
        Esistono però dei casi in cui si può rifiutare l'assistenza (articolo 16), come quando l'adempimento della richiesta può ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato, o non esista la compatibilità con le proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali.
        Vengono inoltre fissate anche le ripartizioni delle spese (articolo 17) derivanti dall'esecuzione del presente Accordo. Le Amministrazioni doganali rinunciano a rivendicazioni per il rimborso delle spese relative all'esecuzione dell'Accordo ad eccezione delle spese ed indennità per esperti, testimoni, traduttori e interpreti. Per quel che riguarda l'Italia, il disegno di legge prevede un onere annuo di 70 milioni di lire.
        E' istituita, infine, una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla cooperazione e mutua assistenza per la risoluzione delle controversie in merito alla interpretazione ed applicazione dell'Accordo (articolo 18). Naturalmente l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo è quello dei territori degli Stati delle Parti contraenti (articolo 19).
        Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge, ritenendo opportuna la ratifica dell'Accordo descritto.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          La ratifica dell'Accordo di cui si tratta deve essere autorizzata, ex articolo 80 della Costituzione, con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni, - quali ad esempio, l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente possano essere autorizzati a deporre in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente, o l'articolo 14 che prevede la possibilità che funzionari doganali di una Parte contraente assistano ad indagini nel territorio dell'altra Parte - comportano degli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, stimati pari a lire 70.000.000 per anno.
          L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Federazione russa ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 10 febbraio 1998. L'Accordo citato è il primo volto a regolare la suddetta materia tra le due Parti contraenti.
          Con tale Accordo le Parti si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza della rispettiva legislazione doganale e realizzare nel contempo un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.

          Destinatari: nel concludere l'Accordo le Parti prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa, collaborazione e scambi di informazioni e documenti fra Amministrazioni doganali dei due Paesi. In senso più lato, destinatari ultimi del suddetto Accordo sono gli operatori economici, in quanto esso ha per fine quello di rendere più trasparente l'interscambio commerciale fra i due Paesi, facilitando così il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere.

          Soggetti coinvolti: le Amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione, sono, da parte italiana, l'Amministrazione doganale italiana, ivi compreso il Corpo della guardia di finanza e, da parte russa, il Comitato doganale di Stato della Federazione russa.

          Analisi costi-benefìci: dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefìci in materia doganale e nel settore degli scambi commerciali. Tale Accordo consentirà infatti, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando in tale modo i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall'altra di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà inoltre di sviluppare e mantenere con la Federazione russa dei proficui rapporti diretti ed immediati sul piano delle Amministrazioni doganali e degli addetti a tale settore, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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