XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1773 - 1891 - 2009 - 2167 - 2461-A
Onorevoli Colleghi! - Il testo che la Commissione
cultura rimette all'attenzione dell'Assemblea interviene in
materia di iscrizioni ai corsi universitari ad accesso
programmato per l'anno accademico 20002001. In particolare,
esso affronta la situazione di quegli studenti che, avendo
fatto ricorso contro i provvedimenti che li escludevano dai
corsi, sono stati ammessi "con riserva" alla frequentazione
dei corsi stessi da vari Tribunali amministrativi regionali,
in attesa delle pronunce definitive del Consiglio di Stato.
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 264 del 1999,
ottemperando all'invito contenuto nella sentenza n. 383 del
1998 della Corte costituzionale, ha dettato una nuova
disciplina organica sulla programmazione degli accessi a
determinati corsi universitari e di laurea (medicina,
veterinaria, odontoiatria eccetera), che, per le loro
caratteristiche tecniche, non possono essere aperti a tutti
gli aspiranti - secondo indicazioni definite peraltro in sede
comunitaria. La legge n. 264 è giunta a conclusione di un
tormentato percorso, caratterizzato da un susseguirsi di
interventi normativi e giurisdizionali, nel quadro di un ampio
e persistente contenzioso amministrativo aperto dagli studenti
che si sono ritenuti discriminati dalle disposizioni di
limitazione dell'accesso ai corsi.
La vicenda può essere fatta risalire all'entrata in vigore
della legge n. 341 del 1990 (che per la prima volta ha
previsto la possibilità di definire criteri generali per la
regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari),
successivamente modificata dall'articolo 17, comma 116, della
legge n. 127 del 1997, cui ha dato attuazione il decreto
ministeriale n. 245 del 1997.
L'individuazione dei corsi universitari di diploma e di
laurea ad accesso limitato da parte di un decreto ministeriale
ha dato adito a una serie di ricorsi amministrativi,
nell'ambito dei quali è stata tra l'altro sollevata la
questione di legittimità costituzionale di un intervento che
avrebbe contrastato con la riserva di legge, desumibile dalle
norme costituzionali, in materia di accesso all'istruzione
anche universitaria. La Corte costituzionale, con la sentenza
sopra richiamata, ha dichiarato infondata tale questione di
costituzionalità, sottolineando peraltro come l'intera materia
necessitasse di un'organica sistemazione legislativa. L'invito
della Corte, come accennato, è stato accolto dal legislatore
con l'approvazione della legge n. 264 del 1999, ampiamente
condivisa dalla maggior parte delle forze politiche.
Nell'ambito della "sistemazione organica" definita da tale
legge, il Parlamento si è fatto carico anche delle situazioni
determinatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova
normativa. In tal senso, l'articolo 5 ha infatti previsto la
"sanatoria" della posizione degli studenti che a tale data
risultavano iscritti con riserva, a seguito di ordinanza di
sospensione degli organi di giurisdizione amministrativa, a
corsi ad accesso limitato.
In seguito, nuove situazioni di contenzioso si sono
determinate in relazione ai tempi di effettiva applicazione
della nuova normativa, entrata in vigore a ridosso dell'avvio
dell'anno accademico 1999-2000. Tali situazioni hanno indotto
il legislatore, all'esito di un articolato ed anche acceso
confronto, ad approvare una nuova "sanatoria" per gli studenti
iscritti con riserva nell'anno accademico 1999-2000. In tal
senso, è intervenuta la legge n. 133 del 2001, che peraltro ha
consentito l'iscrizione al secondo anno dei corsi ad accesso
limitato, con salvaguardia della posizione maturata nell'anno
precedente, solo agli studenti che avessero superato le prove
di selezione dell'anno successivo e a quelli che avessero già
sostenuto almeno un esame con esito positivo entro il 28
febbraio 2001. Per gli altri ricorrenti, si è disposto solo il
riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati,
ai fini dell'iscrizione ad altri corsi di laurea non ad
accesso limitato, e degli altri benefici legali connessi
all'iscrizione all'università (provvidenze per il diritto allo
studio e ritardo nella ferma di leva).
La legge n. 133 del 2001 è stata approvata nella condivisa
convinzione che non si sarebbe posta, per il futuro, la
necessità di ulteriori interventi analoghi. L'anno accademico
2000-2001 avrebbe cioè dovuto essere il primo in cui la piena
applicazione della nuova disciplina avrebbe dovuto prevenire
l'insorgere di nuovi ricorsi generalizzati. Così non è stato.
Benché in misura inferiore rispetto al passato, infatti, anche
con riferimento a tale anno accademico non sono mancati i
ricorsi degli studenti e le "sospensive" dei T.A.R. In attesa
delle decisioni del Consiglio di Stato - che, nei casi già
affrontati, sono finora state tutte negative per i ricorrenti
(si vedano le ordinanze n. 842, 1366 e 3985 del 2001) -, a un
numero significativo di studenti è stato quindi consentito di
iscriversi "con riserva" ai corsi ad accesso limitato, con la
conseguenza che essi hanno sostenuto gli oneri e goduto dei
benefici connessi all'iscrizione universitaria.
Per risolvere tale situazione, preservando la posizione
degli studenti, sono state quindi presentate le proposte di
legge che giungono oggi all'esame dell'Assemblea. Tali
proposte, presentate da deputati di diversi gruppi
parlamentari, ricalcano il modello tradizionale di
"sanatoria", statuendo senz'altro per legge la regolarità
delle iscrizioni, per l'anno accademico 2000-2001, degli
studenti per i quali è stata emessa ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi.
Non viene quindi riproposta quella differenziazione tra
studenti che abbiano o non abbiano superato le prove di
accesso dell'anno successivo, o sostenuto almeno un esame, su
cui si era basata la sanatoria introdotta dalla legge n. 133
del 2001.
La Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge
alla fine di febbraio di quest'anno. Nell'ambito dell'esame
preliminare, le perplessità da me manifestate, in qualità di
relatore, sono state parzialmente condivise da deputati della
maggioranza e dell'opposizione. Tali perplessità nascono dalla
considerazione che la rinnovata introduzione di una disciplina
derogatoria rispetto a quella generale (condivisa, nei suoi
elementi essenziali, dalla grande maggioranza delle forze
politiche) appare suscettibile di ingenerare incertezza tra
gli studenti e i professori, problemi organizzativi non
trascurabili per gli Atenei e soprattutto disparità di
trattamento tra studenti che abbiano o non abbiano presentato
ricorso e beneficiato delle sospensive dei T.A.R. Dall'altra
parte, deputati appartenenti a gruppi diversi, oltre che i
presentatori delle proposte di legge, hanno sottolineato la
necessità di evitare o limitare, in qualche modo, il danno che
riceverebbero gli studenti cui è stato consentito di iniziare
una carriera universitaria, destinata ad essere posta nel
nulla dalle sentenze del Consiglio di Stato.
Gli interventi in esame preliminare hanno quindi
evidenziato una diversità di posizioni, tra i diversi gruppi
ed anche all'interno di alcuni di essi, difficilmente
componibile. In tale sede, è anche emersa con chiarezza la
contrarietà del Governo rispetto a qualsiasi ipotesi di
sanatoria. Concluso l'esame preliminare, è stato quindi
costituito un Comitato ristretto che, anche alla luce degli
elementi emersi tramite apposite audizioni informali,
permettesse di completare il confronto tra i gruppi sulla
strada da seguire.
Nell'ambito del Comitato ristretto sono stati auditi sia i
rappresentanti degli studenti ricorrenti (Comitato degli
studenti ricorrenti - CSR) e altre associazioni favorevoli
alla sanatoria (Movimento studentesco pro-civitate
universitatis), sia alcune associazioni di studenti e
professionisti che ne contestano l'utilità (Associazione
italiana studenti odontoiatria - AISO; Associazione nazionale
dentisti italiani - ANDI; Associazione italiana odontoiatri -
AIO). Sono state inoltre acquisite le valutazioni, sfavorevoli
alla sanatoria, della Conferenza dei rettori delle università
italiane.
All'esito dei lavori del Comitato ristretto, si è dovuto
peraltro prendere atto dell'impossibilità di far emergere una
posizione concorde tra i gruppi rappresentati in Commissione.
In qualità di relatore, ho mantenuto le perplessità già
manifestate all'avvio dell'esame. Peraltro, in considerazione
del fatto che l'inserimento dell'argomento nel calendario dei
lavori della Commissione era stato richiesto dal gruppo di
Rifondazione comunista, nell'ambito della riserva di tempi e
argomenti stabilita dal Regolamento in favore dei gruppi di
minoranza, la Commissione ha deliberato di adottare, quale
testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge n.
1773, presentata dal deputato Titti De Simone.
L'impianto di tale testo è stato tuttavia profondamente
modificato all'esito delle votazioni sugli emendamenti. In
tale sede, infatti, deputati del gruppo dei Democratici di
sinistra hanno presentato un emendamento, interamente
sostitutivo dell'articolo 1, volto a ricondurre l'intervento
di sanatoria allo schema adottato con la legge n. 133 del
2001, prevedendo peraltro uno "sbarramento" a due esami. Su
tale emendamento è stata richiesta la votazione per parti
separate, all'esito della quale sono risultate approvate solo
le norme che consentono il riconoscimento dei crediti
formativi ai fini dell'iscrizione a corsi universitari non ad
accesso limitato (oltre che la salvaguardia della posizione
maturata ai fini dei benefici conseguenti all'iscrizione).
Sono invece state respinte le disposizioni relative alla
regolarizzazione dell'iscrizione per gli studenti che abbiano
superato le prove d'accesso per il successivo anno accademico
o sostenuto almeno due esami con esito positivo.
Il testo risultante dall'esame degli emendamenti non
consente quindi l'iscrizione ai corsi ad accesso limitato, e,
da questo punto di vista, impedisce di proseguire il percorso
formativo intrapreso. Esso si limita a fare salvo un nucleo
minimo di diritti, che peraltro - è bene sottolinearlo -, in
mancanza di un intervento del legislatore, rischiano comunque
anch'essi di venire meno a seguito delle sentenze definitive
del Consiglio di Stato, conseguendo ad esse l'annullamento,
fin dall'inizio, dell'iscrizione effettuata "con riserva".
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che, agli
studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di
sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione
ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti
sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno
accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno
accademico 2001-2002 al secondo anno di altro corso di laurea
non ad accesso limitato, riconoscendo loro i crediti formativi
eventualmente maturati.
Il comma 2 stabilisce che i medesimi studenti, se hanno
beneficiato nell'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze
per il diritto allo studio di cui alla legge n. 390 del 1991,
possano continuare a fruirne.
Il comma 3 consente agli stessi studenti il ritardo della
ferma di leva per motivi di studio.
Infine, l'articolo 2 statuisce l'entrata in vigore della
nuova legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.
Sul testo della proposta di legge n. 1773, come
modificato, sono stati quindi acquisiti i pareri favorevoli,
senza condizioni né osservazioni, delle Commissioni I (Affari
costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa) e V
(Bilancio).
Nella fase finale del procedimento in sede referente,
prima della votazione del mandato al relatore, è stato quindi
effettuato un nuovo tentativo per ricomporre le posizioni
espresse dai diversi gruppi. In tale sede, anche alla luce
delle nuove dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi, è
stato tra l'altro richiesto di verificare se vi fossero le
condizioni per procedere ad una discussione del provvedimento
in sede legislativa, anche in considerazione della necessità
di giungere ad una decisione esplicita, in un senso o
nell'altro, in tempo utile rispetto alle scadenze definite dal
calendario universitario.
Il permanere della contrarietà del Governo ha peraltro
indotto la Commissione ad affidare direttamente all'Assemblea
la decisione definitiva sulla questione, che si presta, allo
stato, a esiti ampiamente divergenti. Sembrano ancora
disponibili, infatti, tutte le opzioni: il semplice rigetto di
ogni ipotesi di sanatoria (secondo quella che è fino ad ora la
posizione del Relatore e del Governo); la piena
regolarizzazione di tutte le iscrizioni "sospese" (secondo il
testo originario della proposta di legge n. 1773); il
riconoscimento di un nucleo minimo di diritti, di cui fruire
peraltro in corsi universitari non ad accesso limitato
(secondo quello che discenderebbe dall'approvazione definitiva
del testo licenziato dalla Commissione); la riproposizione
della sanatoria "condizionata", con "sbarramento" ad uno o due
esami, già approvata per l'anno accademico 1999-2000 (secondo
quello che era il testo originario dell'emendamento del gruppo
dei Democratici di sinistra, sui cui contenuti diversi gruppi
hanno manifestato una rinnovata convergenza nella fase finale
dell'esame in Commissione).
Da questo punto di vista, il lavoro di approfondimento
conoscitivo e confronto politico tra i gruppi ed all'interno
di essi, fin qui svolto dalla Commissione, appare la premessa
necessaria sulla cui base l'Assemblea nel suo complesso è
chiamata a prendere una decisione politica non scontata, con
una piena assunzione di responsabilità sia verso gli studenti
"ricorrenti", in relazione agli oneri sostenuti dalle loro
famiglie, alle loro aspettative ed aspirazioni, sia in
riferimento alle esigenze di efficienza ed efficacia dei
percorsi formativi universitari, per i quali è riconosciuta la
necessità di limitare l'accesso, che ci invitano a valutare
con attenzione e rigore qualsiasi ipotesi di intervento che
implichi l'introduzione di deroghe a un regime altrimenti
valevole per la generalità dei cittadini.
Giovanna BIANCHI CLERICI, Relatore