XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1774




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni l'utilizzo di ciclomotori e di motocicli nei maggiori centri urbani italiani è aumentato in maniera esponenziale, in ragione della estrema praticità degli stessi rispetto agli autoveicoli. Essi sembrano rappresentare, infatti, il mezzo più rapido ed economico per spostarsi nelle grandi città congestionate dal traffico ed afflitte da carenza cronica di aree di parcheggio.
        Ciclomotori e motoveicoli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici sono soggetti alle limitazioni imposte dall'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che ne vieta la circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su quelle strade individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), indicate con apposita segnaletica. La circolazione di tali veicoli si trova ad essere pertanto fortemente limitata, con particolare riguardo ai raccordi autostradali attorno alle principali città, che rappresentano importanti "by-pass" rispetto alle trafficate vie cittadine. Benché la ratio del citato articolo 175 sia quella della tutela dei conducenti di detti mezzi, considerati poco adatti alle velocità e alle condizioni di guida delle grandi reti autostradali, non si può non tenere conto delle mutate caratteristiche tecniche dei veicoli a due ruote, che hanno ormai raggiunto uno standard qualitativo notevole in materia di sicurezza. L'esigenza di assicurare ai conducenti di motoveicoli la possibilità di muoversi agevolmente anche attraverso le tangenziali e i raccordi cittadini, spinge il legislatore a considerare l'eventualità di permettere l'accesso almeno ai motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici in tali strade. Qui di seguito si riportano alcuni esempi: tangenziali ovest, est e nord di Milano; raccordo Gallarate-Gattico; raccordo Bereguardo-Pavia; tangenziale di Pavia; sistema tangenziale di Torino; nodo autostradale di Genova; tangenziale di Napoli; nodo autostradale di Bologna; nodo autostradale di Firenze; grande raccordo-anulare di Roma; raccordo Roma-Fiumicino.
        Sempre al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nelle strade, l'articolo 116 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che regolamenta nel dettaglio il rilascio delle patenti di guida, ha subìto nel corso del tempo modifiche ed integrazioni. Il legislatore, anche in un'ottica di adeguamento alle normative comunitarie, ha inteso creare una separazione sempre più netta tra le patenti di guida di motoveicoli e autoveicoli, giungendo all'attuale, articolata situazione:

            1) patente "A": consente la guida di motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate;

            2) patenti "B", "C" e "D": rilasciate entro il 1^ gennaio 1986, includono la categoria "A".

            3) patenti "B", "C" e "D": rilasciate tra il 1^ gennaio 1986 e il 25 aprile 1988, sono utili alla guida dei motoveicoli di cui alla categoria "A" solo sul territorio italiano;

            4) patenti "B", "C" e "D": rilasciate dopo il 25 aprile 1988, non consentono la guida dei motocicli richiedenti la patente "A".

        Per le stesse ragioni citate, con riguardo alla proposta di modifica all'articolo 175, si ritengono necessarie ulteriori modifiche all'articolo 116 volte a consentire ai titolari delle patenti appartenenti alle categorie di cui alle fattispecie 3) e 4), la guida di motoveicoli a presa diretta di cilindrata fino a 250 centimetri cubici. Tale disposizione si applicherebbe alle patenti di categoria "B" e superiori a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.




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