XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1774
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera B, dopo la parola: "Motoveicoli"
sono inserite le seguenti: ", compresi i motocicli a presa
diretta di cilindrata fino a 250 centimetri cubici, ";
b) alla lettera C, sono premesse le seguenti
parole: "Motocicli a presa diretta di cilindrata fino a 250
centimetri cubici e";
c) alla lettera D, sono premesse le seguenti
parole: "Motocicli a presa diretta di cilindrata fino a 250
centimetri cubici,".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 175 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 175 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"3-bis. Le esclusioni di cui al comma 2 non si
applicano altresì ai motocicli di cilindrata superiore a 125
centimetri cubici, sui raccordi autostradali cittadini e sulle
tangenziali ai centri urbani individuati con le procedure di
cui al comma 1".