XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1785
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la
muta assistenza amministrativa in materia doganale, con
allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 70 milioni annue a decorrere dal 2002,
si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente
utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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