XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1783
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente sugli asili
nido risente in maniera rilevante delle notevoli modificazioni
e trasformazioni di natura sociale e culturale intervenute nel
nostro Paese nei trent'anni trascorsi dalla sua entrata in
vigore. Inoltre, e quel che più conta, la stessa legge 6
dicembre 1971, n. 1044, ha ricevuto un'attuazione del tutto
parziale, principalmente per le difficoltà finanziarie
incontrate dai comuni e dalle regioni. A fronte di una domanda
crescente da parte delle famiglie italiane di nuovi posti
negli asili nido, le strutture pubbliche e private non sono
attualmente in grado di fornire adeguate risposte.
Soltanto un ridotto numero di bambini dell'età prevista
può usufruire oggi dell'asilo nido. Ciò costituisce una
gravissima carenza del sistema educativo italiano con
rilevantissimi effetti negativi di natura sociale, in
particolare circa le reali possibilità di accesso al mondo del
lavoro da parte dell'universo femminile.
D'altro canto, la particolare delicatezza del momento
formativo nella prima infanzia non può più prescindere dalla
collaborazione diretta e attiva delle famiglie con le
strutture educative. Deve essere infatti assicurata una
continuità tra l'azione formativa della famiglia e l'attività
pedagogica dei servizi pubblici e privati, con un costante
confronto tra le diverse istituzioni.
A tale fine la presente proposta di legge promuove il
ruolo determinante della famiglia nella formazione complessiva
del bambino, anche attraverso la partecipazione alla gestione
degli asili nido. Allo Stato ed agli enti locali sono
attribuite funzioni di programmazione e di controllo, ma in
costante sinergia con le famiglie e con i soggetti privati
dell'ambito sociale.
Al problema centrale della assoluta inadeguatezza
quantitativa delle strutture e dei servizi attualmente
disponibili, la presente proposta di legge intende fornire una
risposta incisiva, agendo in particolare sulla necessaria
attivazione di asili nido nei luoghi di lavoro pubblici e
privati, che viene resa obbligatoria per le strutture di
notevole dimensione in termini di personale occupato.
L'attivazione di tali servizi da parte delle imprese non
comporterà per esse oneri aggiuntivi in quanto, all'articolo
4, viene previsto un vantaggioso meccanismo di deduzione
fiscale maggiorata dei costi che a tale fine verranno
sostenuti. Gli enti pubblici, d'altro canto, provvedendo
direttamente ai costi di attivazione degli stessi servizi
presso le proprie diverse sedi di rilevante entità, vedranno
ridursi gli oneri a carico della finanza pubblica per i
servizi di asili nido attivati altrove in via generale.
La predisposizione obbligatoria di asili nido presso i
luoghi di lavoro con un numero rilevante di occupati si
aggiunge alle facilitazioni ed agli incentivi già previsti in
altre disposizioni normative e nella stessa presente proposta
di legge, per favorire comunque la creazione di servizi dello
stesso tipo anche nei luoghi di lavoro con un numero inferiore
di occupati. L'auspicio è che, dopo un primo periodo di
verifica, la soglia di obbligatorietà possa essere
successivamente abbassata in relazione al numero di lavoratori
occupati.
E' da sottolineare come la previsione di asili nido
nell'ambito dei luoghi di lavoro consentirà alle famiglie di
accedere ad un fondamentale servizio sociale con modalità
semplificate e assai più funzionali.
Il ventaglio di opportunità per le famiglie è poi
completato nella presente proposta di legge dalla previsione
di servizi integrativi, realizzati a cura delle regioni e dei
comuni.
Al centro della presente proposta di legge, attraverso la
previsione di modalità diverse, è in definitiva la ricerca di
una possibilità più ampia di garantire quei diritti
dell'infanzia che si traducono anche nell'effettiva
opportunità per ogni bambino di beneficiare di ausili
pedagogici e di sollecitazioni fondamentali alla costruzione
ed allo sviluppo della propria personalità.
L'articolo 1 definisce le caratteristiche e gli obiettivi
del servizio costituito dagli asili nido.
L'articolo 2 indica le funzioni specifiche dell'asilo
nido.
L'articolo 3 definisce il sistema territoriale dei servizi
integrati, le finalità degli stessi e le diverse modalità
individuabili dalle regioni e dai comuni per la loro
attivazione e gestione.
L'articolo 4 prevede l'attivazione obbligatoria dei
servizi di asilo nido nei luoghi di lavoro pubblici e privati
di rilevante dimensione, il meccanismo per la deduzione
fiscale dei costi relativi per le imprese private e le
modalità con cui provvedere agli stessi costi per gli enti
pubblici. Sono infine definite le sanzioni relative alla
violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo e le
modalità di utilizzo da parte dei comuni dei corrispondenti
proventi.
L'articolo 5 definisce l'accesso ai servizi diversi da
quelli previsti dall'articolo 4, nonché le competenze dei
comuni in ordine alla gestione degli stessi servizi ed alla
definizione dei criteri di contribuzione alle spese relative
da parte delle famiglie.
L'articolo 6 prevede la partecipazione delle famiglie alla
definizione degli obiettivi generali dell'azione
pedagogica.
L'articolo 7 definisce le funzioni dello Stato sulle
politiche e sui servizi relativi alla prima infanzia.
L'articolo 8 definisce le funzioni delle regioni.
L'articolo 9 indica le funzioni delle province.
L'articolo 10 stabilisce le funzioni dei comuni.
L'articolo 11 attribuisce alle aziende sanitarie locali la
tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e i
servizi educativi per la prima infanzia.
L'articolo 12 definisce le competenze e le attività
generali del personale degli asili nido e specificamente
quelle degli educatori e degli ausiliari.
L'articolo 13 indica le modalità di finanziamento della
legge attraverso un idoneo stanziamento a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
L'articolo 14 prevede l'abrogazione espressa della
normativa vigente.