XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1783




        Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente sugli asili nido risente in maniera rilevante delle notevoli modificazioni e trasformazioni di natura sociale e culturale intervenute nel nostro Paese nei trent'anni trascorsi dalla sua entrata in vigore. Inoltre, e quel che più conta, la stessa legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ha ricevuto un'attuazione del tutto parziale, principalmente per le difficoltà finanziarie incontrate dai comuni e dalle regioni. A fronte di una domanda crescente da parte delle famiglie italiane di nuovi posti negli asili nido, le strutture pubbliche e private non sono attualmente in grado di fornire adeguate risposte.
        Soltanto un ridotto numero di bambini dell'età prevista può usufruire oggi dell'asilo nido. Ciò costituisce una gravissima carenza del sistema educativo italiano con rilevantissimi effetti negativi di natura sociale, in particolare circa le reali possibilità di accesso al mondo del lavoro da parte dell'universo femminile.
        D'altro canto, la particolare delicatezza del momento formativo nella prima infanzia non può più prescindere dalla collaborazione diretta e attiva delle famiglie con le strutture educative. Deve essere infatti assicurata una continuità tra l'azione formativa della famiglia e l'attività pedagogica dei servizi pubblici e privati, con un costante confronto tra le diverse istituzioni.
        A tale fine la presente proposta di legge promuove il ruolo determinante della famiglia nella formazione complessiva del bambino, anche attraverso la partecipazione alla gestione degli asili nido. Allo Stato ed agli enti locali sono attribuite funzioni di programmazione e di controllo, ma in costante sinergia con le famiglie e con i soggetti privati dell'ambito sociale.
        Al problema centrale della assoluta inadeguatezza quantitativa delle strutture e dei servizi attualmente disponibili, la presente proposta di legge intende fornire una risposta incisiva, agendo in particolare sulla necessaria attivazione di asili nido nei luoghi di lavoro pubblici e privati, che viene resa obbligatoria per le strutture di notevole dimensione in termini di personale occupato.
        L'attivazione di tali servizi da parte delle imprese non comporterà per esse oneri aggiuntivi in quanto, all'articolo 4, viene previsto un vantaggioso meccanismo di deduzione fiscale maggiorata dei costi che a tale fine verranno sostenuti. Gli enti pubblici, d'altro canto, provvedendo direttamente ai costi di attivazione degli stessi servizi presso le proprie diverse sedi di rilevante entità, vedranno ridursi gli oneri a carico della finanza pubblica per i servizi di asili nido attivati altrove in via generale.
        La predisposizione obbligatoria di asili nido presso i luoghi di lavoro con un numero rilevante di occupati si aggiunge alle facilitazioni ed agli incentivi già previsti in altre disposizioni normative e nella stessa presente proposta di legge, per favorire comunque la creazione di servizi dello stesso tipo anche nei luoghi di lavoro con un numero inferiore di occupati. L'auspicio è che, dopo un primo periodo di verifica, la soglia di obbligatorietà possa essere successivamente abbassata in relazione al numero di lavoratori occupati.
        E' da sottolineare come la previsione di asili nido nell'ambito dei luoghi di lavoro consentirà alle famiglie di accedere ad un fondamentale servizio sociale con modalità semplificate e assai più funzionali.
        Il ventaglio di opportunità per le famiglie è poi completato nella presente proposta di legge dalla previsione di servizi integrativi, realizzati a cura delle regioni e dei comuni.
        Al centro della presente proposta di legge, attraverso la previsione di modalità diverse, è in definitiva la ricerca di una possibilità più ampia di garantire quei diritti dell'infanzia che si traducono anche nell'effettiva opportunità per ogni bambino di beneficiare di ausili pedagogici e di sollecitazioni fondamentali alla costruzione ed allo sviluppo della propria personalità.
        L'articolo 1 definisce le caratteristiche e gli obiettivi del servizio costituito dagli asili nido.
        L'articolo 2 indica le funzioni specifiche dell'asilo nido.
        L'articolo 3 definisce il sistema territoriale dei servizi integrati, le finalità degli stessi e le diverse modalità individuabili dalle regioni e dai comuni per la loro attivazione e gestione.
        L'articolo 4 prevede l'attivazione obbligatoria dei servizi di asilo nido nei luoghi di lavoro pubblici e privati di rilevante dimensione, il meccanismo per la deduzione fiscale dei costi relativi per le imprese private e le modalità con cui provvedere agli stessi costi per gli enti pubblici. Sono infine definite le sanzioni relative alla violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo e le modalità di utilizzo da parte dei comuni dei corrispondenti proventi.
        L'articolo 5 definisce l'accesso ai servizi diversi da quelli previsti dall'articolo 4, nonché le competenze dei comuni in ordine alla gestione degli stessi servizi ed alla definizione dei criteri di contribuzione alle spese relative da parte delle famiglie.
        L'articolo 6 prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi generali dell'azione pedagogica.
        L'articolo 7 definisce le funzioni dello Stato sulle politiche e sui servizi relativi alla prima infanzia.
        L'articolo 8 definisce le funzioni delle regioni.
        L'articolo 9 indica le funzioni delle province.
        L'articolo 10 stabilisce le funzioni dei comuni.
        L'articolo 11 attribuisce alle aziende sanitarie locali la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e i servizi educativi per la prima infanzia.
        L'articolo 12 definisce le competenze e le attività generali del personale degli asili nido e specificamente quelle degli educatori e degli ausiliari.
        L'articolo 13 indica le modalità di finanziamento della legge attraverso un idoneo stanziamento a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
        L'articolo 14 prevede l'abrogazione espressa della normativa vigente.




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