XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1785




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la muta assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 70 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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