XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1783




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione di asilo nido).

        1. L'asilo nido costituisce un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie le bambine ed i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, ed ha l'obiettivo di offrire un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali e di affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.


Art. 2.

(Funzioni degli asili nido).

        1. L'asilo nido svolge le seguenti funzioni:

            a) offre un luogo di formazione, di cura e di socializzazione delle bambine e dei bambini;

            b) sostiene la famiglia nella cura dei figli, anche al fine di facilitare l'accesso della donna al lavoro in un quadro di pari opportunità.


Art. 3.

(Servizi integrativi degli asili nido).

        1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati delle famiglie sul piano sociale ed educativo, le regioni possono prevedere con proprie leggi e sulla base di standard qualitativi ed organizzativi definiti con proprie norme, l'erogazione di contributi finanziari ai comuni per l'attivazione da parte degli stessi di servizi integrativi degli asili nido, con modalità strutturali, di accesso e di funzionamento diversificate.
        2. I servizi integrativi devono essere finalizzati a:

            a) consentire la frequenza flessibile e fruizioni anche parziali da parte delle famiglie;

            b) realizzare spazi di aggregazione e socializzazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambine e bambini.

        3. La gestione dei servizi integrativi da parte dei comuni può avvenire anche mediante convenzioni con soggetti non istituzionali, quali gruppi di famiglie, organizzazioni di volontariato e cooperative di servizi, secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalle regioni.
        4. Le regioni, in via sperimentale, possono favorire la realizzazione da parte dei comuni di servizi integrativi per l'infanzia che superino l'attuale separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di progetti educativo-formativi redatti in rapporto allo sviluppo complessivo dei bambini.


Art. 4.

(Asili nido nei luoghi di lavoro).

1. Le imprese e gli enti pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad attivare un servizio di asilo nido all'interno di ogni complesso aziendale o sede in cui, rispettivamente, alla scadenza del precedente periodo d'imposta ed alla data del 31 dicembre 2000, erano occupati più di cento dipendenti e a condizione che l'attivazione del servizio sia richiesta per la frequenza di almeno dieci bambini appartenenti alle famiglie degli stessi dipendenti.
        2. Le imprese e g1i enti pubblici sono tenuti ad attivare lo stesso servizio di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso i complessi aziendali e le sedi in cui le condizioni previste dal medesimo comma 1 si verifichino, rispettivamente, alla scadenza dei successivi periodi d'imposta ed al termine di ogni anno.
        3. I costi specificamente inerenti ai servizi di asilo nido attivati presso i complessi aziendali, con una maggiorazione forfetaria pari al 20 per cento, sono integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa riferito al periodo d'imposta in cui sono stati sostenuti.
        4. Gli enti pubblici provvedono a sostenere i costi per i servizi di asilo nido attivati presso le sedi di cui ai commi 1 e 2 attraverso risorse ed entrate proprie.
        5. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di 25.823 euro ed un massimo di 103.291 euro, da parte del sindaco del comune nel cui territorio è posto il complesso aziendale o la sede dell'ente pubblico presso cui doveva essere attivato il servizio.
        6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinati dai comuni alla realizzazione, attivazione e gestione di asili nido, diversi da quelli previsti dal presente articolo, e dei servizi integrativi di cui all'articolo 3.


Art. 5.

(Accesso ai servizi).

        1. L'accesso agli asili nido, diversi da quelli previsti dall'articolo 4, ed ai servizi integrativi pubblici a finanziamento pubblico e privato da cui all'articolo 3, è aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza o religione e garantisce il diritto all'inserimento di bambini diversamente abili.
        2. La gestione degli asili nido e dei servizi integrativi pubblici è affidata ai comuni, che devono dotarsi di propri regolamenti, approvati dai rispettivi consigli comunali, nei quali sono definiti i criteri di contribuzione delle famiglie alle spese di gestione in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie stesse.

Art. 6.

(Partecipazione delle famiglie).

        1. I genitori collaborano alla definizione degli obiettivi generali dell'attività pedagogica attraverso la partecipazione alle riunioni periodiche di confronto con gli educatori. I soggetti gestori degli asili nido fissano trimestralmente i termini e le modalità delle riunioni.


Art. 7.

(Funzioni dello Stato).

        1. Allo Stato spettano l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché i poteri di indirizzo, di ordinamento e di regolazione delle politiche a favore della prima infanzia.
        2. Le competenze dei servizi per la prima infanzia sono attribuite al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sono individuati nel:

            a) coordinare le politiche statali a favore della prima infanzia;

            b) definire gli obiettivi e gli indirizzi generali, al fine di realizzare un sistema uniforme e coerente di servizi;

            c) svolgere un compito di raccordo con le regioni e con gli altri enti locali, relativamente alla circolazione dei dati concernenti le politiche per la prima infanzia, ai fini della valutazione dell'efficacia dei servizi in relazione alla spesa complessiva;

            d) esercitare i poteri sostitutivi, qualora si riscontri l'inadempienza di una o più regioni;

            e) individuare i requisiti minimi organizzativi necessari all'attuazione dei servizi;

            f) determinare i requisiti ed i profili professionali del personale addetto ai servizi.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni).

        1. Le regioni esercitano le seguenti funzioni:

            a) definiscono gli indirizzi ed i criteri generali di programmazione per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia, la sperimentazione di servizi innovativi ed il coordinamento degli interventi, al fine di garantire la realizzazione di un sistema educativo integrato e finalizzato a realizzare un raccordo tra servizi educativi, scolastici e sanitari;

            b) promuovono l'esercizio associato, da parte dei comuni, delle funzioni relative ai servizi per la prima infanzia;

            c) approvano e finanziano i piani provinciali di sviluppo per la costruzione, il riadattamento, la gestione e la qualificazione degli asili nido e dei servizi integrativi nonché per la sperimentazione dei servizi innovativi. A ogni singola regione spetta determinare i tempi di realizzazione dei singoli piani;

            d) promuovono e realizzano, in accordo con gli enti locali, modalità e strumenti di monitoraggio, di verifica e di valutazione della qualità dei servizi e degli interventi.


Art. 9.

(Funzioni delle province).

        1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

            a) adottano, in accordo con i comuni, i piani provinciali di sviluppo e di qualificazione dei servizi per la prima infanzia;

            b) promuovono, in collaborazione con i comuni, iniziative di formazione per gli operatori dei servizi;

            c) procedono alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio degli asili nido e dei servizi integrativi presenti nel territorio provinciale.

Art. 10.

(Funzioni dei comuni).

        1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni:

            a) concessione dell'autorizzazione ed espletamento della vigilanza e dei controllo sui servizi e sulle strutture per la prima infanzia;

            b) gestione dei servizi educativi comunali;

            c) accreditamento delle strutture pubbliche e private;

            d) definizione degli interventi di costruzione, riadattamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia relativi al proprio territorio;

            e) sorveglianza generale sulle strutture e sui servizi di cui all'articolo 4 e applicazione delle sanzioni relative alle corrispondenti inadempienze;

            f) attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di interventi per la formazione del personale e per la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia;

            g) previsione di modalità organizzative e di funzionamento dei servizi per la prima infanzia diversificate rispetto ai tempi di apertura dei servizi stessi ed alla loro ricettività, al fine di corrispondere a particolari necessità sociali e professionali delle famiglie, o in relazione a specifiche esigenze economiche e sociali del territorio in cui ha sede l'asilo nido.


Art. 11.

(Compiti delle aziende sanitarie locali).

        1. Le aziende sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 12.

(Personale degli asili nido).

        1. Il funzionamento e il complesso delle attività degli asili nido e dei servizi integrativi sono assicurati dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.
        2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e all'educazione dei bambini e alle relazioni con le famiglie.
        3. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a sette bambini per ogni educatore.
        4. L'attività del personale educatore si svolge secondo i princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e nel rispetto delle finalità del servizio.
        5. Tutti gli educatori devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo socio-psico-pedagogico. Sono inoltre ammessi per l'esercizio della funzione di educatore i seguenti titoli di studio: diploma universitario di educatore, laurea in pedagogia, laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti all'atto dell'assunzione.
        6. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e di vigilanza dei bambini, di pulizia, di preparazione dei pasti, di riordino degli ambienti e dei materiali; collaborano inoltre con il personale educatore alla manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività di servizio.
        7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere provvisto della licenza di scuola dell'obbligo; il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere provvisto di specifico diploma di scuola superiore, o di titoli di servizio che comprovino il possesso della preparazione necessaria per la conduzione della cucina, la cottura e il confezionamento del cibo.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento relativo al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 14.

(Abrogazioni).

        1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e l'artico1o 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono abrogati.



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