XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1783
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione di asilo nido).
1. L'asilo nido costituisce un servizio educativo e
sociale di interesse pubblico che accoglie le bambine ed i
bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, ed ha
l'obiettivo di offrire un luogo di formazione, di
socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità
cognitive, affettive e sociali e di affiancare le famiglie nei
loro compiti educativi.
Art. 2.
(Funzioni degli asili nido).
1. L'asilo nido svolge le seguenti funzioni:
a) offre un luogo di formazione, di cura e di
socializzazione delle bambine e dei bambini;
b) sostiene la famiglia nella cura dei figli,
anche al fine di facilitare l'accesso della donna al lavoro in
un quadro di pari opportunità.
Art. 3.
(Servizi integrativi degli asili nido).
1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai
bisogni differenziati delle famiglie sul piano sociale ed
educativo, le regioni possono prevedere con proprie leggi e
sulla base di standard qualitativi ed organizzativi
definiti con proprie norme, l'erogazione di contributi
finanziari ai comuni per l'attivazione da parte degli stessi
di servizi integrativi degli asili nido, con modalità
strutturali, di accesso e di funzionamento diversificate.
2. I servizi integrativi devono essere finalizzati a:
a) consentire la frequenza flessibile e fruizioni
anche parziali da parte delle famiglie;
b) realizzare spazi di aggregazione e
socializzazione con caratteristiche educative, ludiche e
culturali per bambine e bambini.
3. La gestione dei servizi integrativi da parte dei comuni
può avvenire anche mediante convenzioni con soggetti non
istituzionali, quali gruppi di famiglie, organizzazioni di
volontariato e cooperative di servizi, secondo standard
qualitativi e organizzativi definiti dalle regioni.
4. Le regioni, in via sperimentale, possono favorire la
realizzazione da parte dei comuni di servizi integrativi per
l'infanzia che superino l'attuale separazione tra l'asilo nido
e la scuola materna, organizzati sulla base di progetti
educativo-formativi redatti in rapporto allo sviluppo
complessivo dei bambini.
Art. 4.
(Asili nido nei luoghi di lavoro).
1. Le imprese e gli enti pubblici, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad
attivare un servizio di asilo nido all'interno di ogni
complesso aziendale o sede in cui, rispettivamente, alla
scadenza del precedente periodo d'imposta ed alla data del 31
dicembre 2000, erano occupati più di cento dipendenti e a
condizione che l'attivazione del servizio sia richiesta per la
frequenza di almeno dieci bambini appartenenti alle famiglie
degli stessi dipendenti.
2. Le imprese e g1i enti pubblici sono tenuti ad attivare
lo stesso servizio di cui al comma 1, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presso i
complessi aziendali e le sedi in cui le condizioni previste
dal medesimo comma 1 si verifichino, rispettivamente, alla
scadenza dei successivi periodi d'imposta ed al termine di
ogni anno.
3. I costi specificamente inerenti ai servizi di asilo
nido attivati presso i complessi aziendali, con una
maggiorazione forfetaria pari al 20 per cento, sono
integralmente deducibili ai fini della determinazione del
reddito d'impresa riferito al periodo d'imposta in cui sono
stati sostenuti.
4. Gli enti pubblici provvedono a sostenere i costi per i
servizi di asilo nido attivati presso le sedi di cui ai commi
1 e 2 attraverso risorse ed entrate proprie.
5. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e
2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria, compresa fra un minimo di 25.823 euro ed un
massimo di 103.291 euro, da parte del sindaco del comune nel
cui territorio è posto il complesso aziendale o la sede
dell'ente pubblico presso cui doveva essere attivato il
servizio.
6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono
destinati dai comuni alla realizzazione, attivazione e
gestione di asili nido, diversi da quelli previsti dal
presente articolo, e dei servizi integrativi di cui
all'articolo 3.
Art. 5.
(Accesso ai servizi).
1. L'accesso agli asili nido, diversi da quelli previsti
dall'articolo 4, ed ai servizi integrativi pubblici a
finanziamento pubblico e privato da cui all'articolo 3, è
aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre
mesi ed i tre anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza o
religione e garantisce il diritto all'inserimento di bambini
diversamente abili.
2. La gestione degli asili nido e dei servizi integrativi
pubblici è affidata ai comuni, che devono dotarsi di propri
regolamenti, approvati dai rispettivi consigli comunali, nei
quali sono definiti i criteri di contribuzione delle famiglie
alle spese di gestione in relazione alle condizioni
socio-economiche delle famiglie stesse.
Art. 6.
(Partecipazione delle famiglie).
1. I genitori collaborano alla definizione degli obiettivi
generali dell'attività pedagogica attraverso la partecipazione
alle riunioni periodiche di confronto con gli educatori. I
soggetti gestori degli asili nido fissano trimestralmente i
termini e le modalità delle riunioni.
Art. 7.
(Funzioni dello Stato).
1. Allo Stato spettano l'esercizio delle funzioni previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, nonché i poteri di indirizzo, di ordinamento e
di regolazione delle politiche a favore della prima
infanzia.
2. Le competenze dei servizi per la prima infanzia sono
attribuite al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e sono individuati nel:
a) coordinare le politiche statali a favore della
prima infanzia;
b) definire gli obiettivi e gli indirizzi
generali, al fine di realizzare un sistema uniforme e coerente
di servizi;
c) svolgere un compito di raccordo con le regioni
e con gli altri enti locali, relativamente alla circolazione
dei dati concernenti le politiche per la prima infanzia, ai
fini della valutazione dell'efficacia dei servizi in relazione
alla spesa complessiva;
d) esercitare i poteri sostitutivi, qualora si
riscontri l'inadempienza di una o più regioni;
e) individuare i requisiti minimi organizzativi
necessari all'attuazione dei servizi;
f) determinare i requisiti ed i profili
professionali del personale addetto ai servizi.
Art. 8.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni esercitano le seguenti funzioni:
a) definiscono gli indirizzi ed i criteri generali
di programmazione per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi per la prima infanzia, la sperimentazione di servizi
innovativi ed il coordinamento degli interventi, al fine di
garantire la realizzazione di un sistema educativo integrato e
finalizzato a realizzare un raccordo tra servizi educativi,
scolastici e sanitari;
b) promuovono l'esercizio associato, da parte dei
comuni, delle funzioni relative ai servizi per la prima
infanzia;
c) approvano e finanziano i piani provinciali di
sviluppo per la costruzione, il riadattamento, la gestione e
la qualificazione degli asili nido e dei servizi integrativi
nonché per la sperimentazione dei servizi innovativi. A ogni
singola regione spetta determinare i tempi di realizzazione
dei singoli piani;
d) promuovono e realizzano, in accordo con gli
enti locali, modalità e strumenti di monitoraggio, di verifica
e di valutazione della qualità dei servizi e degli
interventi.
Art. 9.
(Funzioni delle province).
1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) adottano, in accordo con i comuni, i piani
provinciali di sviluppo e di qualificazione dei servizi per la
prima infanzia;
b) promuovono, in collaborazione con i comuni,
iniziative di formazione per gli operatori dei servizi;
c) procedono alla raccolta dei dati ed effettuano
il monitoraggio degli asili nido e dei servizi integrativi
presenti nel territorio provinciale.
Art. 10.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le
seguenti funzioni:
a) concessione dell'autorizzazione ed espletamento
della vigilanza e dei controllo sui servizi e sulle strutture
per la prima infanzia;
b) gestione dei servizi educativi comunali;
c) accreditamento delle strutture pubbliche e
private;
d) definizione degli interventi di costruzione,
riadattamento e qualificazione dei servizi per la prima
infanzia relativi al proprio territorio;
e) sorveglianza generale sulle strutture e sui
servizi di cui all'articolo 4 e applicazione delle sanzioni
relative alle corrispondenti inadempienze;
f) attuazione, anche in collaborazione con altri
soggetti, di interventi per la formazione del personale e per
la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia;
g) previsione di modalità organizzative e di
funzionamento dei servizi per la prima infanzia diversificate
rispetto ai tempi di apertura dei servizi stessi ed alla loro
ricettività, al fine di corrispondere a particolari necessità
sociali e professionali delle famiglie, o in relazione a
specifiche esigenze economiche e sociali del territorio in cui
ha sede l'asilo nido.
Art. 11.
(Compiti delle aziende sanitarie locali).
1. Le aziende sanitarie locali garantiscono la tutela e la
vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi
educativi per la prima infanzia.
Art. 12.
(Personale degli asili nido).
1. Il funzionamento e il complesso delle attività degli
asili nido e dei servizi integrativi sono assicurati dal
personale educatore e dal personale addetto ai servizi
generali.
2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e
all'educazione dei bambini e alle relazioni con le
famiglie.
3. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve
essere superiore a sette bambini per ogni educatore.
4. L'attività del personale educatore si svolge secondo i
princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta
collaborazione con le famiglie e nel rispetto delle finalità
del servizio.
5. Tutti gli educatori devono essere in possesso di un
diploma di scuola media superiore a indirizzo
socio-psico-pedagogico. Sono inoltre ammessi per l'esercizio
della funzione di educatore i seguenti titoli di studio:
diploma universitario di educatore, laurea in pedagogia,
laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della
formazione. Per il personale in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio
riconosciuti all'atto dell'assunzione.
6. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di
assistenza e di vigilanza dei bambini, di pulizia, di
preparazione dei pasti, di riordino degli ambienti e dei
materiali; collaborano inoltre con il personale educatore alla
manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al
buon funzionamento dell'attività di servizio.
7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere
provvisto della licenza di scuola dell'obbligo; il personale
addetto alla preparazione dei pasti deve essere provvisto di
specifico diploma di scuola superiore, o di titoli di servizio
che comprovino il possesso della preparazione necessaria per
la conduzione della cucina, la cottura e il confezionamento
del cibo.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico dello stanziamento relativo al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
(Abrogazioni).
1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive
modificazioni, e l'artico1o 5 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, sono abrogati.