XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1773 - 1891 - 2009 - 2167 - 2461-A




        Onorevoli Colleghi! - Il testo che la Commissione cultura rimette all'attenzione dell'Assemblea interviene in materia di iscrizioni ai corsi universitari ad accesso programmato per l'anno accademico 20002001. In particolare, esso affronta la situazione di quegli studenti che, avendo fatto ricorso contro i provvedimenti che li escludevano dai corsi, sono stati ammessi "con riserva" alla frequentazione dei corsi stessi da vari Tribunali amministrativi regionali, in attesa delle pronunce definitive del Consiglio di Stato.
        Al riguardo, si ricorda che la legge n. 264 del 1999, ottemperando all'invito contenuto nella sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, ha dettato una nuova disciplina organica sulla programmazione degli accessi a determinati corsi universitari e di laurea (medicina, veterinaria, odontoiatria eccetera), che, per le loro caratteristiche tecniche, non possono essere aperti a tutti gli aspiranti - secondo indicazioni definite peraltro in sede comunitaria. La legge n. 264 è giunta a conclusione di un tormentato percorso, caratterizzato da un susseguirsi di interventi normativi e giurisdizionali, nel quadro di un ampio e persistente contenzioso amministrativo aperto dagli studenti che si sono ritenuti discriminati dalle disposizioni di limitazione dell'accesso ai corsi.
        La vicenda può essere fatta risalire all'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990 (che per la prima volta ha previsto la possibilità di definire criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari), successivamente modificata dall'articolo 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, cui ha dato attuazione il decreto ministeriale n. 245 del 1997.
        L'individuazione dei corsi universitari di diploma e di laurea ad accesso limitato da parte di un decreto ministeriale ha dato adito a una serie di ricorsi amministrativi, nell'ambito dei quali è stata tra l'altro sollevata la questione di legittimità costituzionale di un intervento che avrebbe contrastato con la riserva di legge, desumibile dalle norme costituzionali, in materia di accesso all'istruzione anche universitaria. La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato infondata tale questione di costituzionalità, sottolineando peraltro come l'intera materia necessitasse di un'organica sistemazione legislativa. L'invito della Corte, come accennato, è stato accolto dal legislatore con l'approvazione della legge n. 264 del 1999, ampiamente condivisa dalla maggior parte delle forze politiche.
        Nell'ambito della "sistemazione organica" definita da tale legge, il Parlamento si è fatto carico anche delle situazioni determinatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. In tal senso, l'articolo 5 ha infatti previsto la "sanatoria" della posizione degli studenti che a tale data risultavano iscritti con riserva, a seguito di ordinanza di sospensione degli organi di giurisdizione amministrativa, a corsi ad accesso limitato.
        In seguito, nuove situazioni di contenzioso si sono determinate in relazione ai tempi di effettiva applicazione della nuova normativa, entrata in vigore a ridosso dell'avvio dell'anno accademico 1999-2000. Tali situazioni hanno indotto il legislatore, all'esito di un articolato ed anche acceso confronto, ad approvare una nuova "sanatoria" per gli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 1999-2000. In tal senso, è intervenuta la legge n. 133 del 2001, che peraltro ha consentito l'iscrizione al secondo anno dei corsi ad accesso limitato, con salvaguardia della posizione maturata nell'anno precedente, solo agli studenti che avessero superato le prove di selezione dell'anno successivo e a quelli che avessero già sostenuto almeno un esame con esito positivo entro il 28 febbraio 2001. Per gli altri ricorrenti, si è disposto solo il riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati, ai fini dell'iscrizione ad altri corsi di laurea non ad accesso limitato, e degli altri benefici legali connessi all'iscrizione all'università (provvidenze per il diritto allo studio e ritardo nella ferma di leva).
        La legge n. 133 del 2001 è stata approvata nella condivisa convinzione che non si sarebbe posta, per il futuro, la necessità di ulteriori interventi analoghi. L'anno accademico 2000-2001 avrebbe cioè dovuto essere il primo in cui la piena applicazione della nuova disciplina avrebbe dovuto prevenire l'insorgere di nuovi ricorsi generalizzati. Così non è stato. Benché in misura inferiore rispetto al passato, infatti, anche con riferimento a tale anno accademico non sono mancati i ricorsi degli studenti e le "sospensive" dei T.A.R. In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato - che, nei casi già affrontati, sono finora state tutte negative per i ricorrenti (si vedano le ordinanze n. 842, 1366 e 3985 del 2001) -, a un numero significativo di studenti è stato quindi consentito di iscriversi "con riserva" ai corsi ad accesso limitato, con la conseguenza che essi hanno sostenuto gli oneri e goduto dei benefici connessi all'iscrizione universitaria.
        Per risolvere tale situazione, preservando la posizione degli studenti, sono state quindi presentate le proposte di legge che giungono oggi all'esame dell'Assemblea. Tali proposte, presentate da deputati di diversi gruppi parlamentari, ricalcano il modello tradizionale di "sanatoria", statuendo senz'altro per legge la regolarità delle iscrizioni, per l'anno accademico 2000-2001, degli studenti per i quali è stata emessa ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi. Non viene quindi riproposta quella differenziazione tra studenti che abbiano o non abbiano superato le prove di accesso dell'anno successivo, o sostenuto almeno un esame, su cui si era basata la sanatoria introdotta dalla legge n. 133 del 2001.
        La Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge alla fine di febbraio di quest'anno. Nell'ambito dell'esame preliminare, le perplessità da me manifestate, in qualità di relatore, sono state parzialmente condivise da deputati della maggioranza e dell'opposizione. Tali perplessità nascono dalla considerazione che la rinnovata introduzione di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale (condivisa, nei suoi elementi essenziali, dalla grande maggioranza delle forze politiche) appare suscettibile di ingenerare incertezza tra gli studenti e i professori, problemi organizzativi non trascurabili per gli Atenei e soprattutto disparità di trattamento tra studenti che abbiano o non abbiano presentato ricorso e beneficiato delle sospensive dei T.A.R. Dall'altra parte, deputati appartenenti a gruppi diversi, oltre che i presentatori delle proposte di legge, hanno sottolineato la necessità di evitare o limitare, in qualche modo, il danno che riceverebbero gli studenti cui è stato consentito di iniziare una carriera universitaria, destinata ad essere posta nel nulla dalle sentenze del Consiglio di Stato.
        Gli interventi in esame preliminare hanno quindi evidenziato una diversità di posizioni, tra i diversi gruppi ed anche all'interno di alcuni di essi, difficilmente componibile. In tale sede, è anche emersa con chiarezza la contrarietà del Governo rispetto a qualsiasi ipotesi di sanatoria. Concluso l'esame preliminare, è stato quindi costituito un Comitato ristretto che, anche alla luce degli elementi emersi tramite apposite audizioni informali, permettesse di completare il confronto tra i gruppi sulla strada da seguire.
        Nell'ambito del Comitato ristretto sono stati auditi sia i rappresentanti degli studenti ricorrenti (Comitato degli studenti ricorrenti - CSR) e altre associazioni favorevoli alla sanatoria (Movimento studentesco pro-civitate universitatis), sia alcune associazioni di studenti e professionisti che ne contestano l'utilità (Associazione italiana studenti odontoiatria - AISO; Associazione nazionale dentisti italiani - ANDI; Associazione italiana odontoiatri - AIO). Sono state inoltre acquisite le valutazioni, sfavorevoli alla sanatoria, della Conferenza dei rettori delle università italiane.
        All'esito dei lavori del Comitato ristretto, si è dovuto peraltro prendere atto dell'impossibilità di far emergere una posizione concorde tra i gruppi rappresentati in Commissione. In qualità di relatore, ho mantenuto le perplessità già manifestate all'avvio dell'esame. Peraltro, in considerazione del fatto che l'inserimento dell'argomento nel calendario dei lavori della Commissione era stato richiesto dal gruppo di Rifondazione comunista, nell'ambito della riserva di tempi e argomenti stabilita dal Regolamento in favore dei gruppi di minoranza, la Commissione ha deliberato di adottare, quale testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge n. 1773, presentata dal deputato Titti De Simone.
        L'impianto di tale testo è stato tuttavia profondamente modificato all'esito delle votazioni sugli emendamenti. In tale sede, infatti, deputati del gruppo dei Democratici di sinistra hanno presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a ricondurre l'intervento di sanatoria allo schema adottato con la legge n. 133 del 2001, prevedendo peraltro uno "sbarramento" a due esami. Su tale emendamento è stata richiesta la votazione per parti separate, all'esito della quale sono risultate approvate solo le norme che consentono il riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione a corsi universitari non ad accesso limitato (oltre che la salvaguardia della posizione maturata ai fini dei benefici conseguenti all'iscrizione). Sono invece state respinte le disposizioni relative alla regolarizzazione dell'iscrizione per gli studenti che abbiano superato le prove d'accesso per il successivo anno accademico o sostenuto almeno due esami con esito positivo.
        Il testo risultante dall'esame degli emendamenti non consente quindi l'iscrizione ai corsi ad accesso limitato, e, da questo punto di vista, impedisce di proseguire il percorso formativo intrapreso. Esso si limita a fare salvo un nucleo minimo di diritti, che peraltro - è bene sottolinearlo -, in mancanza di un intervento del legislatore, rischiano comunque anch'essi di venire meno a seguito delle sentenze definitive del Consiglio di Stato, conseguendo ad esse l'annullamento, fin dall'inizio, dell'iscrizione effettuata "con riserva".
        In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che, agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002 al secondo anno di altro corso di laurea non ad accesso limitato, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
        Il comma 2 stabilisce che i medesimi studenti, se hanno beneficiato nell'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge n. 390 del 1991, possano continuare a fruirne.
        Il comma 3 consente agli stessi studenti il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
        Infine, l'articolo 2 statuisce l'entrata in vigore della nuova legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
        Sul testo della proposta di legge n. 1773, come modificato, sono stati quindi acquisiti i pareri favorevoli, senza condizioni né osservazioni, delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa) e V (Bilancio).
        Nella fase finale del procedimento in sede referente, prima della votazione del mandato al relatore, è stato quindi effettuato un nuovo tentativo per ricomporre le posizioni espresse dai diversi gruppi. In tale sede, anche alla luce delle nuove dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi, è stato tra l'altro richiesto di verificare se vi fossero le condizioni per procedere ad una discussione del provvedimento in sede legislativa, anche in considerazione della necessità di giungere ad una decisione esplicita, in un senso o nell'altro, in tempo utile rispetto alle scadenze definite dal calendario universitario.
        Il permanere della contrarietà del Governo ha peraltro indotto la Commissione ad affidare direttamente all'Assemblea la decisione definitiva sulla questione, che si presta, allo stato, a esiti ampiamente divergenti. Sembrano ancora disponibili, infatti, tutte le opzioni: il semplice rigetto di ogni ipotesi di sanatoria (secondo quella che è fino ad ora la posizione del Relatore e del Governo); la piena regolarizzazione di tutte le iscrizioni "sospese" (secondo il testo originario della proposta di legge n. 1773); il riconoscimento di un nucleo minimo di diritti, di cui fruire peraltro in corsi universitari non ad accesso limitato (secondo quello che discenderebbe dall'approvazione definitiva del testo licenziato dalla Commissione); la riproposizione della sanatoria "condizionata", con "sbarramento" ad uno o due esami, già approvata per l'anno accademico 1999-2000 (secondo quello che era il testo originario dell'emendamento del gruppo dei Democratici di sinistra, sui cui contenuti diversi gruppi hanno manifestato una rinnovata convergenza nella fase finale dell'esame in Commissione).
        Da questo punto di vista, il lavoro di approfondimento conoscitivo e confronto politico tra i gruppi ed all'interno di essi, fin qui svolto dalla Commissione, appare la premessa necessaria sulla cui base l'Assemblea nel suo complesso è chiamata a prendere una decisione politica non scontata, con una piena assunzione di responsabilità sia verso gli studenti "ricorrenti", in relazione agli oneri sostenuti dalle loro famiglie, alle loro aspettative ed aspirazioni, sia in riferimento alle esigenze di efficienza ed efficacia dei percorsi formativi universitari, per i quali è riconosciuta la necessità di limitare l'accesso, che ci invitano a valutare con attenzione e rigore qualsiasi ipotesi di intervento che implichi l'introduzione di deroghe a un regime altrimenti valevole per la generalità dei cittadini.

Giovanna BIANCHI CLERICI, Relatore




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