XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1776
Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi tempi, dopo i
tragici fatti di New York, si sono ripetuti annunci e
comunicazioni di pericoli immaginari, segnalazioni di presenza
di bombe in locali pubblici, falsi annunci di attentati alla
salute.
Le comunicazioni e gli annunci, anche per il particolare
momento di trepidazione e timore, hanno determinato grave
allarme nell'opinione pubblica e, talvolta dispendio di
energie, impiego di mezzi pubblici, mobilitazione di
personale. La normativa attuale colloca tali comportamenti tra
le contravvenzioni, punite con una irrisoria pena
pecuniaria.
Pare opportuno, anche al fine di arginare l'abitudine di
diffondere falsi allarmi, potenziare il sistema sanzionatorio.
A tale fine la presente proposta di legge sopprime la norma
contravvenzionale contenuta nell'articolo 658 del codice
penale, trasformando la fattispecie di procurato allarme
presso l'Autorità in delitto punito con una pena fino a tre
anni di reclusione, collocandola nel libro II, del titolo VI,
capo II, del codice penale (dei delitti di comune pericolo
mediante frode).