XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1776
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 445-bis. (Procurato allarme presso l'Autorità).
Chiunque, annunziando disastri, pericoli inesistenti o
attentati suscita allarme presso l'Autorità, enti, persone che
esercitano un pubblico servizio o presso la collettività è
punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la
reclusione fino a tre anni".
Art. 2.
1. L'articolo 658 del codice penale è abrogato.