XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1776




        Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi tempi, dopo i tragici fatti di New York, si sono ripetuti annunci e comunicazioni di pericoli immaginari, segnalazioni di presenza di bombe in locali pubblici, falsi annunci di attentati alla salute.
        Le comunicazioni e gli annunci, anche per il particolare momento di trepidazione e timore, hanno determinato grave allarme nell'opinione pubblica e, talvolta dispendio di energie, impiego di mezzi pubblici, mobilitazione di personale. La normativa attuale colloca tali comportamenti tra le contravvenzioni, punite con una irrisoria pena pecuniaria.
        Pare opportuno, anche al fine di arginare l'abitudine di diffondere falsi allarmi, potenziare il sistema sanzionatorio. A tale fine la presente proposta di legge sopprime la norma contravvenzionale contenuta nell'articolo 658 del codice penale, trasformando la fattispecie di procurato allarme presso l'Autorità in delitto punito con una pena fino a tre anni di reclusione, collocandola nel libro II, del titolo VI, capo II, del codice penale (dei delitti di comune pericolo mediante frode).




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