XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1774
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni l'utilizzo di
ciclomotori e di motocicli nei maggiori centri urbani italiani
è aumentato in maniera esponenziale, in ragione della estrema
praticità degli stessi rispetto agli autoveicoli. Essi
sembrano rappresentare, infatti, il mezzo più rapido ed
economico per spostarsi nelle grandi città congestionate dal
traffico ed afflitte da carenza cronica di aree di
parcheggio.
Ciclomotori e motoveicoli di cilindrata inferiore a 150
centimetri cubici sono soggetti alle limitazioni imposte
dall'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), che ne vieta la circolazione
su autostrade, strade extraurbane principali e su quelle
strade individuate con decreto del Ministro dei lavori
pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti),
indicate con apposita segnaletica. La circolazione di tali
veicoli si trova ad essere pertanto fortemente limitata, con
particolare riguardo ai raccordi autostradali attorno alle
principali città, che rappresentano importanti "by-pass"
rispetto alle trafficate vie cittadine. Benché la ratio
del citato articolo 175 sia quella della tutela dei
conducenti di detti mezzi, considerati poco adatti alle
velocità e alle condizioni di guida delle grandi reti
autostradali, non si può non tenere conto delle mutate
caratteristiche tecniche dei veicoli a due ruote, che hanno
ormai raggiunto uno standard qualitativo notevole in
materia di sicurezza. L'esigenza di assicurare ai conducenti
di motoveicoli la possibilità di muoversi agevolmente anche
attraverso le tangenziali e i raccordi cittadini, spinge il
legislatore a considerare l'eventualità di permettere
l'accesso almeno ai motoveicoli di cilindrata superiore ai 125
centimetri cubici in tali strade. Qui di seguito si riportano
alcuni esempi: tangenziali ovest, est e nord di Milano;
raccordo Gallarate-Gattico; raccordo Bereguardo-Pavia;
tangenziale di Pavia; sistema tangenziale di Torino; nodo
autostradale di Genova; tangenziale di Napoli; nodo
autostradale di Bologna; nodo autostradale di Firenze; grande
raccordo-anulare di Roma; raccordo Roma-Fiumicino.
Sempre al fine di garantire la sicurezza dei cittadini
nelle strade, l'articolo 116 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, che regolamenta nel dettaglio il rilascio delle
patenti di guida, ha subìto nel corso del tempo modifiche ed
integrazioni. Il legislatore, anche in un'ottica di
adeguamento alle normative comunitarie, ha inteso creare una
separazione sempre più netta tra le patenti di guida di
motoveicoli e autoveicoli, giungendo all'attuale, articolata
situazione:
1) patente "A": consente la guida di motoveicoli di
massa complessiva fino a 1,3 tonnellate;
2) patenti "B", "C" e "D": rilasciate entro il 1^
gennaio 1986, includono la categoria "A".
3) patenti "B", "C" e "D": rilasciate tra il 1^ gennaio
1986 e il 25 aprile 1988, sono utili alla guida dei
motoveicoli di cui alla categoria "A" solo sul territorio
italiano;
4) patenti "B", "C" e "D": rilasciate dopo il 25 aprile
1988, non consentono la guida dei motocicli richiedenti la
patente "A".
Per le stesse ragioni citate, con riguardo alla proposta
di modifica all'articolo 175, si ritengono necessarie
ulteriori modifiche all'articolo 116 volte a consentire ai
titolari delle patenti appartenenti alle categorie di cui alle
fattispecie 3) e 4), la guida di motoveicoli a presa diretta
di cilindrata fino a 250 centimetri cubici. Tale disposizione
si applicherebbe alle patenti di categoria "B" e superiori a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.