XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1774




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).

        1. Al comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera B, dopo la parola: "Motoveicoli" sono inserite le seguenti: ", compresi i motocicli a presa diretta di cilindrata fino a 250 centimetri cubici, ";

                b) alla lettera C, sono premesse le seguenti parole: "Motocicli a presa diretta di cilindrata fino a 250 centimetri cubici e";

                c) alla lettera D, sono premesse le seguenti parole: "Motocicli a presa diretta di cilindrata fino a 250 centimetri cubici,".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 175 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

            "3-bis. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano altresì ai motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici, sui raccordi autostradali cittadini e sulle tangenziali ai centri urbani individuati con le procedure di cui al comma 1".



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