XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1776




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 445-bis. (Procurato allarme presso l'Autorità). Chiunque, annunziando disastri, pericoli inesistenti o attentati suscita allarme presso l'Autorità, enti, persone che esercitano un pubblico servizio o presso la collettività è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni".


Art. 2.

        1. L'articolo 658 del codice penale è abrogato.



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